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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1738/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto sul denaro sequestrato in occasione di una perquisizione. Le censure principali erano: violazione delle norme processuali (art. 253 c.p.p.) per motivazione carente; nullità del decreto ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p. perché il giudice avrebbe disposto una misura più grave e per un importo diverso da quello richiesto dal P.M.; carenza di motivazione circa il periculum in mora (art. 321 co. 2 c.p.p.); mancata motivazione rispetto alla somma di €2.000,00 attribuita alla Sig.ra Chiara Picciani; censura sulla competenza/legittimità del sequestro preventivo rispetto al precedente sequestro probatorio e sulla congruità dell'importo oggetto del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente mancasse di interesse relativo alle somme pari a €12.125,03 (attribuite a due società) e €2.000,00 (attribuiti a terza persona), trattandosi di beni riconducibili a terzi che avrebbero dovuto proporre l'impugnazione. Quanto alla residua somma suscettibile di riesame (circa €874,07), la Corte ha comunque confermato la correttezza dell'iter deciso dal Tribunale del riesame: il sequestro probatorio e il sequestro preventivo sono autonomi e impugnabili separatamente; la richiesta del P.M. è stata interpretata come riferita alla parte di denaro per la quale non era stata provata l'appartenenza a terzi; inoltre il sequestro preventivo riguardava somme rientranti nella confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater c.p., per le quali non è necessaria la valutazione del periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Riferita dalla difesa come norma processuale cui collegare censura sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la contestazione di violazione formale in relazione all'atto impugnato.

  • art. 178 lett. b) c.p.p.

    Richiamata dalla difesa per asserita nullità per "misura in peius"; la Corte ha ritenuto che la richiesta del P.M. fosse sufficientemente riferibile alla somma sequestrata e che non sussistesse nullità per difformità dell'oggetto.

  • art. 321 co. 2 c.p.p.

    Rilevata dalla difesa con riferimento alla carenza di motivazione sul periculum in mora; la Corte ha osservato che, essendo il bene ascrivibile a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater c.p., la motivazione sul periculum non era necessaria.

  • art. 322 c.p.p.

    Richiama la legittimazione a proporre impugnazione contro i decreti in materia di sequestro preventivo; la Corte ha sottolineato che solo chi ha interesse concreto (proprietari effettivi) è legittimato a impugnare per la restituzione.

  • art. 568 c.p.p., comma 4

    Richiamato sul principio dell'interesse per proporre impugnazioni; la Corte lo ha utilizzato per escludere l'interesse del ricorrente circa somme riconducibili a terzi.

  • art. 648 quater c.p.

    Norma penale che prevede la confisca obbligatoria per il reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che, essendo in gioco beni suscettibili di confisca obbligatoria, non fosse necessario valutare il periculum in mora.

  • artt. 609 e 606 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla cognizione della Corte di legittimità e ai limiti del controllo in cassazione rispetto ai motivi dedotti e ammessi in sede di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa.

Massime di principio

  • Solo chi ha un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene (proprietario reale o soggetto legittimato) può impugnare efficacemente i provvedimenti di sequestro; un indagato non può sempre impugnare somme di terzi.
  • Sequestro probatorio e sequestro preventivo, pur riguardando lo stesso bene, sono istituti autonomi e le relative impugnazioni devono essere svolte separatamente: la legittimità di uno non annulla automaticamente quella dell'altro.
  • Quando il P.M. formula la richiesta di sequestro in termini riferiti a quanto "non sia già provata l'appartenenza a terzi", la valutazione del giudice può estendersi alla parte di denaro residua rispetto a restituzioni già disposte o richieste; non sempre è necessaria un'indicazione numerica tassativa perché il provvedimento sia valido.
  • Se il bene è suscettibile di confisca obbligatoria (es. profitti da riciclaggio ai sensi dell'art. 648 quater c.p.), il giudice non è tenuto a motivare specificamente il periculum in mora per il sequestro preventivo.
  • Le censure processuali sulle modalità della perquisizione o sulla mancata convalida del sequestro probatorio devono essere tempestivamente dedotte e impugnate con i rimedi propri; la mancata impugnazione tempestiva può precludere successivi rilievi incidentali.

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