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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20083/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva assolto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale ma confermato la condanna per bancarotta distrattiva per 114.609 euro. I motivi: (1-2) vizi di legge e motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo di essere in buona fede perché le obbligazioni della società erano state estinte o concordate (in particolare col creditore Romagnoli) al momento delle operazioni; (3) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo: contestazione dell'attribuzione al ricorrente di specifiche operazioni bancarie e prelievi (bonifici, assegni, pagamenti a terzi), anche per l'incompletezza della contabilità; (4) censura sulla distrazione dei mezzi sociali, rilevando che al momento del trasferimento non era più legale rappresentante e che dichiarazioni dell'acquirente non sono state adeguatamente considerate; (5) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante ammissioni parziali di responsabilità e comportamento processuale presuntivamente collaborativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi manifestamente infondati, evidenziando che non è rilevante ai fini del dolo generico la consapevolezza dello stato di insolvenza e che la Corte territoriale aveva valutato adeguatamente le prove e la rilevanza negativa delle condotte distrattive per i creditori. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati e reiterativi rispetto alla motivazione di merito, che ha ricondotto le operazioni e le cessioni ad epoche in cui il ricorrente era amministratore di fatto e ha valutato la natura illecita delle disposizioni patrimoniali. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la negazione delle attenuanti generiche è motivata con riferimento a precedenti e mancanza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile/senza successo) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla struttura e ai motivi del ricorso per cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti di impugnazione previsti

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e seguenti (legge fallimentare)

    Quadro normativo dei reati fallimentari: la declaratoria di fallimento è condizione obiettiva di punibilità e il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sui suoi presupposti civili

  • art. 23, comma 8, DL 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Regole procedurali richiamate per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 22474/2016 Passarelli; Sez. 5 n. 38396/2017 Sgaramella; Sez. 5 n. 21920/2018 Sebastianutti; altre sentenze)

    Principi consolidati: per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico (volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia per i creditori); non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza; il giudice penale non può riesaminare i presupposti della dichiarazione di fallimento

  • art. 6115 cod. proc. pen. (testo riportato nella sentenza)

    Norma invocata nella sentenza per la conseguenza della pronuncia di inammissibilità (nel testo come base per condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • Per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non serve che l'autore fosse consapevole dello stato di insolvenza, ma che volesse destinare risorse sociali a finalità estranee, con rappresentazione del rischio di pregiudizio per i creditori.
  • La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce, in linea di principio, una condizione obiettiva di punibilità e il giudice penale non può riesaminare i presupposti civili della dichiarazione di fallimento se non nei limiti strettamente necessari per l'accertamento dei fatti penalmente rilevanti.
  • La prova della distrazione può essere desunta da elementi logico-temporali e probatori (correlazione temporale tra vendite/entrate e spostamento di valori, soggetti beneficiari, modalità delle operazioni), e la delega formale non esclude la responsabilità se emerge un ruolo di amministratore di fatto.
  • Trasferimenti di beni o pagamenti a favore di terzi, se non giustificati da esigenze aziendali documentate e coerenti, possono configurare condotte distrattive anche se effettuati dopo atti formali di dismissione o da persone non legali rappresentanti, quando siano riconducibili alla gestione effettiva.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella valutazione di merito del giudice e può essere confermato in Cassazione se la motivazione è logica e richiama elementi decisivi (precedenti, mancanza di elementi positivi); i motivi difensivi generici o reiterativi raramente sono idonei a capovolgere la valutazione.

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