Cassazione Civile, Ordinanza n. 24165/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito impugnata. Ha quindi mantenuto ferma la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma riconosciuta dalla Corte d'appello e ha posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari di conto corrente e da un mutuo nei confronti di un istituto di credito. Nel primo grado il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul mutuo e su un conto, aveva rigettato la domanda relativa a un conto corrente chiuso nel 2001 ritenendo prescritta la ripetizione dell'indebito, e aveva rigettato la domanda relativa a un altro conto ancora in essere, sul rilievo che il contratto risultava scritto e che dalla c.t.u. non emergeva superamento del tasso soglia. In appello i correntisti avevano censurato, da un lato, la declaratoria di prescrizione sostenendo che una lettera di diffida del 12 novembre 2004 avesse efficacia interruttiva della prescrizione ex artt. 2943 e 1219 c.c. e, dall'altro, la valutazione di non usurarietà del secondo rapporto, lamentando violazione della disciplina antiusura e delle norme sulla nullità delle clausole. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte, riconoscendo efficacia interruttiva alla diffida ma limitatamente alla pretesa di ripetizione degli interessi anatocistici, e aveva condannato la banca alla restituzione di euro 3.428,26; quanto al secondo rapporto, aveva escluso l'usurarietà sulla base della c.t.u. e dei principi di Cass. Sez. Un. n. 16303/2018. Nel ricorso per cassazione i correntisti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1418, 1421 c.c., 117 T.U.B. e 1284 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto liquidare il saldo senza un contratto di conto corrente in forma scritta; con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 1418, 1419 c.c. e 644 c.p., sostenendo che il tasso soglia fosse stato superato se si consideravano, oltre alla commissione di massimo scoperto, anche le spese trimestrali per allestimento pratiche fido. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché i ricorrenti non avevano censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva limitato l'efficacia interruttiva della diffida alla sola pretesa per anatocismo; il secondo perché non era stata impugnata la ratio della non usurarietà per quanto riguarda la CMS ed, inoltre, la questione delle spese fido non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito, con difetto di autosufficienza del ricorso.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
Per interrompere la prescrizione la diffida deve essere valutata in relazione alla specifica pretesa fatta valere; la Corte ha ritenuto che l'atto del 12 novembre 2004 valesse solo per la domanda di ripetizione fondata sull'anatocismo, e non per altri titoli restitutori non specificamente indicati.
art. 1219 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla costituzione in mora, ma la Corte ha escluso che la messa in mora potesse operare oltre i limiti oggettivi della pretesa espressamente formulata nella lettera.
art. 1418 c.c.
Invocato per sostenere la nullità delle clausole bancarie; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura della ratio decisoria e per difetto di autosufficienza.
art. 1419 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme sulla nullità parziale, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché inammissibile.
art. 1421 c.c.
Invocato per la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato per sostenere la necessità della forma scritta delle condizioni contrattuali; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 1284 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di tasso di interesse; la Corte non ha affrontato il merito della dedotta violazione.
art. 644 c.p.
Richiamato come parametro dell'usura bancaria; il motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la questione del superamento della soglia non era stata adeguatamente censurata né specificamente dedotta.
L. n. 108/1996
La Corte d'appello aveva applicato la disciplina antiusura e i criteri elaborati dalle Sezioni Unite sul calcolo della CMS; la Cassazione non ha ritenuto ammissibili le ulteriori contestazioni dei ricorrenti.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La prescrizione della ripetizione dell'indebito bancario può essere interrotta solo da un atto che individui in modo sufficientemente specifico la pretesa restitutoria, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo; l'efficacia interruttiva non si estende automaticamente a pretese fondate su titoli diversi da quelli espressamente indicati.
- In sede di legittimità, il ricorrente deve colpire tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata: se una ratio autonoma e sufficiente non viene censurata, il motivo è inammissibile anche quando si formulino ulteriori doglianze incompatibili con quella statuizione.
- La deduzione di una nullità o di un difetto formale del contratto bancario richiede che la questione sia stata ritualmente introdotta nei gradi di merito e che il ricorso per cassazione sia autosufficiente nell'indicare dove e come essa sia stata prospettata.
- Nel contenzioso sull'usura nei rapporti di conto corrente, la censura in cassazione deve confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti tecnici posti a base della decisione; non è ammissibile introdurre per la prima volta nuovi elementi di calcolo non dedotti nei precedenti gradi.
- Quando il giudice di merito applica i criteri giurisprudenziali sul calcolo del tasso soglia e valuta l'incidenza della commissione di massimo scoperto, la contestazione in cassazione deve investire quella specifica valutazione, non potendo limitarsi a prospettare diversi criteri di computo non coltivati in appello.
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