Cassazione Penale, Ordinanza n. 18124/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, aveva confermato la responsabilità dell'imputata per i reati di ricettazione e truffa, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte territoriale rilevato i presupposti per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione, assumendo che la sentenza d'appello si fosse limitata a una motivazione per relationem, cioè a recepire quella di primo grado senza un autonomo esame critico delle doglianze svolte in appello. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato un vizio preliminare e assorbente dell'impugnazione: il ricorso per cassazione era stato proposto personalmente dalla parte imputata, mentre dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. opera l’obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputata e non sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stato esaminato il merito delle doglianze relative all'art. 129 c.p.p. e alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
indica la trattazione camerale senza intervento delle parti secondo il rito semplificato previsto dalla norma
richiamato come parametro invocato dalla ricorrente per ottenere un proscioglimento immediato, non scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato per effetto della riforma del 2017, quale disposizione che concorre a escludere la proposizione personale del ricorso per cassazione
come modificato dalla legge n. 103 del 2017, richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale attesta solo la genuinità della firma e la riferibilità all'interessato, ma non sana la carenza di sottoscrizione del difensore cassazionista
art. 24 Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale già esaminate e ritenute manifestamente infondate
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale già esaminate e ritenute manifestamente infondate
art. 6 CEDU
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale già esaminate e ritenute manifestamente infondate
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., introducendo il necessario patrocinio tecnico per il ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi provvedimento penale, non può essere proposto personalmente dalla parte: dopo la riforma del 2017, è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L'eventuale autenticazione della firma dell'imputato da parte di un legale non equivale alla sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista e non sana il difetto di legittimazione formale dell'atto.
- La sottoscrizione del difensore 'per accettazione' del mandato o della delega al deposito non gli attribuisce la titolarità dell'impugnazione, che resta un atto personale della parte ma soggetto al ministero tecnico obbligatorio.
- Le censure di merito, anche se formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, restano assorbite quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio formale originario dell'atto.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina che impone la difesa tecnica nel ricorso per cassazione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la rappresentanza tecnica in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore ed è giustificata dall'elevato livello di qualificazione richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →