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Circolare

Circolare numero 50 del 5-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le disposizioni contributive introdotte dall’art. 2 del D.L. n. 4 del 20 gennaio 1998, applicabili dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto (gennaio 1998). Vengono disciplinati, da un lato, il regime contributivo per impiegati e quadri del settore edile e le relative modalità di codifica aziendale e di regolarizzazione; dall’altro, il nuovo inquadramento degli Enti di patronato, con aggiornamento delle aliquote, eliminazione di precedenti distinzioni gestionali, codifica unificata e istruzioni per i conguagli di gennaio-febbraio 1998. La circolare indica inoltre termini, codici e modalità di esposizione nel modello DM10/2, oltre a chiarire gli interessi e le conseguenze per eventuali regolarizzazioni tardive.

D.L. n. 4/1998: sostegno al reddito, occupazione e previdenza – codifica aziende e modalità operative

D.L. n. 4 del 20 gennaio 1998: sostegno al reddito, occupazione e misure previdenziali

La circolare disciplina gli effetti contributivi dell’art. 2 del D.L. n. 4/1998, con particolare attenzione al settore edilizio e agli Enti di patronato. Vengono fornite istruzioni operative per l’inquadramento aziendale, per la compilazione del DM10/2 e per la regolarizzazione dei periodi di paga di gennaio e febbraio 1998.

Ambito temporale di applicazione

Il decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 1998 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Le nuove disposizioni contributive si applicano dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore, quindi dal mese di gennaio 1998, con scadenza del versamento al 20 febbraio 1998.

Impiegati e quadri del settore edilizia

Per gli impiegati e i quadri del settore edilizio, sia industria sia artigianato, l’art. 2, comma 1, prevede la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali previste per le imprese industriali, pari all’1,90% e al 2,20%.

Codifica aziende industriali edili

Alle posizioni contributive di aziende industriali dell’edilizia che nell’anno precedente hanno occupato meno di 50 dipendenti deve essere attribuito il codice di autorizzazione "1J". Dal 10 gennaio 1998 tale codice identifica anche l’industria edile con aliquota CIG ridotta per impiegati e quadri in ragione della forza occupazionale inferiore ai 50 dipendenti nell’anno precedente. Le sedi devono acquisire una dichiarazione di responsabilità dell’azienda. La procedura DM10/2 applica l’aliquota corretta in funzione della presenza o meno del codice.

Per le aziende edili dell’artigianato, dato il limite dimensionale previsto dall’art. 4 della legge n. 443/1985, la contribuzione per impiegati e quadri è determinata automaticamente nella misura dell’1,90%, senza necessità di dichiarazione o di codice di autorizzazione.

Regolarizzazione dei mesi di gennaio e febbraio 1998

Le aziende che abbiano versato per gennaio e febbraio 1998 il contributo CIG per impiegati e quadri nella misura del 5,20% possono recuperare l’eccedenza con la denuncia di febbraio, da presentare entro il 20 marzo 1998, oppure con quella di marzo, da presentare entro il 20 aprile 1998. La differenza a credito deve essere esposta in un rigo in bianco del quadro D del modello DM10/2, preceduta dal codice "L353" e dalla dicitura "DIFF.CIG.DL 4/98".

Enti di patronato

L’art. 2, comma 2, estende agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale l’obbligo di versare i contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare. I contributi già versati per periodi anteriori restano validi ed efficaci anche ai fini delle prestazioni.

La circolare supera la precedente n. 250 del 26 settembre 1995 e chiarisce che, dal 10 gennaio 1998, non rileva più la distinzione tra personale assunto prima o dopo la legge n. 112/1980 ai fini della contribuzione di malattia.

Nuova codifica contributiva

Dal 10 gennaio 1998 le sedi devono attribuire ai patronati un’unica posizione contributiva con CSC 70706 e codice ISTAT 85.32.0. Inoltre, per l’assegno per il nucleo familiare, non deve più essere attribuito il codice di autorizzazione "1C".

Aliquote contributive

La circolare riporta le nuove aliquote per il personale dipendente dei patronati, determinate al netto dell’incremento dello 0,50% già operato dal 10 gennaio 1997. In sintesi, per impiegati e dirigenti sono indicate le componenti contributive previdenziali e assistenziali, con totale generale pari al 40,69% per gli impiegati e al 37,74% per i dirigenti; il fondo pensioni a carico del lavoratore è pari all’8,89%.

Regolarizzazione gennaio-febbraio 1998

Gli enti che non abbiano applicato il nuovo regime contributivo nei mesi di gennaio e febbraio 1998 possono regolarizzare entro il termine del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. La differenza contributiva va maggiorata degli interessi al tasso legale del 5% calcolati dal 21 febbraio fino alla data del versamento. Decorso tale termine, si applica la disciplina sanzionatoria per i ritardati versamenti.

Modalità di esposizione nel DM10/2

Per la regolarizzazione devono essere utilizzati specifici codici e diciture nel modello DM10/2:

  • "M196" per il contributo per indennità economica di malattia, con dicitura "Contr.ind.econ.malattia DL n.4/98";
  • "M197" per il contributo CUAF, con dicitura "Contr.A.N.F. DL n.4/98";
  • "M198" per il differenziale IVS ex CUAF trasferito al FPLD al netto dello 0,50%, con dicitura "Diff. IVS ex CUAF DL n.4/98".

Per questi importi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Gli interessi al tasso legale devono essere esposti separatamente con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".

Conguagli e recuperi ulteriori

Per i conguagli dal 1 gennaio 1998 relativi alle indennità economiche di malattia e all’assegno per il nucleo familiare devono essere seguite le modalità previste dal manuale DM10/2 (edizione gennaio 1989). Per il recupero della contribuzione ordinaria sulle retribuzioni corrisposte durante assenze per malattia dal 1 gennaio 1998, indennizzate dall’INPS, gli enti devono diminuire l’imponibile retributivo del mese in cui effettuano la regolarizzazione.

Note applicative

Il requisito dei 50 dipendenti per l’aliquota CIG ridotta si riferisce alla media dei dipendenti occupati nell’anno solare precedente; per le aziende di nuova costituzione il requisito si riferisce alla fine del primo mese di attività. Inoltre, sulla quota di retribuzione eccedente per l’anno 1998 il limite annuo di lire 64.126.000, pari a lire 5.344.000 mensili, è dovuta l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Punti principali

Ambito temporale e decorrenza delle nuove disposizioni

Il D.L. n. 4 del 20 gennaio 1998, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 1998 ed entrato in vigore il giorno successivo, introduce nuove disposizioni contributive con effetto dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal mese di paga di gennaio 1998, con scadenza contributiva al 20 febbraio 1998.

Impiegati e quadri del settore edilizia: aliquote CIG

Per gli impiegati e i quadri del settore dell’edilizia, sia industria sia artigianato, è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali previste per le imprese industriali: 1,90% e 2,20%. Per le aziende edili dell’artigianato la contribuzione per impiegati e quadri è determinata automaticamente all’1,90%, senza necessità di dichiarazioni o codici aggiuntivi.

Codifica aziende edili industriali con meno di 50 dipendenti

Alle posizioni contributive riferite ad aziende industriali dell’edilizia che nell’anno precedente hanno occupato meno di 50 dipendenti va attribuito il codice di autorizzazione "1J". Dal 10 gennaio 1998 tale codice assume anche il significato di industria edile con aliquota CIG ridotta per impiegati e quadri per effetto della ridotta forza occupazionale dell’anno precedente. Le sedi devono acquisire una dichiarazione di responsabilità dell’azienda; la procedura DM10/2 applica automaticamente l’aliquota CIG corretta in base alla presenza del codice.

Regolarizzazione dei mesi di gennaio e febbraio 1998 per il settore edile

Le aziende che per gennaio e febbraio 1998 abbiano versato il contributo CIG per impiegati e quadri nella misura del 5,20% possono conguagliare le maggiori somme versate con la denuncia di febbraio, da presentare entro il 20 marzo 1998, oppure con quella di marzo, da presentare entro il 20 aprile 1998. Il credito va esposto in un rigo in bianco del quadro D del DM10/2 con il codice "L353" e la dicitura "DIFF.CIG.DL 4/98".

Enti di patronato: estensione degli obblighi contributivi

Gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale sono tenuti, dal periodo di paga in corso all’entrata in vigore del decreto, al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità, secondo le rispettive discipline di legge. Sono inoltre soggetti alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare. Restano salvi i contributi versati anteriormente al nuovo periodo di decorrenza, che conservano efficacia anche ai fini delle prestazioni già erogate.

Superamento della precedente disciplina e nuova codifica per i patronati

La circolare supera quella del 26 settembre 1995 n. 250 e abbandona la distinzione, ai fini della contribuzione di malattia, tra personale assunto prima o dopo la legge n. 112 del 27 marzo 1980. Dal 10 gennaio 1998 le sedi devono attribuire ai patronati un’unica posizione contributiva con CSC 70706 e codice ISTAT 85.32.0. Inoltre, per l’assegno per il nucleo familiare non deve più essere attribuito il codice di autorizzazione "1C".

Aliquote contributive per il personale dei patronati

Dal 10 gennaio 1998 le aliquote per il personale dipendente dei patronati sono rideterminate, al netto dell’incremento dello 0,50% già operato dal 10 gennaio 1997. La circolare riporta, per impiegati e dirigenti, le componenti contributive previdenziali e assistenziali, con totale generale pari a 40,69% per gli impiegati e 37,74% per i dirigenti, oltre al fondo pensioni a carico lavoratore pari all’8,89%.

Regolarizzazione gennaio-febbraio 1998 per i patronati

Gli enti che non abbiano applicato il nuovo regime contributivo per gennaio e febbraio 1998 possono regolarizzare entro il termine del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, maggiorando la differenza contributiva con interessi al tasso legale del 5% dal 21 febbraio fino al pagamento. Oltre tale termine si applicano le sanzioni per ritardato versamento.

Modalità DM10/2 per i patronati

Per la regolarizzazione i patronati devono esporre nel DM10/2 il contributo per malattia con codice "M196" e dicitura "Contr.ind.econ.malattia DL n.4/98", il contributo CUAF con codice "M197" e dicitura "Contr.A.N.F. DL n.4/98", e il trasferimento al FPLD dell’ex CUAF al netto dello 0,50% con codice "M198" e dicitura "Diff. IVS ex CUAF DL n.4/98". Per tali importi non vanno compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Gli interessi vanno indicati separatamente con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".

Conguagli e recuperi ulteriori

Per i conguagli dal 1 gennaio 1998 delle indennità economiche di malattia e dell’assegno per il nucleo familiare devono essere seguite le modalità del manuale DM10/2 (edizione gennaio 1989). Per il recupero della contribuzione ordinaria sulle retribuzioni corrisposte durante assenze per malattia dal 1 gennaio 1998, indennizzate dall’INPS, gli enti devono ridurre le retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione.

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