Cassazione Penale, Sentenza n. 26590/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso la proroga biennale del regime di cui all'art. 41‑bis. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge (artt. 41‑bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) sostenendo che la motivazione del Tribunale sarebbe "apparente", appoggiata a elementi inesistenti e non confrontata con le argomentazioni difensive, in particolare sul presunto ruolo apicale del condannato e sul pericolo di contatti con il "can Pagnozzi", che il ricorrente afferma non esistere più.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse inammissibile perché volto a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di fatto e non a censurare una violazione di legge o una totale assenza di motivazione. La Corte ha ritenuto invece che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito motivazione coerente e adeguata, richiamando la biografia criminale dell'imputato, il ruolo apicale nell'organizzazione, l'uso di terzi (la moglie) per comunicazioni esterne, la persistenza e la riorganizzazione del clan (gestito dal nipote), la nascita di una nuova organizzazione dedita al traffico di stupefacenti nel Lazio, il recente omicidio del 2020 e la condotta intramuraria. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41‑bis ord. pen.
il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge
Delimita il sindacato della Cassazione ai soli motivi di violazione di legge e alla totale mancanza di motivazione; consente il controllo sulla sussistenza dell'obbligo motivazionale e sul rispetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione
art. 125 cod. proc. pen.
Richiede la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione (assenza o motivazione apparente) è censurabile in Cassazione nei limiti previsti dall'art. 41‑bis
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando la Corte valuta profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze 41‑bis, il sindacato è limitato a violazioni di legge e all'eventuale mancanza assoluta o apparente di motivazione: non è ammessa una rinnovazione del giudizio di merito o una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- Una motivazione è sufficiente se è coerente, completa e logica: se il giudice descrive la biografia criminale, il ruolo nell'organizzazione, condotte tenute in carcere, e la persistenza/rigenerazione dell'attività criminale esterna, la Corte di Cassazione difficilmente ammetterà il ricorso.
- Le censure che chiedono una diversa interpretazione delle stesse prove o degli elementi probatori sono inammissibili; il percorso argomentativo del giudice deve invece essere talmente carente da configurare un'assenza di motivazione per essere recepito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la Corte riscontra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Nella preparazione del ricorso è fondamentale focalizzarsi su vizi di diritto o su un'effettiva mancanza di motivazione formale/più che su questioni fattuali o sulla mera contestazione della valutazione del giudice di merito.
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