Cassazione Civile, Ordinanza n. 05134/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento e dichiara assorbiti il quarto e il quinto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa alla validità della delega di firma e per la regolazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati per l’anno d’imposta 2007 a una società di ristorazione e ai relativi soci, con recupero di maggiori imposte dirette e indirette nei confronti della società e di maggiori IRPEF e addizionali per trasparenza nei confronti dei soci. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando nel merito le pretese. In appello, la CTR ha accolto il gravame dell’Ufficio e rigettato quello incidentale dei contribuenti, ritenendo legittimi gli accertamenti. I contribuenti ricorrono per cassazione con cinque motivi: (1) deducono l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione della notifica postale, in violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992; (2) in subordine, prospettano la medesima questione come violazione di legge; (3) denunciano la nullità/illegittimità degli avvisi per difetto di delega del sottoscrittore, che secondo loro non sarebbe stato dirigente né validamente delegato, con violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 25 d.lgs. 446/1997 e 56 d.P.R. 633/1972; (4) lamentano motivazione apparente della sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato nel merito le riprese fiscali; (5) censurano l’utilizzo, ai fini delle presunzioni tributarie, di dichiarazioni rese ai verificatori nel corso dell’istruttoria amministrativa. La Suprema Corte respinge i primi due motivi, ritenendoli manifestamente infondati perché, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita anche mediante distinta/elenco delle raccomandate recante timbro postale, idonea a surrogare la ricevuta di spedizione quando consenta il controllo della tempestività. Accoglie invece il terzo motivo: in presenza di contestazione del contribuente sulla legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’avviso, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la valida delega; la CTR, invece, ha erroneamente postulato una presunzione di provenienza dell’atto e non ha verificato la documentazione prodotta. I motivi quarto e quinto restano assorbiti. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la costituzione del ricorrente o dell’appellante notificante a mezzo posta può essere validamente comprovata anche con l’avviso di ricevimento o con una distinta di consegna munita di timbro postale idonea a consentire il controllo della tempestività della notifica.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
L’omissione del deposito del documento idoneo a provare la tempestiva notifica dell’atto di impugnazione comporta inammissibilità solo se manca una prova equivalente della spedizione/consegna.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità; se la firma è contestata, l’Amministrazione deve provarne la legittimazione.
art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato in combinato con la disciplina della sottoscrizione degli atti impositivi, a sostegno dell’onere dell’Amministrazione di dimostrare la valida delega del firmatario.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Rinvia alla disciplina sull’avviso di accertamento delle imposte sui redditi, richiedendo la sottoscrizione dell’atto impositivo secondo le regole di legge.
art. 2697 c.c.
Invocato per affermare che, una volta contestata la delega di firma, incombe all’Amministrazione l’onere di provarne l’esistenza e la validità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state esaminate come violazione di legge e nullità processuale, con accoglimento solo del motivo relativo al difetto di delega e assorbimento degli altri.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale e la memoria illustrativa nel giudizio di legittimità.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, in tema di accertamento induttivo/presuntivo.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, in tema di accertamento IVA mediante presunzioni.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, per la deduzione di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito, per lamentata motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito, in relazione al requisito del contenuto motivazionale della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova della notifica a mezzo posta dell’atto di impugnazione non richiede necessariamente il deposito della sola ricevuta di spedizione, potendo essere sufficiente un documento equivalente che, recando timbro postale e dati idonei, consenta di verificare la tempestività della spedizione e della ricezione.
- La distinta cumulativa di consegna delle raccomandate, se munita di timbro datario dell’ufficio postale e riferita nominativamente ai destinatari, può assolvere la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione.
- Quando il contribuente contesta la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un soggetto diverso dal dirigente, l’Amministrazione finanziaria deve provare la valida delega di firma e il corretto esercizio del potere, non operando una presunzione di legittima provenienza dell’atto.
- La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, ma ciò non esonera l’Ufficio dall’onere di documentarne l’esistenza ove la firma sia specificamente contestata.
- Se la questione della delega di firma non viene adeguatamente scrutinata dal giudice di merito in presenza di contestazione specifica e documentazione allegata, la decisione è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio per nuovo esame.
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