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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-193/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 novembre 2021. — Eternit contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un pannello da costruzione – Disegno o modello anteriore che rappresenta un pannello per barriera anti-rumore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Settore interessato – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Rilevanza dei prodotti effettivamente commercializzati – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-193/20

Giurisprudenza europea62020TJ0193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Eternit contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il suo disegno o modello comunitario per pannelli da costruzione. La sentenza chiarisce il metodo di valutazione del carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, precisando che le prime tre fasi dell’analisi vanno svolte solo sul disegno o modello contestato e che i prodotti effettivamente commercializzati assumono rilievo solo in funzione illustrativa. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto corretta la definizione del settore dei pannelli da costruzione, dell’utilizzatore informato e del grado medio di libertà dell’autore, nonché la conclusione di assenza di impressione generale diversa rispetto al modello anteriore.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per mancanza di carattere individuale rispetto a un modello anteriore nel settore dei pannelli da costruzione.

La questione giuridica

Se il disegno o modello comunitario registrato per "pannelli da costruzione" fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 rispetto a un disegno o modello anteriore divulgato per pannelli per barriera anti-rumore, e in particolare: quale fosse il settore interessato, chi fosse l’utilizzatore informato, quale margine di libertà avesse l’autore, e se i prodotti effettivamente commercializzati potessero incidere sulla valutazione dell’impressione generale.

Principio di diritto

Nella valutazione della nullità per mancanza di carattere individuale ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il settore interessato, l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore vanno determinati con riferimento al solo disegno o modello contestato e ai prodotti indicati nella registrazione, mentre il disegno o modello anteriore rileva soltanto nella quarta fase del confronto delle impressioni generali. I prodotti effettivamente commercializzati possono essere presi in considerazione solo a titolo illustrativo e solo se corrispondono al disegno o modello registrato; nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che un disegno o modello registrato per pannelli da costruzione, confrontato con un modello anteriore divulgato per pannelli per barriera anti-rumore, non produceva nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa e quindi era privo di carattere individuale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articoli 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali
  • Considerando 12 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Considerando 14 del regolamento (CE) n. 6/2002

Nullità di un disegno o modello comunitario per mancanza di carattere individuale

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno o modello comunitario registrato da Eternit per "pannelli [da costruzione]". La nullità era stata chiesta da Eternit Österreich GmbH sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in relazione all’articolo 6, confrontando il modello contestato con un disegno o modello anteriore divulgato in un opuscolo per pannelli da barriera anti-rumore.

Fatti e procedimento amministrativo

Il disegno o modello contestato era stato depositato il 15 settembre 2014 e registrato con il numero 2538140-0001. Il prodotto indicato nella domanda era descritto come "pannelli [da costruzione]" e rientrava nella classe 25.01 dell’accordo di Locarno. L’interveniente aveva inizialmente dedotto anche la mancanza di novità e l’esclusione dalla protezione per funzione tecnica ex articolo 8, paragrafo 1, ma la divisione di annullamento aveva escluso tale ultima causa e aveva poi dichiarato la nullità per assenza di carattere individuale alla luce di un disegno o modello anteriore divulgato il 4 marzo 2013 sul sito "rieder.at".

Motivo unico di ricorso

Dinanzi al Tribunale, Eternit ha dedotto un motivo unico per violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Il motivo era articolato in tre censure: errore nella definizione del settore interessato e dell’utilizzatore informato; errore nella determinazione del margine di libertà dell’autore; errore nel confronto delle impressioni generali dei disegni o modelli in conflitto.

Quadro giuridico e metodo di analisi

Il Tribunale ricorda che il carattere individuale sussiste solo se l’impressione generale suscitata nel­l’utilizzatore informato differisce da quella prodotta da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente, tenendo conto del margine di libertà dell’autore. L’analisi è strutturata in quattro fasi:

  • determinazione del settore dei prodotti cui il disegno o modello è destinato;
  • individuazione dell’utilizzatore informato e del suo grado di attenzione;
  • valutazione del margine di libertà dell’autore;
  • confronto sintetico delle impressioni generali dei disegni o modelli in conflitto.

Il Tribunale precisa inoltre che le prime tre fasi vanno compiute solo con riferimento al disegno o modello contestato, mentre il disegno o modello anteriore rileva nella fase finale del confronto. Richiama in particolare il considerando 14 e la giurisprudenza in materia, oltre alla sentenza Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles per chiarire che la divulgazione anteriore non dipende dal settore del prodotto nel quale il modello anteriore è incorporato.

Settore interessato e utilizzatore informato

Secondo il Tribunale, il settore interessato è quello dei "pannelli da costruzione", come emerge dalla domanda di registrazione, e non può essere ristretto ai soli pannelli da facciata per edifici. La circostanza che la ricorrente commercializzasse in concreto solo pannelli da facciata non è sufficiente a modificare il settore definito nella registrazione, poiché il riferimento ai prodotti effettivamente venduti non può sostituire gli elementi obbligatori della domanda di registrazione ex articolo 36, paragrafo 2.

Di conseguenza, l’utilizzatore informato è stato correttamente identificato in un operatore professionale del settore edilizio, quale costruttore, promotore immobiliare o architetto, dotato di conoscenza dei pannelli da costruzione e di un livello di attenzione elevato. La limitazione proposta dalla ricorrente al segmento dei pannelli da facciata è stata respinta perché non trovava riscontro né nella registrazione né nella rappresentazione del disegno o modello.

Margine di libertà dell’autore

Il Tribunale conferma che, nel settore dei pannelli da costruzione, la libertà dell’autore è condizionata da vincoli tecnici e funzionali, ma resta comunque di livello medio. Tali vincoli derivano dalla necessità che i pannelli resistano alle intemperie, abbiano eventuali qualità acustiche, antincendio o strutturali, e siano fissati saldamente a pareti, facciate o tetti. Al tempo stesso, l’autore conserva un margine significativo nella scelta di tipo, forma, colore e motivi decorativi.

Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo al presunto affollamento dello stato dell’arte: la ricorrente non aveva fornito prove concrete e pertinenti. Inoltre, la mera esistenza di una tendenza generale di design non riduce di per sé la libertà dell’autore, ma è semmai irrilevante o, al più, pertinente ai fini della percezione estetica o commerciale del prodotto.

Confronto delle impressioni generali

Nel confronto finale, il Tribunale osserva che i due disegni o modelli condividono la stessa impostazione complessiva: superficie lineare piana, serie di creste e incavi paralleli, proporzioni simili, struttura affine dei fianchi ascendenti e discendenti. Le differenze invocate dalla ricorrente, relative al numero di linee, alle pendenze, alle proporzioni, alla superficie lanosa, ai colori e alle dimensioni dei prodotti reali, non sono state ritenute decisive.

In particolare:

  • le dimensioni fisiche dei prodotti sono irrilevanti, perché la protezione riguarda il disegno o modello come tale;
  • i colori del modello anteriore non contano, poiché il disegno o modello contestato era registrato in bianco e nero;
  • la presunta struttura superficiale lanosa non emerge con sufficiente chiarezza dalla registrazione;
  • le differenze di osservazione a distanza e il taglio bordo contro bordo dei pannelli rendono secondarie le variazioni nel numero delle creste.

Tenuto conto del grado medio di libertà dell’autore, il Tribunale conclude che il disegno o modello contestato produce nell’utilizzatore informato una mera impressione di "déjà vu" rispetto al modello anteriore.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Eternit a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO e da Eternit Österreich GmbH.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, nei procedimenti di nullità per mancanza di carattere individuale, la definizione del settore interessato, dell’utilizzatore informato e del margine di libertà va compiuta esclusivamente con riferimento al disegno o modello contestato e ai prodotti indicati nella registrazione; i prodotti effettivamente commercializzati hanno solo funzione illustrativa e non possono riscrivere il perimetro del disegno registrato. Il confronto con il modello anteriore incide solo nella fase finale dell’analisi, e l’assenza di differenze sufficientemente marcate comporta la nullità del modello contestato.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno o modellocarattere individualeutilizzatore informatoproprietà intellettuale

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