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Circolare

Circolare numero 54 del 5-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell’art. 36 del d.lgs. n. 446/1997 sull’abolizione dei contributi di assistenza malattia, servizio sanitario nazionale e contributo di solidarietà per le aziende agricole con operai a tempo indeterminato e/o determinato. Distingue il trattamento in base alla coincidenza o meno del periodo d’imposta con l’anno solare e indica gli obblighi residui di versamento e di comunicazione alle SAP. Sono inoltre precisati i termini del 20 e 31 marzo 1998 per la trasmissione dei dati utili alla tariffazione contributiva.

IRAP: abolizione dei contributi sanitari e chiarimenti sulla contribuzione delle aziende agricole

IRAP: abolizione dei contributi sanitari e chiarimenti per le aziende agricole

La circolare interviene sugli effetti del d.lgs. n. 446/1997, art. 36, con specifico riferimento alle aziende agricole che occupano operai a tempo indeterminato e/o determinato. L’obiettivo è chiarire quali contributi cessano, da quando operi l’abolizione e quali adempimenti restino in capo ai datori di lavoro e alle strutture periferiche dell’Istituto.

Quadro normativo e finalità della circolare

Il documento richiama le precedenti circolari nn. 1 del 5 gennaio 1998, 4 del 9 gennaio 1998 e 19 del 29 gennaio 1998, ed è volto a fornire ulteriori precisazioni sugli obblighi connessi alla soppressione dei contributi di assistenza malattia, del contributo per il Servizio sanitario nazionale e del contributo di solidarietà, aboliti dall’entrata in vigore dell’art. 36 del decreto legislativo citato.

Soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

Per i datori di lavoro agricolo il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, l’abolizione opera dal 1° gennaio 1998, ossia dall’1° trimestre 1998. Da tale data non sono più dovuti:

  • il contributo prestazioni SSN;
  • il contributo di assistenza malattia;
  • il contributo di solidarietà.

La circolare riporta anche che viene meno la contribuzione per le prestazioni del SSN prevista per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro, sia per la quota dell’1% a carico del lavoratore sia per la quota a carico del datore di lavoro, pari a lire 240 settimanali.

Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima del 30 settembre 1997

Per i datori di lavoro agricolo con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, qualora il periodo sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto e sia iniziato prima del 30 settembre 1997, l’obbligo di versamento dei contributi soppressi continua fino alla scadenza del periodo d’imposta. Tale obbligo, però, riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro.

La circolare fa l’esempio di un’azienda con periodo d’imposta 1 febbraio 1997 - 31 gennaio 1998, che resta tenuta al versamento dei contributi aboliti fino al 31 gennaio 1998.

Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare iniziato dopo il 30 settembre 1997

Per i datori di lavoro il cui periodo d’imposta sia iniziato dopo il 30 settembre 1997, i contributi soppressi non sono più dovuti dal datore di lavoro. Tuttavia, resta dovuta dai lavoratori dipendenti la contribuzione fino al 31 dicembre 1997; pertanto, con il 4° trimestre 1997 viene posta in riscossione soltanto la quota a carico del lavoratore.

Comunicazioni obbligatorie e scadenze

Per consentire la corretta determinazione della contribuzione e la tariffazione contributiva, i datori di lavoro agricolo devono comunicare alla SAP competente:

  • il periodo d’imposta;
  • il codice fiscale;
  • la partita IVA;
  • la denominazione aziendale.

Il termine per tale comunicazione è fissato al 20 marzo 1998. Successivamente, le SAP devono trasmettere i medesimi dati alla Direzione Centrale Tecnologia Informatica entro il 31 marzo 1998, così da consentire la tariffazione contributiva a partire dal 4° trimestre 1997. La circolare si riserva infine di fornire apposite istruzioni sulle procedure informatiche per la comunicazione dei dati.

Punti principali

Abolizione dei contributi dal 1° gennaio 1998 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

Per i datori di lavoro agricolo con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare cessano dal 1° gennaio 1998, quindi dall’1° trimestre 1998, gli obblighi di versamento dei contributi di prestazione SSN e di assistenza malattia. Viene meno anche il contributo di solidarietà, sia per la quota a carico del lavoratore sia per quella a carico del datore di lavoro, nonché la contribuzione SSN prevista per i datori di lavoro agricolo operanti nel Mezzogiorno per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro.

Regime per i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare iniziati prima del 30 settembre 1997

Se il periodo d’imposta è in corso alla data di entrata in vigore del decreto ed è iniziato prima del 30 settembre 1997, i contributi soppressi restano dovuti fino alla scadenza del periodo d’imposta. L’obbligo riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro. È richiamato l’esempio dell’azienda con periodo 1 febbraio 1997 - 31 gennaio 1998, tenuta al versamento fino al 31 gennaio 1998.

Regime per i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare iniziati dopo il 30 settembre 1997

Per i datori di lavoro il cui periodo d’imposta sia iniziato dopo il 30 settembre 1997, i contributi aboliti non sono più dovuti dai datori di lavoro; resta però dovuta dai lavoratori dipendenti la contribuzione fino al 31 dicembre 1997. Per tali posizioni, con il 4° trimestre 1997 è posta in riscossione soltanto la quota a carico del lavoratore.

Obblighi di comunicazione alle SAP e termini

I datori di lavoro interessati devono comunicare alla SAP competente il periodo d’imposta, il codice fiscale, la partita IVA e la denominazione aziendale entro il 20 marzo 1998. Le SAP devono poi trasmettere i dati alla Direzione Centrale Tecnologia Informatica entro il 31 marzo 1998, per consentire la tariffazione contributiva a partire dal 4° trimestre 1997. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni contenute nelle circolari nn. 1, 4 e 19 del 1998.

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