Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18994/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina pluriaggravata (fatto del 15/03/2023) articolando vari motivi: (1) violazione e erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (configurabilità della lieve entità dato il modico valore sottratto di €70,00, assenza di danni fisici gravi e non abitualità della condotta); (2) omessa derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), contestando la sussistenza dell'ingiusto profitto e sostenendo che la somma rappresentava un credito vantato nei confronti della vittima; (3) vizi nella valutazione della prova (art. 533 c.p.p.) con richiesta di assunzione di una testimonianza decisiva (persona offesa Ricci Mario); (4) mancata considerazione dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n.86/2024) sull'art. 628 c.p. circa la lieve entità; (5) mancata applicazione dell'art. 62, n.4) c.p. (danno patrimoniale di particolare tenuità) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (6) eccessività della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; (7) criticità motivazionali e omissione nell'esaminare istanze probatorie ex art. 603 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello: l'istituto della 'lieve entità' (art. 131-bis c.p.) è incompatibile con la cornice edittale della rapina e con la gravità della condotta (anche per l'uso di un coltello); la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è supportata dalle prove, e la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente incompatibilità della versione difensiva con le immagini di video e il comportamento non confidenziale tra le parti; la doglianza sulla valutazione della prova è stata ritenuta generica e costituisce una rilettura del merito non consentita in Cassazione; la richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa è inammissibile perché, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato ha optato per il giudizio abbreviato 'secco', rinunciando alla possibilità di contestare successivamente il rigetto della prova integrativa (art. 438, comma 6 c.p.p.). Per questi motivi la Corte ha confermato la correttezza del diniego delle attenuanti (art. 62 n.4 e art.62-bis) e della quantificazione della pena; ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'esclusione dell'applicabilità per la rapina per incompatibilità oggettiva con la cornice edittale del reato: il modico valore sottratto non è sufficiente quando la fattispecie prevede pena detentiva elevata e sussiste violenza significativa

  • art. 628 cod. pen.

    riferito primo e terzo comma; richiamato anche il secondo comma in relazione alla sentenza Corte Cost. n.86/2024

    Norma che disciplina la rapina: la Corte ha ritenuto non configurabile la lieve entità per la gravità complessiva della condotta e per gli effetti lesivi sulla persona

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha ritenuto non provata la ricostruzione difensiva che voleva il fatto come semplice recupero di un credito, anche alla luce delle immagini e della dinamica

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto la censura generica e ha escluso la revisione del merito probatorio in sede di legittimità

  • art. 62, n. 4) cod. pen.

    Circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità: esclusa perché nella rapina va valutato anche l'effetto sulla libertà e integrità della vittima; il modico valore materiale non basta

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: non concesse per il comportamento complessivo dell'imputato e la gravità intrinseca della condotta

  • art. 133 cod. pen.

    Determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di merito alla luce della gravità dell'aggressione

  • art. 438, comma 6 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui l'opzione per il rito abbreviato 'secco' equivale a rinuncia alla richiesta condizionata di assunzione di prove integrative, impedendo contestazioni successive del rigetto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali nei confronti del ricorrente, applicata per inammissibilità del ricorso

  • Corte Costituzionale, sent. n. 86/2024

    Richiamata in relazione alla disciplina della lieve entità per il reato di rapina; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto che, anche alla luce di tale intervento, nel caso concreto non risultasse applicabile la lieve entità

  • Sez. U., n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi)

    Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02

    Principio secondo cui per la lieve entità nella rapina non è decisivo solo il valore sottratto, ma anche gli effetti lesivi sulla persona; principio usato per escludere l'attenuante nel caso concreto

Massime di principio

  • Per il reato di rapina il valore materiale del bene sottratto da solo non basta a giustificare l'applicazione di attenuanti per lieve entità: occorre valutare anche la violenza, l'uso di armi, le lesioni e l'effetto complessivo sulla libertà e integrità della vittima
  • La scelta del rito abbreviato 'secco' dopo il rigetto di una richiesta condizionata di assunzione di prove equivale a rinuncia alla prova integrativa: chi opta per il 'secco' non potrà poi lamentare l'omissione di quelle prove
  • La Cassazione non rivede la valutazione di fatto e delle prove effettuata dal giudice di merito; le censure devono rilevare vizi di diritto o palese illogicità, non una diversa lettura discrezionale delle risultanze
  • Per ottenere la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario fornire prove solide del credito e del rapporto tra le parti; semplici deduzioni difensive non sono sufficienti
  • La gravità della condotta e il comportamento processuale (versioni contraddittorie, non collaborazione) influenzano negativamente l'applicabilità delle attenuanti generiche e la misura della pena
  • Quando una prova (testimoniale o documentale) è decisiva per la strategia difensiva, occorre richiederne tempestivamente l'assunzione senza poi optare per procedure che ne escludano l'ammissione; la tempestività e la scelta del rito sono determinanti per la tutela delle censure successive

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.