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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-756/20

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 10 November 2021. — Nissan Motor Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark VDL E-POWERED – Earlier national figurative marks e-POWER – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-756/20

Giurisprudenza europea62020TJ0756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Nissan contro la decisione che aveva annullato il rigetto dell’opposizione al marchio VDL E-POWERED. Pur riconoscendo una certa somiglianza visiva e fonetica tra i segni, il Tribunale ritiene corretto escludere il rischio di confusione per via della bassa distintività dell’elemento comune "e-power" e della maggiore capacità distintiva di "vdl". È inoltre esclusa qualsiasi violazione dell’obbligo di motivazione.

Marchio UE VDL E-POWERED: opposizione fondata su marchi anteriori e-POWER, esclusa la confondibilità ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e respinta la censura di difetto di motivazione.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse errato nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il segno richiesto VDL E-POWERED e i marchi anteriori e-POWER, nonostante l’identità o somiglianza dei prodotti e la presenza di un elemento comune; e se la decisione fosse viziata da insufficiente motivazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, in un’opposizione tra marchi, la presenza di un elemento comune debolmente distintivo non è sufficiente a creare un rischio di confusione quando il segno richiesto contiene anche un elemento iniziale distintivo che domina l’impressione complessiva e quando il pubblico pertinente è professionale o comunque dotato di attenzione superiore alla media. La commissione di ricorso può quindi concludere per l’assenza di confusione anche a fronte di prodotti identici o simili, purché effettui una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti; non vi è difetto di motivazione se la decisione spiega in modo chiaro perché i segni sono solo moderatamente simili e perché le differenze prevalgono sulle somiglianze. Il recesso del Regno Unito non incide sulla legittimità della decisione valutata alla data in cui è stata adottata, né esclude l’uso del marchio UK anteriore come base dell’opposizione.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 50 TUE
  • Articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso del Regno Unito
  • Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Marchio UE VDL E-POWERED: opposizione e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Nissan Motor Co. Ltd avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo VDL E-POWERED. Il contenzioso si colloca nel settore dei marchi e dei veicoli elettrici, con opposizione fondata su marchi anteriori figurativi e-POWER registrati nel Regno Unito e in Francia.

Fatti e procedimento amministrativo

VDL Groep BV aveva chiesto la registrazione del segno VDL E-POWERED per prodotti delle classi 7, 9 e 12, tra cui motori, batterie, software per veicoli e veicoli elettrici. Nissan aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 46 del regolamento 2017/1001, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento e sostenendo la sussistenza di un rischio di confusione. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione, ma la commissione di ricorso aveva annullato tale decisione, ritenendo che, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti, i segni non generassero rischio di confusione.

Questione della rilevanza del marchio britannico dopo il recesso del Regno Unito

EUIPO sosteneva che, dopo il recesso del Regno Unito e la scadenza del periodo transitorio, il marchio britannico anteriore non potesse più fondare l’opposizione. Il Tribunale respinge tale argomento: la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata alla data della sua adozione e, pertanto, il recesso del Regno Unito non incide sulla protezione del marchio anteriore né sul controllo di legittimità della decisione amministrativa.

Valutazione dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale ricorda i criteri consolidati per la valutazione della somiglianza: occorre considerare l’impressione complessiva, senza analisi atomistica, ma tenendo conto degli elementi distintivi e dominanti. Nel caso concreto, i termini "e-power" e "e-powered" sono immediatamente percepiti dal pubblico pertinente come riferimento all’energia elettrica o al fatto di essere alimentati elettricamente; perciò hanno, al più, un basso grado di distintività rispetto ai prodotti in questione.

Viceversa, l’elemento "vdl" del marchio richiesto è percepito come acronimo privo di nesso con i prodotti e dotato di distintività almeno normale. Il Tribunale osserva che, anche qualora fosse inteso come richiamo alla ragione sociale dell’interveniente, esso resta parte integrante del marchio e non perde il proprio carattere distintivo. Ne consegue che "vdl" è l’elemento più distintivo del segno richiesto.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Il Tribunale conferma che i segni sono visivamente simili, poiché il termine "e-power" è integralmente contenuto nel segno richiesto, ma la presenza iniziale di "vdl" e la desinenza "ed" introducono differenze significative. La somiglianza fonetica è considerata media, non elevata, perché "vdl", pronunciato lettera per lettera, modifica sensibilmente la pronuncia complessiva. Sul piano concettuale, il riferimento comune all’elettricità o all’alimentazione elettrica ha peso limitato, proprio perché si tratta di un concetto debole in relazione ai prodotti; pertanto la somiglianza concettuale è, al più, bassa.

Il Tribunale rileva espressamente che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel non qualificare la somiglianza concettuale come bassa, ma tale errore non incide sull’esito finale della controversia.

Valutazione globale del rischio di confusione

La valutazione globale tiene conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti, distintività del marchio anteriore e livello di attenzione del pubblico. Qui i prodotti sono identici o simili solo in misura bassa, il pubblico è composto da professionisti del settore automobilistico e da consumatori anglofoni e francofoni con attenzione superiore alla media, e i marchi anteriori hanno una distintività intrinseca bassa, perché consistono essenzialmente in un riferimento all’energia elettrica.

In questo quadro, il Tribunale approva il ragionamento dell’EUIPO: il comune elemento "e-power", essendo poco distintivo, non basta a compensare le differenze rappresentate da "vdl" e da "e-powered". L’interazione tra tali fattori porta a escludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il richiamo alla giurisprudenza Medion non muta la conclusione, perché in quel caso l’elemento incorporato nel segno successivo doveva avere distintività normale, mentre qui esso è soltanto debole.

Obbligo di motivazione

Nissan sosteneva anche che la decisione fosse contraddittoria e non sufficientemente motivata. Il Tribunale respinge il motivo: la commissione di ricorso ha spiegato in modo chiaro che i segni vengono scomposti dal pubblico in elementi dotati di significato, che "e-power" e "e-powered" hanno scarsa distintività, e che "vdl" è più distintivo e quindi più incisivo nell’impressione complessiva. Non vi è contraddizione tra il riconoscimento di una certa somiglianza e la conclusione di assenza di confusione, né difetto di motivazione sul rilievo attribuito al livello di attenzione del pubblico e alla somiglianza dei prodotti.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conseguentemente, Nissan Motor Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO e da VDL Groep BV.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionemotivazione degli atti amministrativirecesso del regno unito

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