Cassazione Penale, Ordinanza n. 33921/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da un condannato già sottoposto alla detenzione domiciliare, in espiazione di una pena complessiva di tre anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione, con fine pena fissato al 16 settembre 2028 in base al provvedimento di cumulo del 15 febbraio 2024. La pena riguarda reati commessi nel 2012, 2017 e 2018, indicati come quelli previsti dagli artt. 633, 639-bis e 609-bis e seguenti. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 47, commi 2, 3 e 3-bis, 54 e 69-bis della legge n. 354/1975 e all’art. 125 c.p.p. Ha denunciato, in sintesi, motivazione apparente e omessa considerazione di elementi difensivi ritenuti decisivi, contraddittorietà interna e uso pregiudizievole della grave patologia oncologica, che avrebbe dovuto essere valorizzata nel percorso di risocializzazione. La difesa ha precisato di non chiedere una nuova valutazione delle prove, ma di censurare l’assenza di motivazione su aspetti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in doglianze di fatto, prive di specifica critica all’insieme delle argomentazioni dell’ordinanza, e che il Tribunale avesse motivato in modo compiuto, congruo e non manifestamente illogico o contraddittorio. Il giudice di sorveglianza aveva giustificato la necessità di proseguire la detenzione domiciliare, già concessa in ragione della patologia oncologica, considerando anche le ulteriori condanne riportate dal condannato per rapina, reati in materia di armi, furto e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, legge n. 354/1975
Il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzione della detenzione domiciliare (accordata in ragione della patologia oncologica dalla quale è affetto il condannato), ricordando anche le condanne – ulteriori rispetto a quelle in espiazione – dalle quali il soggetto è gravato, per i reati di rapina, armi, furto e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.
La decisione sull’affidamento in prova rientra nella valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che nel caso concreto ha motivatamente ritenuto necessaria la prosecuzione della detenzione domiciliare considerando la patologia e le ulteriori condanne.
art. 125 c.p.p.
Né sussistono, infine, le lamentate carenze motivazionali, stante la natura congrua e non contraddittoria della motivazione dell’avversata decisione.
La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta sufficiente quando congrua e priva di contraddizioni, senza che le doglianze di fatto consentissero di censurarla in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Vengono proposte censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.
In sede di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a contestare in fatto la decisione senza confrontarsi specificamente con il complesso della motivazione, quando questa è compiuta e non manifestamente illogica o contraddittoria.
art. 616 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ricorrendone i presupposti, deve essere disposta l’annotazione prevista dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
art. 54 legge n. 354/1975
La norma è citata tra quelle in relazione alle quali sono stati formulati i motivi, ma la Corte non ne offre un’applicazione o interpretazione specifica.
art. 69-bis legge n. 354/1975
La norma è citata tra quelle in relazione alle quali sono stati formulati i motivi, ma la Corte non ne offre un’applicazione o interpretazione specifica.
Massime di principio
- Le censure in cassazione contro un provvedimento di sorveglianza sono inammissibili quando si risolvono in contestazioni di fatto e non formulano una critica specifica al complesso delle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
- Il giudice di sorveglianza può ritenere necessaria la prosecuzione della detenzione domiciliare e respingere l’affidamento in prova sulla base di una valutazione discrezionale che consideri, con motivazione congrua, le condizioni di salute e le ulteriori condanne del condannato.
- La motivazione non è censurabile per vizio motivazionale quando risulta compiuta, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria.
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