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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19879/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la conferma della condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per non avere esibito, senza giustificato motivo, documento di identità e permesso di soggiorno durante un controllo di polizia intervenuto su un mezzo di trasporto pubblico. Ha dedotto: (i) errore nella esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), sostenendo che era collaborativo, aveva fornito generalità e aveva detto di non avere i documenti con sé; (ii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base della giovane età, incensuratezza, regolarità del soggiorno, condizioni di vita disagiate e percorso di disintossicazione dall'alcol intrapreso successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il disvalore della condotta consistesse nell'ostacolo all'identificazione formale, funzionale alla prevenzione e repressione di un più ampio comportamento illecito, e che il semplice smarrimento o dimenticanza del titolo non scrimina se non si produce il documento poco dopo (circostanza non verificata). Ha altresì confermato che le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute sulla base di elementi tardivi o meramente formali (la sola incensuratezza non è di per sé favorevole). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 6, comma 3

    La norma obbliga lo straniero a esibire il documento di identità e il titolo di soggiorno; la semplice dimenticanza non scrimina la condotta salvo che il documento sia fornito immediatamente dopo, cosa non accaduta nel caso.

  • codice penale, art. 131-bis

    La particolare tenuità del fatto va valutata rispetto all'oggettività giuridica del reato e alla scarsa pericolosità di contesto; qui è stata esclusa perché l'ostruzione all'identificazione era funzionale a un più ampio comportamento illecito.

  • codice penale, art. 133

    I criteri per valutare l'entità dell'offesa e le attenuanti possono essere scelti tra quelli indicati dall'art. 133; non è richiesta l'analisi di tutti gli elementi, bensì di quelli ritenuti rilevanti, come fatto dal giudice del merito.

  • codice penale, art. 62-bis

    La semplice incensuratezza non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di attenuanti generiche.

  • codice di procedura penale, art. 616

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con legge 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8 (regime di trattazione scritta)

    Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi della normativa emergenziale citata.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Consentita la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa relativi all'impugnazione irrituale.

Massime di principio

  • La dimenticanza o il non avere fisicamente il documento non esclude automaticamente la responsabilità quando lo straniero non fornisce il titolo poco dopo il controllo; la produzione immediata è spesso decisiva.
  • L'ostruzione all'identificazione è valutata anche in relazione alla funzione preventiva e repressiva dell'intervento di polizia: se l'identificazione era necessaria per fronteggiare un più ampio comportamento illecito, l'atteggiamento ostativo aumenta il disvalore.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione oggettiva e del contesto; la mera minimo offensività non basta se l'azione ha impedito l'azione di polizia o ha mostrato marcata antidoverosità.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo e non si riconoscono automaticamente per fattori isolati come l'assenza di precedenti; atti di ravvedimento tardivi hanno scarso peso.
  • Le valutazioni di merito sulle circostanze di fatto sono in larga parte insindacabili in Cassazione se motivate e non contraddittorie; perciò è strategico produrre elementi probatori rilevanti già in primo grado o in appello.

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