Cassazione Penale, Ordinanza n. 21976/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina impropria consumata. Nel fatto concreto, secondo la motivazione richiamata dall'ordinanza, l'imputato avrebbe sottratto un telefono e, per assicurarsi l'impunità, avrebbe minacciato la persona offesa con una bottiglia di vetro spaccata. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 192 e 500 c.p.p. e degli artt. 624 e 628 c.p., sostenendo in sostanza che la qualificazione giuridica e la valutazione probatoria fossero errate; con il secondo motivo ha contestato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, c.p.; con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre ha prospettato la mancata applicazione della circostanza della lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi reiterativi e non specifici, il terzo non consentito e comunque manifestamente infondato, e la censura sulla lieve entità inammissibile perché non proposta nei modi e nei tempi richiesti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sul fatto e sull'aggravante riproducevano doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione puntuale, che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da argomentazione non illogica basata sulla personalità pregiudicata dell'imputato e sulla ritenuta aggravante dell'uso dell'arma, e che la questione della lieve entità, pur astrattamente proponibile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, non era stata dedotta con motivi aggiunti né in sede di conclusioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
È richiamato quale parametro del ricorso per cassazione, ma la Corte osserva che le doglianze prospettate erano solo ripetitive e non specifiche, quindi non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
È richiamato come norma sul vizio di motivazione; la Corte esclude la deducibilità del motivo perché non introduce una critica argomentata alla sentenza impugnata.
art. 192 c.p.p.
È invocato dal ricorrente in tema di valutazione della prova, ma la Corte nega che le doglianze scalfiscano la motivazione della sentenza di merito.
art. 500 c.p.p.
È invocato dal ricorrente, ma l'ordinanza non accoglie alcuna censura sulla utilizzabilità o valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
art. 624 c.p.
È richiamato insieme all'art. 628 c.p.; la Corte conferma la qualificazione del fatto operata in appello come rapina impropria consumata, con sottrazione del bene e minaccia per assicurarsi l'impunità.
art. 628 c.p.
La Corte ritiene non specifica la censura sull'aggravante e conferma il richiamo alla minaccia con bottiglia infranta quale elemento valorizzato dai giudici di merito.
art. 86/2024 Corte costituzionale
È menzionata come fonte sopravvenuta che avrebbe consentito la questione sulla lieve entità, ma la relativa doglianza è dichiarata inammissibile perché non proposta tempestivamente con motivi aggiunti o in conclusioni.
art. 625 c.p.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la sentenza richiama la questione della 'circostanza della lieve entità' in relazione alla rapina; tuttavia il dato normativo non è determinabile con certezza dal solo testo e non viene qui assunto come certo.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La funzione del ricorso per cassazione richiede una critica argomentata e puntuale della decisione di merito; motivi meramente assertivi o apparenti non superano il vaglio di ammissibilità.
- La qualificazione del fatto come rapina impropria consumata è coerente quando la sottrazione del bene è seguita dall'uso di minaccia o violenza per assicurarsi l'impunità o il possesso della cosa.
- La censura sull'applicazione di un'aggravante è inammissibile se si risolve nella mera reiterazione delle contestazioni già disattese in appello e non evidenzia un effettivo vizio della motivazione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se il diniego è sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata su elementi personalizzanti rilevanti.
- Le questioni fondate su sopravvenienze giurisprudenziali o costituzionali devono essere dedotte tempestivamente nei modi processualmente previsti; la loro mancata prospettazione in sede propria può determinare inammissibilità della censura.
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