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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05134/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento e dichiara assorbiti il quarto e il quinto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa alla validità della delega di firma e per la regolazione delle spese di lite.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati per l’anno d’imposta 2007 a una società di ristorazione e ai relativi soci, con recupero di maggiori imposte dirette e indirette nei confronti della società e di maggiori IRPEF e addizionali per trasparenza nei confronti dei soci. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando nel merito le pretese. In appello, la CTR ha accolto il gravame dell’Ufficio e rigettato quello incidentale dei contribuenti, ritenendo legittimi gli accertamenti. I contribuenti ricorrono per cassazione con cinque motivi: (1) deducono l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione della notifica postale, in violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992; (2) in subordine, prospettano la medesima questione come violazione di legge; (3) denunciano la nullità/illegittimità degli avvisi per difetto di delega del sottoscrittore, che secondo loro non sarebbe stato dirigente né validamente delegato, con violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 25 d.lgs. 446/1997 e 56 d.P.R. 633/1972; (4) lamentano motivazione apparente della sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato nel merito le riprese fiscali; (5) censurano l’utilizzo, ai fini delle presunzioni tributarie, di dichiarazioni rese ai verificatori nel corso dell’istruttoria amministrativa. La Suprema Corte respinge i primi due motivi, ritenendoli manifestamente infondati perché, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita anche mediante distinta/elenco delle raccomandate recante timbro postale, idonea a surrogare la ricevuta di spedizione quando consenta il controllo della tempestività. Accoglie invece il terzo motivo: in presenza di contestazione del contribuente sulla legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’avviso, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la valida delega; la CTR, invece, ha erroneamente postulato una presunzione di provenienza dell’atto e non ha verificato la documentazione prodotta. I motivi quarto e quinto restano assorbiti. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la costituzione del ricorrente o dell’appellante notificante a mezzo posta può essere validamente comprovata anche con l’avviso di ricevimento o con una distinta di consegna munita di timbro postale idonea a consentire il controllo della tempestività della notifica.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    L’omissione del deposito del documento idoneo a provare la tempestiva notifica dell’atto di impugnazione comporta inammissibilità solo se manca una prova equivalente della spedizione/consegna.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità; se la firma è contestata, l’Amministrazione deve provarne la legittimazione.

  • art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato in combinato con la disciplina della sottoscrizione degli atti impositivi, a sostegno dell’onere dell’Amministrazione di dimostrare la valida delega del firmatario.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Rinvia alla disciplina sull’avviso di accertamento delle imposte sui redditi, richiedendo la sottoscrizione dell’atto impositivo secondo le regole di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per affermare che, una volta contestata la delega di firma, incombe all’Amministrazione l’onere di provarne l’esistenza e la validità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come violazione di legge e nullità processuale, con accoglimento solo del motivo relativo al difetto di delega e assorbimento degli altri.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e la memoria illustrativa nel giudizio di legittimità.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, in tema di accertamento induttivo/presuntivo.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, in tema di accertamento IVA mediante presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, per la deduzione di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito, per lamentata motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito, in relazione al requisito del contenuto motivazionale della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova della notifica a mezzo posta dell’atto di impugnazione non richiede necessariamente il deposito della sola ricevuta di spedizione, potendo essere sufficiente un documento equivalente che, recando timbro postale e dati idonei, consenta di verificare la tempestività della spedizione e della ricezione.
  • La distinta cumulativa di consegna delle raccomandate, se munita di timbro datario dell’ufficio postale e riferita nominativamente ai destinatari, può assolvere la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione.
  • Quando il contribuente contesta la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un soggetto diverso dal dirigente, l’Amministrazione finanziaria deve provare la valida delega di firma e il corretto esercizio del potere, non operando una presunzione di legittima provenienza dell’atto.
  • La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, ma ciò non esonera l’Ufficio dall’onere di documentarne l’esistenza ove la firma sia specificamente contestata.
  • Se la questione della delega di firma non viene adeguatamente scrutinata dal giudice di merito in presenza di contestazione specifica e documentazione allegata, la decisione è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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