Cassazione Penale, Sentenza n. 10434/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in cassazione impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, cod. strada) per tassi alcolemici rilevati di 1,58 e 1,47 g/l e per avere provocato un sinistro il 20/08/2016. In particolare il ricorrente contestava il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di messa alla prova e chiedeva la riforma della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il reato originario (contravvenzione del 20/08/2016) sia ormai estinto per prescrizione. Pur osservando i limiti alla pronuncia di assoluzione quando sopravviene la prescrizione (art. 129 c.p.p., secondo comma, e giurisprudenza consolidata), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre chiarito che il ricorso non era inammissibile e ha richiamato la giurisprudenza in tema di impugnabilità del rigetto della messa alla prova.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
comma 2, lett. b) e comma 2-bis
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; qui utilizzata per qualificare il reato contestato (tassi alcolemici elevati) e che costituisce il fatto-reato dichiarato prescritto.
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'impugnabilità del provvedimento sulla messa alla prova: l'ordinanza di rigetto non è impugnabile autonomamente ma può essere dedotta in appello unitamente alla sentenza di primo grado.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro il provvedimento che dispone la sospensione del procedimento con la messa alla prova; la Corte ne interpreta il campo di applicazione distinguendo tra l'ordinanza favorevole e il rigetto.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce i casi in cui il giudice deve pronunciare l'assoluzione per particolare tenuità o per insussistenza del fatto; la Corte sottolinea che per pronunciare l'assoluzione nonostante la prescrizione è necessaria una evidenza processuale tale da manifestare l'innocenza o l'assenza del fatto senza necessità di accertamenti ulteriori.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n. 33216/2016 (Rigacci); Sez. U, n. 35490/2009 (Tettannanti); Sez. 2, n. 26008/2007 (Roscini)
Citati precedenti che precisano: 1) l'impugnabilità del rigetto della messa alla prova; 2) il limite all'assoluzione quando sopravviene la prescrizione, richiedendo un'evidenza inequivocabile dell'innocenza; 3) la necessità di non confondere mera insufficienza probatoria con prova positiva di innocenza.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; ciò non equivale necessariamente a un'assoluzione sul merito.
- La pronuncia di assoluzione 'per sopravvenuta prescrizione' sul merito è possibile solo quando dagli atti emerge in modo evidente e incontrovertibile l'estraneità dell'imputato al fatto o la sua innocenza, tale da rendere superfluo ogni ulteriore accertamento (art. 129 c.p.p., secondo comma).
- L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile autonomamente in cassazione, ma può essere dedotta in appello unitamente alla sentenza di primo grado; la correttezza dell'impugnazione va valutata secondo la giurisprudenza citata.
- In casi di possibile prescrizione è fondamentale verificare i termini processuali, compresi i periodi di sospensione o interruzione, prima di chiedere l'assoluzione nel merito: la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non è sufficiente per l'assoluzione quando il reato è prescritto.
- In presenza di prescrizione, la strategia difensiva utile è dimostrare documentalmente e processualmente l'assenza di prova di colpevolezza o meglio la prova positiva di innocenza per ottenere un proscioglimento per vizio di merito; in mancanza, il risultato pratico è l'annullamento per estinzione del reato.
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