Sentenza n. 69/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la quale veniva disposta la sospensione disciplinare dall’impiego del ricorrente per 3 mesi ai sensi dell’articolo 1357, comma primo, lettera a) e dell’articolo 1379, comma 1, del D.lgs. 66/2010; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri recante la sospensione disciplinare dall'impiego per tre mesi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già sottoposto a procedimento penale per più ipotesi di reato e successivamente assolto per la maggior parte dei capi, con declaratoria di prescrizione per il residuo reato, ha impugnato la sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per tre mesi, deducendo: violazione dell'art. 1392 del d.lgs. 66/2010 per tardivo avvio del procedimento disciplinare rispetto alla conoscenza della sentenza penale irrevocabile; violazione degli artt. 1393 e 1398 del medesimo decreto e del principio di tempestività, sostenendo che l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere avviata prima della definizione del processo penale; violazione del termine di conclusione dell'inchiesta formale, in ragione del termine di 60 giorni indicato nell'atto di nomina dell'ufficiale inquirente; estinzione del procedimento per decorso di oltre 90 giorni tra la proposta sanzionatoria e la determinazione finale; irragionevolezza e difetto di istruttoria per mancata considerazione delle memorie difensive; carenza di motivazione circa l'entità della sanzione e mancata valutazione dei precedenti comportamentali; violazione dell'art. 1379 del d.lgs. 66/2010 per omesso computo del precedente periodo di sospensione precauzionale sofferto per i medesimi fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'avvio del procedimento disciplinare, poiché la contestazione era intervenuta 69 giorni dopo che l'amministrazione aveva acquisito, il 15 gennaio 2019, conoscenza integrale e certa della sentenza penale irrevocabile. Richiamando il principio dell'Adunanza Plenaria n. 14/2022, ha escluso che il termine decorra dalla mera conoscenza del dispositivo o da informazioni non formalmente documentate; la conoscenza integrale deve risultare da una copia conforme della sentenza. Ha inoltre rilevato che il militare aveva l'onere di comunicare all'amministrazione la definizione del processo penale. Il secondo motivo è stato respinto perché, secondo il testo dell'art. 1393 del Codice dell'ordinamento militare vigente ratione temporis, il procedimento disciplinare doveva essere sospeso in attesa della conclusione del processo penale. Sono stati respinti anche i motivi sui termini procedimentali: il procedimento si è concluso entro i 270 giorni previsti dall'art. 1392 e non sono intercorsi più di 90 giorni tra gli atti della procedura; il termine di 60 giorni fissato nell'atto di nomina dell'ufficiale inquirente non sostituiva il termine legale. Il calcolo dei 99 giorni tra proposta e sanzione è stato ritenuto errato perché non considerava la richiesta del previsto nulla osta ministeriale e la successiva presa d'atto. Il motivo relativo alle memorie difensive è stato respinto perché il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica, di regola, ai procedimenti disciplinari; in ogni caso, l'ufficiale inquirente aveva esaminato puntualmente le osservazioni del militare e motivato il loro mancato accoglimento. Quanto alla misura della sanzione, il giudice ha affermato che la quantificazione della sanzione disciplinare militare rientra nella discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, evidente sproporzione, abnormità, illogicità o formazione irrazionale del convincimento. La sospensione di tre mesi, a fronte di un massimo edittale di dodici mesi, non è stata ritenuta sproporzionata. Infine, è stato respinto il motivo sul computo della sospensione precauzionale, poiché tale precedente sospensione era stata annullata ex tunc e il relativo periodo era stato considerato servizio effettivamente prestato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1357, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010
Prevede la sospensione disciplinare dall'impiego quale sanzione applicata al personale militare.
art. 1379, comma 1, d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare irrogata e della relativa durata.
art. 1392, commi 1, 3 e 4, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale ... deve essere instaurato ... entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ... irrevocabili ...; ... deve concludersi entro 270 giorni ...; ... si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.
Il termine di 90 giorni per l'avvio decorre dalla conoscenza integrale e certa della decisione penale irrevocabile; il procedimento deve concludersi entro 270 giorni e non possono decorrere più di 90 giorni tra gli atti della procedura.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Nel testo vigente ratione temporis, per i fatti oggetto del giudizio, imponeva la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto riguarda di regola i procedimenti avviati su istanza di parte e non trova applicazione nel procedimento disciplinare, autonomamente regolato e caratterizzato da garanzie partecipative proprie.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione non impone una rivalutazione giudiziale sostitutiva della discrezionalità amministrativa nella graduazione della sanzione, salvo travisamento, illogicità o sproporzione manifesta.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza dei termini per l'avvio o la riapertura del procedimento disciplinare conseguente a un giudizio penale, la conoscenza della sentenza irrevocabile da parte dell'amministrazione deve essere integrale e certa; non è sufficiente la conoscenza del solo dispositivo o di estratti della decisione, e la certezza deve risultare da una copia conforme all'originale.
- Nel procedimento disciplinare di stato conseguente a giudizio penale, il termine legale per l'avvio decorre dalla conoscenza integrale della decisione penale irrevocabile e non dalla mera conoscenza informale dei fatti o dell'esistenza del processo.
- I termini legali previsti dall'art. 1392 del Codice dell'ordinamento militare per la conclusione del procedimento e per l'estinzione da inerzia prevalgono su un termine più breve indicato nell'atto interno di nomina dell'ufficiale inquirente, se quest'ultimo non è previsto dalla legge.
- La graduazione della sanzione disciplinare militare costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione e può sindacare la misura solo in presenza di travisamento dei fatti, evidente sproporzione, abnormità, illogicità o irrazionalità manifesta.
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990 non si applica, di regola, ai procedimenti disciplinari, nei quali le esigenze partecipative e il contraddittorio sono assicurati dalla disciplina speciale; resta necessario che l'amministrazione esamini e valuti le difese dell'incolpato.
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