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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7080/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. con due censure principali: (1) l'errata percezione delle risultanze processuali: la Corte di legittimità non avrebbe considerato le dichiarazioni dell'agente rese in giudizio direttissimo e il video prodotto dalla difesa che, secondo il ricorrente, dimostravano la natura accidentale della condotta, l'assenza di dolo e l'inesistenza di resistenza a pubblico ufficiale; (2) l'errata percezione delle richieste difensive in tema di sanzioni sostitutive, chiedendo che fosse ritenuta esistente una specifica istanza nei gradi di merito (atto di appello o udienza del 26/05/2023) che la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto non provata nel verbale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che le censure mosse concernessero valutazioni di merito e non un errore percettivo riconducibile all'istituto di cui all'art. 625-bis c.p.p.; l'omissione o il mancato riferimento a singole deduzioni difensive è stata qualificata come reiezione implicita contenuta in una motivazione complessiva e non come svista percettiva. Quanto alla richiesta di sanzioni sostitutive, la Corte ha accertato l'assenza di una specifica istanza nel verbale e nell'atto di appello. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è inteso a correggere errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Cassazione; non è applicabile a valutazioni di merito o a errori di diritto/interpretazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposta la condanna alle spese del procedimento e la sanzione patrimoniale in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile con profili di colpa

  • Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile) Rv. 221280-01

    Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01

    Giurisprudenza richiamata per delimitare l'ambito dell'errore di fatto come errore percettivo nella lettura degli atti e per escludere dall'istituto gli errori di giudizio o di diritto

  • Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022 (T.) Rv. 284061-01

    Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061-01

    Richiamata per il principio che non è necessaria la confutazione esplicita di ogni deduzione difensiva quando la motivazione complessiva implicitamente le respinge, purché non rimanga spazio per una valida alternativa

Massime di principio

  • Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando si dimostri un errore percettivo concreto nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione (svista o equivoco) e non quando si discute la valutazione probatoria compiuta: le divergenze sulla valutazione delle prove sono, di regola, questioni di giudizio non sanabili con questo rimedio.
  • Se si contesta che la Corte abbia omesso di considerare specifici elementi probatori (es. dichiarazioni, video), occorre dimostrare che la loro esistenza nell'istruttoria è incontrovertibile e che la mancata valutazione costituisce una svista di lettura degli atti e non una diversa valutazione del loro peso probatorio.
  • Le istanze difensive rilevanti per ottenere misure alternative o sanzioni sostitutive devono risultare chiaramente nel verbale d'udienza o negli atti di gravame: la mancanza di indicazione formale della richiesta rende improcedibile la censura in sede di legittimità o straordinaria.
  • Il silenzio motivazionale su specifiche argomentazioni difensive non è necessariamente vizio: è sufficiente che la motivazione complessiva consenta di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato alla reiezione, e la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non configura errore di fatto.
  • Per evitare rigetti per inammissibilità è consigliabile annotare con precisione nel verbale ogni richiesta importante (es. sanzioni sostitutive), produrre e indicare esplicitamente le prove che si ritengono decisive e, se si intende sollevare un errore di fatto, circostanziare e dimostrare la natura percettiva dell'errore contestato.

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