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Sentenza

Sentenza n. 1171/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento in relazione al bando dell’Università degli Studi di Torino recante «Avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana - Polo di Torino […]», approvato con decreto della Direttrice del Polo di Medicina repertorio n. 6207/2025, prot. n. 449359, del 30 giugno 2025: a) della graduatoria definitiva di merito per l’accesso al secondo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Polo di Torino, pubblicata il 6 novembre 2025; b) della graduatoria definitiva di merito rettificata, pubblicata il 16 dicembre 2025, nella procedura di cui sopra; c) dell’atto presupposto alla rettifica della graduatoria, cioè il verbale della Commissione Convalide del 16 dicembre 2025, con il quale, essendo emerso in sede di iscrizione a Medicina e Chirurgia del candidato e odierno controinteressato sig. Mario Riccioni che un esame sostenuto (“Citologia, Istologia ed Embriologia” da 8 CFU) era stato indicato due volte dal candidato e valutato due volte dalla Commissione, portando alla convalida di due insegnamenti anziché uno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (“Basi Biologiche” da 8 CFU e “Istologia ed Embriologia” da 7 CFU”), la Commissione ha provveduto a una «rivalutazione della scheda del candidato», pervenendo con svariate operazioni a riconoscergli un punteggio comunque sufficiente a restare in posizione utile in graduatoria; d) degli ulteriori atti presupposti alla graduatoria definitiva di merito e, segnatamente, delle valutazioni operate dalla Commissione Convalide nei confronti dell’odierna ricorrente dr.ssa Malvicini (valutazioni delle quali una sola è in possesso della ricorrente, mentre le altre sono state riferite con e-mail da parte dell’Amministrazione resistente) e, prudenzialmente, dei relativi «chiarimenti» forniti dai funzionari dell’Amministrazione, nella parte in cui hanno condotto al mancato riconoscimento di tre esami sostenuti dall’odierna resistente (“Istologia” da 6 CFU, “Biologia dello sviluppo” da 6 CFU e “Biologia della riproduzione umana e fecondazione in vitro” da 4 CFU) come utili a validare l’esame in “Istologia ed Embriologia” da 7 CFU del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia; e) di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto, conseguenziale o comunque connesso della procedura in oggetto, ivi inclusi la graduatoria provvisoria di merito pubblicata il 17 ottobre 2025 e lo scorrimento della graduatoria di merito pubblicato il 18 novembre 2025 nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202600221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive, rettificate e atti di valutazione degli esami nella selezione per quattro posti di iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata inizialmente al sesto posto e poi al quinto posto dopo lo scorrimento della graduatoria, ha contestato la graduatoria definitiva e quella rettificata, sostenendo di essere stata illegittimamente pregiudicata dalla rivalutazione della posizione di un controinteressato. Quanto alla posizione del controinteressato, ha dedotto: a) violazione dei criteri del bando, difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà per avere la Commissione, dopo avere rilevato la doppia valutazione dello stesso esame, proceduto a una rivalutazione complessiva anziché alla mera decurtazione dei crediti duplicati; ha inoltre contestato la convalida dell'esame di Istologia ed Embriologia sulla base di un esame modulare di provenienza e la convalida dell'esame di Basi biologiche sulla base di un altro esame modulare, sostenendo che avrebbero dovuto essere considerati soltanto i singoli moduli coerenti; b) analoghi vizi con riferimento alla convalida dell'esame di Genetica umana mediante la composizione di crediti residui di altri esami. Quanto alla propria posizione, ha dedotto disparità di trattamento, contraddittorietà, incompetenza, travisamento, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, lamentando il mancato riconoscimento di tre esami come utili alla convalida dell'esame di Istologia ed Embriologia. Ha sostenuto che i programmi fossero coerenti e che l'amministrazione avesse erroneamente valorizzato anche il fatto che alcuni esami erano stati indicati nella domanda in corrispondenza di una riga non corretta. Ha inoltre prodotto documentazione integrativa dopo la scadenza del termine previsto dal bando.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la valutazione della Commissione come espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di palese irrazionalità. Il bando richiedeva la congruità degli obiettivi formativi e dei programmi e la coerenza, non la coincidenza, dei CFU; non imponeva né la scomposizione degli esami modulari né la corrispondenza delle denominazioni degli insegnamenti, dovendosi privilegiare il contenuto complessivo del percorso formativo. Il primo motivo è stato respinto perché, rilevato l'errore della doppia valutazione, la Commissione poteva procedere a una rivalutazione complessiva della posizione del candidato, considerando altri esami già dichiarati e documentati, anziché limitarsi a una sottrazione meccanica dei crediti. Le contestazioni sulle convalide di Istologia ed Embriologia e di Basi biologiche sono state ritenute un tentativo di sostituire la valutazione della ricorrente a quella della Commissione, senza dimostrazione di manifesta irrazionalità. Il quarto motivo è stato respinto per le medesime ragioni: la mancata convalida degli esami della ricorrente risultava fondata su un giudizio non irrazionale di insufficiente coerenza dei programmi e degli obiettivi formativi; la documentazione prodotta dopo la chiusura della selezione non poteva essere considerata, poiché il bando escludeva documentazione integrativa tardiva. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato nella parte in cui censurava la composizione di crediti residui di esami diversi già utilizzati per altre convalide: l'operazione era priva di adeguata motivazione, poco lineare ed eccentrica rispetto al criterio del confronto complessivo dei programmi. Tuttavia la censura è stata dichiarata priva di interesse, poiché riguardava soltanto due crediti e, anche eliminandoli, non avrebbe consentito alla ricorrente di superare il controinteressato e ottenere uno dei quattro posti disponibili. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'errore iniziale della Commissione e della scarsa linearità del metodo utilizzato nella rivalutazione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione e i principi di razionalità e trasparenza dell'azione amministrativa sono stati richiamati per valutare le censure contro le convalide degli esami; la violazione non è stata ravvisata per le valutazioni discrezionali non manifestamente irrazionali, mentre è stata rilevata una carenza motivazionale specifica nella composizione dei crediti residui.

Massime di principio

  • Nelle selezioni per l'iscrizione ad anni successivi di un corso universitario, la valutazione della congruità degli esami di provenienza rispetto agli insegnamenti del corso di destinazione costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile soltanto per manifesta irrazionalità, travisamento o illogicità evidente.
  • Quando il bando richiede la congruità degli obiettivi e dei programmi e la coerenza dei crediti formativi, non è necessario che vi sia identità numerica dei CFU né che la valutazione sia effettuata mediante scomposizione dei singoli esami modulari; assume rilievo il confronto complessivo dei contenuti e degli obiettivi formativi.
  • In caso di errore dell'amministrazione consistente nella doppia valutazione dello stesso esame, la riedizione della valutazione può consistere in un riesame complessivo della posizione del candidato, con considerazione di altri esami già dichiarati e documentati, e non deve necessariamente limitarsi alla mera decurtazione dei crediti duplicati.
  • La composizione di crediti residui provenienti da esami diversi, già utilizzati per altre convalide, richiede una motivazione puntuale sulle parti ritenute corrispondenti; in mancanza, l'operazione è illegittima per irrazionalità e difetto di motivazione, ma la censura non può condurre all'annullamento se il vizio non è concretamente idoneo a modificare la posizione utile in graduatoria.
  • La documentazione integrativa prodotta dopo la scadenza prevista dal bando non può essere considerata dalla Commissione quando la lex specialis esclude espressamente successive integrazioni documentali.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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