Sentenza n. 404/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - del provvedimento di rigetto prot. n. 0024687/2025, adottato dal Comune di Barberino di Mugello in data 26 novembre 2025 sull’istanza, presentata in data 14 novembre 2025, da Electra Italia s.r.l., per l’autorizzazione all’installazione e gestione di un’infrastruttura di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici presso un’area parcheggio di proprietà del Comune, sita in via del Lago; - di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione e gestione di un'infrastruttura di ricarica ultrarapida su area di parcheggio di proprietà comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società, risultata aggiudicataria di contributi PNRR per la realizzazione di infrastrutture di ricarica, aveva chiesto al Comune l'autorizzazione a realizzare e gestire una stazione di ricarica ultrarapida fino a 1000 kW su suolo pubblico. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 57, commi 8 e 14-bis, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, nonché il difetto di motivazione e l'irragionevolezza, poiché il Comune aveva omesso di pubblicare l'istanza e di avviare la relativa valutazione, giustificando il diniego con la necessità di una previa ricognizione delle aree comunali idonee e con l'intenzione di procedere successivamente a una selezione a evidenza pubblica. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 41 Cost. e dei principi della direttiva 2006/123/CE, oltre al difetto di motivazione, al travisamento dei fatti e all'irragionevolezza, sostenendo che il diniego ostacolasse ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica privata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l'art. 57, comma 8, d.l. n. 76/2020 impone al Comune di pubblicare l'avvenuto ricevimento dell'istanza sul sito istituzionale e sulla Piattaforma unica nazionale, nonché di procedere alla relativa valutazione. Solo quando più istanze non siano compatibili con la programmazione degli spazi pubblici, l'autorizzazione deve essere assegnata mediante una procedura valutativa trasparente, rispettosa di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione. Il Comune, invece, aveva respinto direttamente l'istanza senza preventiva pubblicazione e senza svolgere la valutazione prescritta dalla legge. La previsione di una futura individuazione delle aree e di una successiva gara non giustificava l'omissione, poiché il potere programmatorio non può trasformarsi in un contingentamento assoluto che impedisca la presentazione e la valutazione di istanze riferite a specifiche aree. Il provvedimento è stato quindi annullato; le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Il Comune è stato condannato a pagare 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 104/2010
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 57, comma 8, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020
Nel caso in cui l’infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l’autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l’avvenuto ricevimento dell’istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell’autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l’ottenimento della medesima autorizzazione avviene all’esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.
La norma impone la pubblicazione dell'istanza e la successiva valutazione amministrativa. L'eventuale pluralità di istanze incompatibili con la programmazione degli spazi pubblici non consente un rigetto immediato, ma richiede una procedura valutativa trasparente rispettosa di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione.
art. 57, comma 14-bis, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020
È richiamato dalla ricorrente, ma la ratio decidendi è fondata specificamente sull'obbligo di pubblicazione e valutazione previsto dal comma 8.
art. 8, comma 5, d.lgs. n. 257/2016
Individua la Piattaforma unica nazionale richiamata dall'art. 57, comma 8, d.l. n. 76/2020 per la pubblicazione dell'istanza.
art. 41 Cost.
È invocato dalla ricorrente a tutela della libertà di iniziativa economica privata; la relativa censura è rimasta assorbita.
direttiva 2006/123/CE
È invocata dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili all'accesso e all'esercizio delle attività economiche; la censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Quando un'istanza di autorizzazione per un'infrastruttura di ricarica elettrica riguarda suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù pubblica, il Comune deve pubblicarne l'avvenuto ricevimento sul proprio sito istituzionale e, quando operativa, sulla Piattaforma unica nazionale prevista dalla legge.
- La pubblicazione dell'istanza costituisce un adempimento necessario e non può essere omessa mediante un diniego diretto fondato sulla futura programmazione delle aree comunali destinate alla ricarica.
- Quando più istanze non siano contemporaneamente compatibili con la programmazione degli spazi pubblici o il rilascio di più autorizzazioni non sia possibile, l'amministrazione deve svolgere una procedura valutativa trasparente fondata su imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione.
- Il potere programmatorio comunale in materia di localizzazione delle infrastrutture di ricarica non può tradursi in un contingentamento assoluto che impedisca di presentare e valutare istanze riferite a specifiche aree.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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