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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-248/20

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 10 November 2021. — Stada Arzneimittel AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark RUXYMLA – Earlier EU word mark RUXIMERA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-248/20

Giurisprudenza europea62020TJ0248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Stada Arzneimittel contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Pfizer al marchio RUXYMLA. La Corte ritiene corrette le valutazioni della Commissione di ricorso sulla somiglianza visiva e fonetica con RUXIMERA e sulla sussistenza del rischio di confusione. Viene confermato che il pubblico pertinente, pur attento nel settore farmaceutico, può comunque essere indotto in errore sulla provenienza commerciale dei prodotti.

Opposizione al marchio UE RUXYMLA: la Corte conferma il rischio di confusione con il marchio anteriore RUXIMERA ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto RUXYMLA e il marchio anteriore RUXIMERA, in particolare quanto alla somiglianza visiva e fonetica dei segni e alla valutazione globale ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

In materia di opposizione a marchio UE, sussiste rischio di confusione quando, sulla base di una valutazione globale che tenga conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, i marchi presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media, anche se il pubblico pertinente è attento e la somiglianza dei prodotti non è uniforme. Il Tribunale conferma che RUXYMLA e RUXIMERA sono visivamente e foneticamente simili in misura media e che, tenuto conto dell’identità o somiglianza dei prodotti e del normale carattere distintivo del marchio anteriore, il rischio di confusione non può essere escluso.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Opposizione al marchio UE RUXYMLA e rischio di confusione con RUXIMERA

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra segni denominativi nel settore farmaceutico. Il Tribunale esamina se il marchio richiesto RUXYMLA possa essere registrato nonostante l’opposizione fondata sul marchio anteriore RUXIMERA, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e svolgimento del procedimento

Stada Arzneimittel AG aveva chiesto la registrazione del marchio UE denominativo RUXYMLA per prodotti e servizi delle classi 5, 10 e 44, comprendenti in particolare preparazioni farmaceutiche, dispositivi medici e servizi medici. Pfizer Inc. aveva proposto opposizione sulla base di tre marchi anteriori UE, tra cui RUXIMERA, registrati per prodotti della classe 5. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte; il ricorso di Stada alla commissione di ricorso è stato respinto con decisione del 13 febbraio 2020.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, lamentando la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. In sostanza sosteneva che la commissione di ricorso avesse sopravvalutato la somiglianza visiva e fonetica tra i segni e, di conseguenza, avesse erroneamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001: il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti e, in particolare, dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.

Pubblico di riferimento e territorio pertinente

Poiché il marchio anteriore è un marchio UE, il territorio rilevante è l’intera Unione europea. Il pubblico pertinente comprende sia il pubblico generale sia il pubblico professionale dei settori medico e farmaceutico. Il livello di attenzione del pubblico generale è considerato superiore alla media, se non elevato, mentre quello del pubblico professionale è elevato. Tali valutazioni non sono state contestate dalla ricorrente.

Confronto dei prodotti e dei servizi

La commissione di ricorso aveva ritenuto che i prodotti e servizi in questione fossero in parte identici, in parte simili in misura media e in parte simili in misura bassa. Anche su questo punto il Tribunale rileva che la ricorrente non ha contestato le valutazioni dell’EUIPO e che non vi erano elementi nel fascicolo idonei a metterle in dubbio.

Confronto visivo dei segni

Sotto il profilo visivo, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso: i segni sono quasi identici per lunghezza, poiché RUXYMLA è composto da sette lettere e RUXIMERA da otto. Oltre due terzi delle lettere coincidono e compaiono nello stesso ordine e nella stessa posizione: il gruppo iniziale "RUX", la lettera "M" nella parte centrale e la lettera finale "A". Le differenze si riducono alla presenza, nel marchio anteriore, delle lettere "I", "E" e "R" e, nel marchio richiesto, delle lettere "Y" e "L". Il Tribunale reputa quindi corretto qualificare la somiglianza visiva come media.

Confronto fonetico dei segni

Dal punto di vista fonetico, il Tribunale osserva che la divisione in sillabe è rispettivamente "RU-XYM-LA" e "RU-XI-ME-RA" e che il marchio richiesto non si distingue in misura sufficiente dal marchio anteriore. I gruppi "RUXYM" e "RUXIM", nonché la lettera finale "A", sono pronunciati in modo identico; ciò significa che sei lettere su sette nel marchio richiesto e sei su otto nel marchio anteriore vengono percepite nello stesso modo. La diversa accentazione delle sillabe incide solo limitatamente sull’impressione fonetica complessiva. Anche qui il Tribunale conferma una somiglianza fonetica media.

Confronto concettuale

Il confronto concettuale è neutro, perché nessuno dei due segni trasmette un significato nel territorio pertinente. Su questo punto non vi era contestazione utile da parte della ricorrente.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale richiama il principio di interdipendenza: un basso grado di somiglianza dei prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza dei segni e viceversa. Nel caso di specie, la combinazione tra somiglianza visiva e fonetica media, identità o somiglianza dei prodotti, carattere distintivo normale del marchio anteriore e alto livello di attenzione del pubblico non è sufficiente a escludere il rischio di confusione. Il Tribunale sottolinea che, anche per un pubblico attento, il consumatore medio non confronta normalmente i marchi fianco a fianco, ma li richiama a memoria in modo imperfetto.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge il motivo unico e, conseguentemente, il ricorso nella sua interezza. Stada Arzneimittel AG è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente Pfizer Inc.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in tema di marchi UE, la presenza di somiglianze visive e fonetiche medie tra segni denominativi può bastare, in presenza di prodotti identici o simili e di un marchio anteriore dotato di normale distintività, a fondare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La mera elevata attenzione del pubblico, nel settore farmaceutico, non elimina di per sé il rischio di confusione quando i segni restano complessivamente molto vicini.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionefarmaceuticaproprietà intellettuale

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