Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 56 del 5-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative sull'applicazione del Decreto legislativo n. 146/97 per i lavoratori agricoli autonomi, con particolare riferimento al frazionamento dei contributi, all'opzione per la fascia superiore e alla gestione delle variazioni di reddito agrario e di inquadramento. Vengono precisate decorrenza, annualità interessate, modalità di calcolo per gli anni 1997-2002, incompatibilità tra domanda di frazionamento e opzione, documentazione da utilizzare e adempimenti organizzativi richiesti alle Sedi, inclusi i monitoraggi periodici verso le Direzioni centrali.

Chiarimenti sull'applicazione del D.Lgs. n. 146/97 per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IATP

Lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IATP: chiarimenti sull'applicazione del D.Lgs. n. 146/97

La circolare interviene per chiarire alcuni aspetti applicativi del Decreto legislativo n. 146/97 in materia di lavoratori agricoli autonomi, dopo la precedente circolare n. 271 del 29 dicembre 1997 sulla riprogettazione delle procedure. Le precisazioni riguardano soprattutto il frazionamento dei contributi, la facoltà di optare per la fascia superiore e la gestione operativa delle variazioni di reddito agrario e di inquadramento ai fini dell'emissione dei ruoli 1998.

Frazionamento contributivo

La disciplina del frazionamento riguarda i contributi dovuti dal secondo semestre 1997 fino al 2002. Il titolare di azienda che abbia presentato domanda di frazionamento versa progressivamente una quota crescente della differenza tra la vecchia fascia di inquadramento ex lege 233/90 e la nuova fascia, fino ad arrivare nel 2002 al pagamento dell'intero importo contributivo dovuto per la nuova fascia.

In particolare:

  • per il 1997 è dovuto un sesto del 50% della differenza contributiva tra nuova fascia e fascia originaria;
  • per il 1998 si versa la contribuzione della fascia di provenienza più due sesti della differenza;
  • per il 1999 si versa la contribuzione della fascia di provenienza più tre sesti della differenza;
  • il meccanismo prosegue fino al 2002, quando si raggiunge l'intero importo della nuova fascia.

Per i titolari che non presentano la domanda nei termini, con l'emissione dei ruoli 1998 viene richiesto il conguaglio per il secondo semestre 1997 tra vecchia e nuova fascia e, per il 1998, l'intera contribuzione calcolata sulla nuova fascia di appartenenza.

Decorrenza e ambito soggettivo

La decorrenza del frazionamento è fissata sempre all'1 luglio 1997, indipendentemente dal momento in cui sia stata presentata la domanda. Il semestre 1 luglio 1997 - 31 dicembre 1997 costituisce la prima annualità delle sei previste dall'art. 1, comma 3, del decreto.

Sono ammesse al frazionamento tutte le ditte esistenti alla data del 1 luglio 1997, comprese quelle iscritte successivamente ma con effetto retroattivo a una data anteriore al 1 luglio 1997.

Opzione per la fascia superiore e incompatibilità con il frazionamento

Per l'opzione per la fascia superiore prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto, le Sedi devono verificare la sussistenza del requisito assicurativo mediante la stampa dell'estratto conto del soggetto interessato. Devono inoltre accertare che il titolare non abbia presentato domanda di frazionamento, poiché le due istanze sono incompatibili.

Comunicazioni ai titolari e gestione delle domande

Nei giorni successivi all'emanazione della circolare, tutti i titolari interessati al cambio di fascia riceveranno una comunicazione tramite sistema Postel. Dopo tale invio, e in seguito al comunicato stampa dell'Istituto, le Sedi dovranno gestire le richieste di frazionamento e di opzione per la fascia superiore, oltre alle eventuali richieste di variazione del reddito agrario contestato dalle ditte.

Variazioni di reddito agrario: modalità di presentazione e trattamento

Le variazioni di reddito agrario possono essere presentate:

  • sui modelli CD-CM.1;
  • con moduli a striscia continua;
  • con altri sistemi concordati tra le Sedi e i rappresentanti di categoria, purché contengano tutti i dati previsti nei quadri C1, C2 e C3.

Le richieste devono essere valorizzate ai fini dell'emissione dei ruoli 1998. In attesa del rilascio delle nuove procedure informatizzate di gestione, le Sedi devono selezionare le domande per tipologia, istruendole e completandole, se necessario, anche con i dati mancanti, così da consentirne la successiva acquisizione nel più breve tempo possibile.

Le variazioni si distinguono tra:

  • variazioni che interessano l'azienda;
  • variazioni relative ai componenti del nucleo familiare.

Per le aziende già presenti sul tabulato utilizzato per la trascrizione del reddito, devono essere rilevati il numero progressivo del tabulato, i dati dell'azienda nel suo complesso, il reddito agrario da modificare, l'eventuale nuova fascia di inquadramento, la data della richiesta e la data di decorrenza della variazione; in caso di cancellazione, va indicato il motivo.

Per le nuove iscrizioni devono essere riportati tutti i dati aziendali, e in particolare reddito agrario, fascia di inquadramento, zona tariffaria, ubicazione dei fondi, data di presentazione della richiesta, data di decorrenza della contribuzione e tutte le informazioni anagrafiche dei componenti del nucleo familiare.

Adempimenti organizzativi e monitoraggio delle Sedi

Poiché le attività richieste sono numerose e complesse, le Sedi regionali devono comunicare entro il 10 marzo il nominativo del referente di Sede che dovrà seguire e monitorare costantemente l'andamento delle operazioni.

Le Direzioni regionali devono inoltre inviare alle Direzioni centrali competenti, entro il 30 marzo, il primo rilevamento delle variazioni giacenti alla data del 25 dello stesso mese, secondo lo schema indicato nella circolare. Il rilevamento dovrà essere ripetuto con cadenza quindicinale fino al rilascio delle relative procedure di acquisizione.

Punti principali

Frazionamento dei contributi

Sono oggetto di frazionamento i contributi dovuti dal secondo semestre 1997 al 2002. Per il 1997 il titolare che ha presentato domanda versa un sesto del 50% della differenza contributiva tra nuova fascia e fascia originaria ex lege 233/90; nel 1998 versa la contribuzione della fascia di provenienza più due sesti della differenza; nel 1999 tre sesti e così via fino al 2002, quando deve essere corrisposto l'intero importo della nuova fascia. Per i titolari che non presentano domanda nei termini, con l'emissione dei ruoli 1998 si applica il conguaglio per il secondo semestre 1997 e, per il 1998, l'intera contribuzione della nuova fascia.

Decorrenza e soggetti ammessi al frazionamento

Il frazionamento decorre sempre dall'1 luglio 1997, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, e il periodo 1 luglio 1997 - 31 dicembre 1997 costituisce la prima delle sei annualità previste dall'art. 1, comma 3, del decreto. La possibilità di frazionamento è riconosciuta a tutte le ditte esistenti alla data del 1 luglio 1997, incluse quelle iscritte successivamente ma con effetto retroattivo a date anteriori a tale data.

Opzione per la fascia superiore

Per l'opzione di inquadramento nella fascia superiore di appartenenza, prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto, le Sedi devono verificare il requisito assicurativo tramite stampa dell'estratto conto del soggetto interessato e controllare che il titolare non abbia presentato domanda di frazionamento. Le due domande sono infatti incompatibili tra loro.

Comunicazioni ai titolari e gestione delle richieste

Nei giorni successivi alla circolare, tutti i titolari interessati al cambio di fascia riceveranno una comunicazione tramite sistema Postel. A seguito di tale invio e del comunicato stampa dell'Istituto, le Sedi dovranno gestire le richieste di frazionamento, di opzione per la fascia superiore e le eventuali richieste di variazione del reddito agrario contestato dalle ditte.

Variazioni di reddito agrario e documentazione

Le variazioni di reddito agrario possono essere presentate sui modelli CD-CM.1 oppure con moduli a striscia continua o altri sistemi concordati con i rappresentanti di categoria, purché riportino tutti i dati previsti nei quadri C1, C2 e C3. Le richieste devono essere valorizzate per l'emissione dei ruoli 1998; in attesa delle nuove procedure informatizzate, le Sedi sono invitate a selezionarle per tipologia, istruirle e completarle anche dei dati mancanti per consentirne la successiva acquisizione nel più breve tempo possibile.

Distinzione delle variazioni e dati da rilevare

Le variazioni si distinguono tra quelle che interessano l'azienda e quelle riferite ai componenti del nucleo familiare. Per le aziende già presenti sul tabulato utilizzato per la trascrizione del reddito occorre rilevare il numero progressivo, il reddito agrario da variare, l'eventuale nuova fascia di inquadramento, la data di presentazione della richiesta e la data di decorrenza della variazione; in caso di cancellazione, va indicato il motivo. Per le nuove iscrizioni devono essere evidenziati i dati aziendali completi, inclusi reddito agrario, fascia di inquadramento, zona tariffaria, ubicazione dei fondi, date di presentazione e decorrenza della contribuzione, nonché tutte le informazioni anagrafiche dei componenti del nucleo familiare.

Adempimenti organizzativi e monitoraggio

Le Sedi regionali devono comunicare entro il 10 marzo il nominativo del referente di Sede incaricato di seguire e monitorare le attività richieste. Le Direzioni regionali devono inviare entro il 30 marzo alle Direzioni centrali competenti il primo rilevamento delle variazioni giacenti alla data del 25 dello stesso mese, secondo lo schema indicato, e successivamente ripetere tale rilevamento con cadenza quindicinale fino al rilascio delle procedure di acquisizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.