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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40862/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: Esposito è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dall'8/02/2017 al 22/05/2018 (oltre 15 mesi) per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n.309) con aggravante mafiosa. Il G.U.P. lo ha assolto per non aver commesso il fatto il 22/05/2018 e la sentenza è divenuta irrevocabile il 27/02/2019. Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 314, comma 2, c.p.p. e carenza di motivazione relativamente all'esistenza della colpa grave e alla non applicabilità dell'ingiustizia formale, sostenendo che l'assoluzione irriducibile equivale a decisione che dichiari l'illegittimità dell'arresto; 2) violazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p. e difetto di motivazione poiché la Corte territoriale avrebbe fatto leva su elementi (controlli in piazza, linguaggio cifrato nelle telefonate) che il giudice dell'assoluzione ha invece escluso o neutralizzato, e comunque tali elementi non dimostrerebbero la concorrenza colposa del ricorrente nella adozione o nel mantenimento della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. In diritto: il primo motivo è stato ritenuto infondato sul punto che l'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, c.p.p. richiede un accertamento irripetibile dell'illegittimità della custodia da parte del giudice cautelare o del giudice del merito; il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato perché la Corte territoriale ha fondato il proprio rigetto su elementi fattuali (in particolare il presunto controllo in piazza) che la sentenza assolutoria aveva esplicitamente escluso, rendendo la motivazione manifestamente illogica e viziata. Inoltre la Corte di merito non ha affrontato la questione della concausazione della condotta del ricorrente nel prolungamento della custodia (non breve), che dovrà essere valutata in sede di rinvio. La Cassazione ha quindi disposto un nuovo esame da parte della Corte territoriale, con regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen., comma 2

    In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito

    L'ipotesi di ingiustizia formale richiede un accertamento definitivo dell'illegittimità della custodia compiuto dal giudice della cautela (o dal giudice del merito): il giudice della riparazione non può sostituirsi e dichiarare ex novo l'illegittimità del provvedimento cautelare

  • art. 314 cod. proc. pen., comma 1 (principio richiamato dalla giurisprudenza)

    Il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione

    Per valutare dolo o colpa grave il giudice della riparazione deve basarsi sugli stessi elementi che giustificarono la misura; se tali elementi sono stati neutralizzati o esclusi dal giudizio di merito, non possono reggere una pronuncia di colpa grave a carico del detenuto

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Gli artt. 273 e 280 disciplinano le condizioni e i presupposti della custodia cautelare; l'illegittimità della misura si rileva quando la custodia è stata adottata o mantenuta senza le condizioni previste da queste norme

  • Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019 (Cotza)

    Precedente di legittimità che precisa che l'accertamento irrevocabile necessario per l'ingiustizia formale non può provenire dal giudice della riparazione ma solo dal giudice cautelare o dal giudice del merito

  • Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione non può fondare la valutazione della colpa grave su elementi indiziari che siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati in sede di assoluzione

Massime di principio

  • L'ipotesi di ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, c.p.p. richiede un accertamento irrevocabile dell'illegittimità della custodia che non può essere compiuto dal giudice della riparazione: occorre un provvedimento definitivo del giudice della cautela o del giudice del merito.
  • Il giudice della riparazione, quando valuta dolo o colpa grave, deve prendere in considerazione il medesimo quadro indiziario su cui si è fondata la misura cautelare; se il giudice di merito ha escluso o neutralizzato quegli elementi, essi non possono essere riutilizzati per affermare la colpa grave del detenuto.
  • Se la sentenza di assoluzione esclude specifici elementi fattuali (es. controlli o riscontri investigativi) che costituivano il fondamento della custodia, la Corte d'appello deve riconsiderare la sussistenza della concausa colposa nella adozione o nel mantenimento della misura; il mancato esame di tale concausazione giustifica il rinvio.
  • La prova di 'colpa grave' richiede un nesso concreto tra il comportamento dell'imputato e l'adozione o il protrarsi della misura: la semplice iscrizione in atti di taluni elementi indiziari non basta se quegli stessi elementi sono stati efficacemente smentiti o giudicati inconsistenti in sede di merito.
  • La condotta del detenuto dopo l'adozione della misura (es. impugnazione, richiesta di revoca, volontà di chiarire i fatti) è rilevante e può escludere la sua partecipazione colposa alla decisione di custodia; l'inerzia o l'acquiescenza possono invece essere valorizzate dal giudice a carico del richiedente riparazione.
  • In presenza di motivazione contraddittoria o di utilizzo di fatti espressamente esclusi da sentenza di assoluzione, la decisione di rigetto della riparazione è viziata e la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.

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