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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-239/20

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 10 November 2021. — Stada Arzneimittel AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark RUXXIMLA – Earlier EU word mark RUXIMERA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-239/20

Giurisprudenza europea62020TJ0239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Stada Arzneimittel contro la decisione del Consiglio di ricorso dell'EUIPO che aveva accolto l'opposizione di Pfizer contro il marchio UE RUXXIMLA. La Corte ritiene corretto il giudizio di somiglianza media tra i segni RUXXIMLA e RUXIMERA, nonché la valutazione di identità o somiglianza dei prodotti farmaceutici e affini. Di conseguenza, conferma l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Opposizione per marchi UE: il Tribunale conferma il rischio di confusione tra i segni RUXXIMLA e RUXIMERA ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il Consiglio di ricorso dell'EUIPO avesse errato nel valutare la somiglianza visiva e fonetica tra il marchio richiesto RUXXIMLA e il marchio anteriore RUXIMERA, e quindi nel ritenere sussistente un rischio di confusione per il pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

In un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell'impressione d'insieme, dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi, nonché del livello di attenzione del pubblico rilevante. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che RUXXIMLA e RUXIMERA sono visivamente e foneticamente simili in misura media, che i prodotti sono in parte identici o simili, e che ciò basta a fondare il rischio di confusione anche per un pubblico attento; pertanto ha respinto il ricorso e confermato il diniego di registrazione.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

RUXXIMLA / RUXIMERA: rischio di confusione in opposizione di marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'EUIPO in una procedura di opposizione tra marchi dell'Unione europea. Il contendere verte sulla domanda di registrazione del segno denominativo RUXXIMLA per prodotti e servizi in classi 5, 10 e 44, opposta dal titolare del marchio anteriore RUXIMERA, nel settore farmaceutico.

Fatti e procedimento amministrativo

Stada Arzneimittel AG aveva depositato il 26 febbraio 2018 la domanda di registrazione del marchio UE RUXXIMLA. Pfizer Inc. aveva proposto opposizione il 15 giugno 2018 sulla base di tre marchi anteriori, tra cui RUXIMERA, tutti registrati per prodotti farmaceutici in classe 5. L'opposizione era fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione solo in parte, basandosi sul marchio RUXIMERA. La Commissione di ricorso, con decisione del 13 febbraio 2020, aveva invece respinto integralmente l'appello del richiedente, ritenendo sussistente il rischio di confusione.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva un unico motivo, sostenendo la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare, contestava la valutazione dell'EUIPO circa:

  • la somiglianza visiva tra i segni, per la presenza della doppia lettera "X" in RUXXIMLA;
  • la somiglianza fonetica, per la diversa segmentazione sillabica e la diversa pronuncia;
  • la conseguente conclusione circa il rischio di confusione.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non è registrabile se, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto.

Richiama inoltre i principi consolidati della giurisprudenza:

  • la valutazione del rischio di confusione è globale;
  • rileva l'impressione complessiva generata dai segni;
  • occorre considerare l'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
  • il consumatore medio percepisce il marchio nel suo insieme e non ne analizza i dettagli.

Valutazione della Corte sulla somiglianza dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale osserva che i due segni hanno identica lunghezza e condividono sei lettere su otto, con differenze concentrate nella parte finale. La presenza della doppia "X" nel segno richiesto non è ritenuta sufficiente a neutralizzare l'impressione complessiva di somiglianza. Il Tribunale esclude anche che la prassi decisionale precedente dell'EUIPO possa vincolare le commissioni di ricorso, le cui decisioni vanno valutate solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza.

Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, in tutte le lingue dell'Unione, di regole specifiche sulla pronuncia della doppia consonante "X". Richiama inoltre il fatto che, in varie lingue, le doppie consonanti si pronunciano come consonanti singole o in modo molto simile. Ne conclude che almeno per una parte del pubblico UE la sequenza "RUXIM" e "RUXXIM" può essere pronunciata allo stesso modo. Anche la differenza tra le consonanti finali "L" e "R" non basta a escludere la somiglianza, essendo entrambe foneticamente vicine in alcune lingue.

Quanto al profilo concettuale, la Corte conferma che il confronto è neutro, perché nessuno dei due segni veicola un significato percepibile nel territorio rilevante.

Somiglianza dei prodotti e pubblico rilevante

Il Tribunale non rimette in discussione le valutazioni dell'EUIPO secondo cui i prodotti e servizi coperti dalla domanda sono in parte identici, in parte simili in misura media e in parte simili in misura bassa rispetto a quelli coperti dal marchio anteriore. Conferma inoltre che il pubblico rilevante è costituito dal pubblico generale e da quello professionale nel settore medico e farmaceutico, con un livello di attenzione rispettivamente superiore alla media o elevato.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ritiene corretto il ragionamento della Commissione di ricorso: la somiglianza visiva e fonetica media tra i segni, unita all'identità o somiglianza dei prodotti e alla normale distintività intrinseca del marchio anteriore, consente di ritenere sussistente un rischio di confusione anche per prodotti solo debolmente simili e anche in presenza di un pubblico attento.

Il Tribunale sottolinea che un elevato livello di attenzione non implica un esame minuzioso e comparativo dei marchi, poiché il consumatore si affida comunque a un ricordo imperfetto dei segni.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge il motivo unico e, quindi, il ricorso nel suo complesso. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Stada Arzneimittel AG alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell'interveniente.

Principio affermato

La mera presenza di una doppia consonante in un marchio richiesto non basta, da sola, a escludere una somiglianza visiva e fonetica media con un marchio anteriore, quando l'impressione d'insieme resta prossima e i prodotti sono identici o simili. In tali condizioni, il rischio di confusione può essere affermato anche rispetto a un pubblico professionale o comunque attento, se il segno anteriore possiede distintività normale e il confronto globale porta a ritenere possibile l'origine comune o economicamente collegata dei prodotti.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionesettore farmaceuticoproprietà intellettuale

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