Cassazione Civile, Ordinanza n. 29077/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, della relativa accettazione da parte della controricorrente e della rinuncia di quest'ultima alla domanda ex art. 96 c.p.c. con accettazione dei ricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Ai sensi dell'art. 391 c.p.c. non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità ed ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia, per quanto emerge dal provvedimento, riguardava un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno però depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con indicazione della compensazione integrale delle spese. La controricorrente ha accettato la rinuncia e, a sua volta, ha rinunciato alla propria domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., con successiva adesione dei ricorrenti. Tutti gli atti risultano compiuti dai rispettivi difensori muniti di procura speciale e depositati prima dell'adunanza camerale.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Consente l'estinzione del giudizio di cassazione quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso prima della decisione, con le forme previste dalla norma e con accettazione della controparte nei casi richiesti dal testo applicabile.
art. 391 c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La controricorrente ha rinunciato alla domanda di condanna per responsabilità aggravata; la rinuncia è stata accettata dai ricorrenti.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2012
c.d. doppio contributo unificato
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal ricorrente e accettata dalla controparte quando necessario, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta l'esclusione del raddoppio del contributo unificato.
- Le rinunce e le relative accettazioni possono essere compiute dai difensori muniti di procura speciale e depositate telematicamente prima dell'adunanza camerale.
Come è indicizzato
Testo integrale
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