Sentenza del 14/05/2019 n. 1556 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Società di comodo - Interpello disapplicativo - Inammissibilità dell'istanza - Tutela giurisdizionale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato inammissibile l’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994. La questione centrale riguardava la possibilità di contestare in sede giurisdizionale tale diniego, anche se qualificato come dichiarazione di inammissibilità, e l’esistenza di un interesse concreto e attuale ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l’impugnabilità del provvedimento. Il diniego, avendo carattere definitivo, comunica al contribuente che l’Amministrazione non intende disapplicare le norme antielusive e non riconosce la sussistenza delle situazioni oggettive invocate. Tale decisione produce effetti tributari diretti, tra cui l’impossibilità di usufruire delle agevolazioni previste dalla disciplina. Pertanto, sussiste un interesse concreto del contribuente a ottenere tutela giurisdizionale.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La norma disciplina le società di comodo e consente, in presenza di situazioni oggettive che impediscono il raggiungimento dei ricavi minimi previsti, di chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive.
Art. 100 del codice di procedura civile
Richiede la sussistenza di un interesse ad agire. Tale interesse è stato ritenuto presente perché il diniego definitivo dell’Agenzia produce conseguenze concrete sulla posizione fiscale del contribuente.
Massime di principio
- Un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria è impugnabile quando, anche se formalmente qualificato come inammissibilità o diniego, produce effetti definitivi e immediati sulla posizione fiscale del contribuente.
- L’interesse ad agire sussiste quando il provvedimento impedisce concretamente di beneficiare di un regime fiscale, di un’agevolazione o della disapplicazione di una norma antielusiva.
- La denominazione formale dell’atto non è decisiva: occorre valutarne il contenuto sostanziale e gli effetti prodotti.
- Il diniego di una richiesta di disapplicazione può essere contestato per verificare giudizialmente se ricorrevano le condizioni oggettive che giustificavano la non applicazione della disciplina sulle società di comodo.
- In situazioni analoghe, è opportuno impugnare tempestivamente il provvedimento definitivo, evidenziando sia gli effetti fiscali pregiudizievoli sia la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale.
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