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Circolare

Circolare numero 51 del 5-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette l’elenco dei codici di autorizzazione istituiti dopo la pubblicazione del manuale della nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali (circ. n. 65/1996). Per ciascun codice vengono indicati la descrizione, le condizioni di utilizzo, le compatibilità/incompatibilità con altri codici, la decorrenza e i richiami alle precedenti istruzioni o messaggi. L’allegato aggiorna quindi la gestione DM 10/2 con codici riferiti a contribuzione sanitaria, benefici contributivi, contribuzione aggiuntiva sindacale, agevolazioni per assunzioni e varie sospensioni o proroghe connesse a eventi calamitosi o ad altre fattispecie speciali.

Aggiornamento dei codici di autorizzazione per la procedura DM 10/2

Procedura DM 10/2 - codici di autorizzazione

La circolare aggiorna la platea dei codici di autorizzazione da utilizzare nella procedura DM 10/2, trasmettendo l’elenco dei codici istituiti dopo la circolare n. 65 del 25 marzo 1996. L’allegato non introduce una disciplina organica nuova, ma raccoglie e sistematizza codici già previsti da successive circolari, messaggi e norme, con indicazione di decorrenze, compatibilità e casi di utilizzo.

Finalità dell’aggiornamento

L’obiettivo è fornire alle Sedi un riferimento unico per l’attribuzione dei codici di autorizzazione relativi a fattispecie particolari in materia contributiva. I codici riguardano sia il versamento di contributi sanitari o pensionistici in situazioni specifiche, sia agevolazioni contributive, sospensioni dei versamenti per eventi eccezionali e benefici connessi a particolari tipologie di assunzione o di posizione aziendale.

Codici relativi alla contribuzione sanitaria e a posizioni contributive speciali

Il codice 2Y si applica agli enti pubblici tenuti al solo versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Deve essere attribuito insieme al codice 1M per giustificare l’assenza dei modelli DM10/1 e DM10/2 con i quali, fino al 31.12.1995, era versato il contributo GESCAL ridotto. È compatibile solo con il c.s.c. 2.01.01 e con i codici di autorizzazione 0W, 1M, 1P, 1Y e 9G, con validità dall’1.1.96.

Il codice 4J riguarda il versamento dei soli contributi per il Servizio sanitario nazionale sui compensi, in particolare gettoni di presenza, corrisposti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione a organi collegiali, comitati tecnici, commissioni d’esame e simili operanti presso la propria o altre amministrazioni. Il codice va attribuito insieme al codice 1M, riguarda enti pubblici e privati, ed è compatibile solo con i c.a. 0W, 1M, 1Y e 9G, con validità dall’1.1.95.

Benefici contributivi per assunzioni e occupazione

Il codice 4K identifica l’azienda ammessa al conguaglio dei benefici previsti dall’art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha modificato l’art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236. La norma prevede benefici a carico del Fondo per l’occupazione per assunzioni a tempo pieno e indeterminato collegate a nuovi insediamenti produttivi o all’incremento dell’organico calcolato sulla media dell’ultimo semestre. Il codice è compatibile con i c.s.c. 1.XX.XX, 4.XX.XX, 5.XX.XX, 6.XX.XX e 7.XX.XX, ma incompatibile con i c.a. 1M, 4C, 4J e 8C; la validità decorre dall’1.1.96.

Il codice 4X riguarda il beneficio per il reimpiego di personale dirigente previsto dall’art. 10 del D.L. 10 ottobre 1996, n. 511. Il beneficio consiste in un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per ciascun dirigente privo di occupazione assunto da imprese con meno di 100 dipendenti o da consorzi fra esse, anche con contratto a termine, per una durata non superiore a dodici mesi. L’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 ha esteso il beneficio alle imprese con meno di 250 dipendenti e ai consorzi fra esse, per assunzioni autorizzate dal 11 agosto 1997. Il codice è compatibile con i c.s.c. 1.XX.XX, 5.XX.XX, 6.XX.XX e 7.XX.XX e incompatibile con i codici 1M, 4C, 4J, 4Z e 8C; validità dall’1.5.96.

Contribuzione aggiuntiva sindacale e contributi rateali

Il codice 4L è destinato alla posizione per il versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, comma 5, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. La norma attribuisce alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare una contribuzione pensionistica calcolata:

  • per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla eventuale differenza tra le somme corrisposte nell’anno per l’attività sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell’anno;
  • per i lavoratori con distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro, sugli emolumenti e indennità corrisposti dalla organizzazione sindacale.

La denuncia e il versamento devono essere effettuati con periodicità annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le erogazioni. Il codice è compatibile solo con il c.s.c. 7.07.03 e con il codice ISTAT 91.20.0; validità dall’1.12.96.

Il codice 6J riguarda invece il versamento rateale del contributo del 15 per cento previsto dall’art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disposizione si applica ai datori di lavoro che, nel periodo dal 10 settembre 1985 al 30 giugno 1991, abbiano escluso dalla retribuzione imponibile le somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative per prestazioni integrative previdenziali o assistenziali. Il contributo deve essere versato alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore in 18 rate bimestrali di uguale importo o in unica soluzione, senza oneri accessori; in caso di cessazione dell’attività, il debito va saldato in unica soluzione. La norma non si applica ai contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime. Validità dall’1.1.97.

Sospensioni contributive per eventi alluvionali e sismici

La circolare elenca numerosi codici relativi a sospensioni e proroghe dei termini di versamento e di presentazione della denuncia contributiva per eventi calamitosi.

Il codice 7J riguarda le aziende operanti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, ed è riservato alla Sede di Castellammare di Stabia. La validità è dall’1.12.96 al 31.3.97; per le aziende classificate con i c.s.c. 1.15.02 e 1.20.01 il codice vale dall’1.10.96 al 31.1.97.

Il codice 7N si riferisce alle aziende operanti nel comune di Crotone colpito dagli eventi alluvionali dell’ottobre 1996. L’ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997 ha concesso la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le persone fisiche e giuridiche residenti o con sede sociale nel comune di Crotone, indipendentemente dal luogo di attività lavorativa. La sospensione riguarda i contributi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori con scadenza dal 14.10.96 al 14.10.97, con ripresa del versamento e presentazione dei moduli il 15.10.97. Il codice è riservato alla Sede di Crotone e ha validità dall’1.9.96 al 31.8.97; per i c.s.c. 1.15.02 e 1.20.01 la validità è dall’1.7.96 al 30.6.97.

Il codice 7Q si riferisce alle aziende operanti nel comune di Massa Martana (PG) colpito dal sisma del 12 maggio 1997. L’ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 ha disposto la sospensione del versamento dei contributi per i soggetti residenti o con sede sociale nel comune, con riguardo alle scadenze dal 12.5.97 al 12.10.97 e obbligo di versamento e presentazione della modulistica al 13.10.97. Il codice è compatibile solo con il codice Sede 5800 (Perugia) e con tutti i c.s.c.; validità dall’1.4.97 al 31.8.97.

I codici 7S, 7T, 7V e 7W riguardano il sisma del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Il codice 7S si applica alle aziende aventi sede nei comuni colpiti, ovvero a soggetti residenti o con sede in comuni diversi ma che vi abbiano svolto attività lavorativa nel periodo del sisma, con sospensione dei versamenti e della modulistica per le scadenze dal 26.9.97 al 31.12.97. L’ordinanza 2728/97 ha prorogato la sospensione fino al 31.3.98 per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni disastrati indicati dall’ordinanza 2694/97. Il codice è riservato alle sedi delle Marche e dell’Umbria, ma è compatibile anche con altre sedi se il tipo azienda è B1, B2 o B3; validità dall’1.9.97 al 28.2.98.

Il codice 7T va attribuito alle aziende non operanti nei comuni terremotati che sospendono il versamento delle quote dei lavoratori residenti in tali comuni. Esso è incompatibile con 7Q, 7S e 8J, è compatibile con tutti i codici sede e tutti i c.s.c., e ha validità dall’1.9.97 al 28.2.98.

Il codice 7V disciplina un’ulteriore proroga fino al 31.12.98 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza 2694/97, le cui abitazioni o immobili sede di attività operative siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale. La sospensione riguarda sia i versamenti sia la modulistica connessa, per le scadenze comprese dal 26.9.97 al 31.12.98. Il codice, da attribuire in luogo del 7S quando ricorrano le condizioni, è riservato alle sedi di Marche e Umbria ma compatibile anche con altri codici sede se il tipo azienda è B1, B2 o B3; validità dall’1.9.97 al 30.11.98.

Il codice 7W è speculare al 7V, ma per le aziende non operanti nei comuni terremotati che sospendono il versamento delle quote dei lavoratori residenti nei comuni colpiti. Anche in questo caso la sospensione copre i versamenti e la modulistica per il periodo 26.9.97-31.12.98; il codice, da attribuire in luogo del 7T ove ricorrano le condizioni, è compatibile con tutti i codici sede e tutti i c.s.c., con validità dall’1.9.97 al 30.11.98.

Altri codici speciali

Il codice 7P riguarda i piloti dei porti costituiti in corporazioni e i pratici locali, per i quali non sono dovuti i contributi per il S.S.N., per la maternità e l’ex GESCAL. È compatibile solo con il c.s.c. 1.15.02 in presenza contemporanea dei c.a. 1B, 1C e 8F, con validità dall’1.1.96.

Il codice 7Y si applica alle aziende con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, iniziato prima del 1º ottobre 1997, tenute al versamento della quota di contribuzione a proprio carico per il Servizio sanitario nazionale fino alla scadenza del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 446/97. Il codice deve essere attribuito dalle Sedi sulla base della comunicazione dei datori di lavoro circa la decorrenza del proprio periodo d’imposta; validità dall’1.1.98 al 31.8.98.

Infine, il codice 8J riguarda le aziende operanti nei comuni colpiti dall’alluvione di giugno 1996, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. 366/96. La sospensione dei termini per il versamento dei contributi e per la presentazione della relativa modulistica copre i periodi dal 20.6.96 al 20.10.96 per le province di Lucca e Massa Carrara e dal 23.6.96 al 23.10.96 per le province di Udine e Pordenone. Il recupero dei contributi sospesi può avvenire in 12 rate mensili senza oneri accessori, a decorrere da dicembre 1996. La validità del codice è: per Udine e Pordenone dall’1.5.96 al 30.9.96; per Lucca e Massa Carrara, a seguito dell’ordinanza ministeriale n. 2617 del 28.6.97, dall’1.5.96 al 30.9.97, con il significato di azienda operante nei comuni di Lucca e Massa Carrara colpiti dall’alluvione del giugno 1996.

Sintesi operativa

Nel complesso, la circolare fornisce alle strutture INPS le regole di attribuzione e di utilizzo dei codici di autorizzazione per la gestione contributiva delle posizioni aziendali e dei casi speciali. Per ogni codice sono evidenziate le condizioni soggettive e oggettive, le date di decorrenza, i limiti di compatibilità con c.s.c., codici sede e altri c.a., nonché i rinvii alle precedenti circolari e ai messaggi amministrativi che hanno introdotto o chiarito le singole fattispecie.

Punti principali

Finalità della circolare

La circolare n. 51 del 5 marzo 1998, della Direzione centrale contributi, comunica l’elenco aggiornato dei codici di autorizzazione da utilizzare nella procedura DM 10/2. I codici elencati sono quelli istituiti dopo la circolare n. 65 del 25 marzo 1996 sulla nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali.

Codici per contribuzione sanitaria e posizioni particolari

Sono richiamati i codici 2Y e 4J, relativi rispettivamente agli enti pubblici tenuti al solo versamento dei contributi per il Servizio sanitario nazionale e al versamento dei soli contributi SSN sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione a organi collegiali, comitati tecnici, commissioni d’esame e simili. In entrambi i casi sono precisate le compatibilità con i codici di autorizzazione e la necessità, per il 2Y, di essere attribuito insieme al codice 1M per giustificare l’assenza dei modelli DM10/1 e DM10/2 usati fino al 31.12.1995 per il contributo GESCAL ridotto.

Benefici contributivi per occupazione e assunzioni

La circolare disciplina i codici 4K e 4X. Il codice 4K riguarda le aziende ammesse al conguaglio dei benefici previsti dall’art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato collegate a nuovi insediamenti produttivi o all’incremento dell’organico. Il codice 4X concerne il beneficio per il reimpiego di personale dirigente ai sensi dell’art. 10 del D.L. 10 ottobre 1996, n. 511, esteso dall’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 alle imprese con meno di 250 dipendenti e ai consorzi fra esse, per assunzioni autorizzate dal 11 agosto 1997.

Contribuzione aggiuntiva sindacale e rateizzazione

Il codice 4L è destinato alla posizione per il versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, comma 5, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. La norma consente alle organizzazioni sindacali di versare contribuzione pensionistica per lavoratori in aspettativa ex art. 31 Statuto dei lavoratori o in distacco sindacale retribuito, con denuncia e versamento annuali entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il codice 6J riguarda invece il versamento rateale del contributo del 15% previsto dall’art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in 18 rate bimestrali senza oneri accessori o in unica soluzione, salvo il saldo in unica soluzione in caso di cessazione dell’attività.

Sospensioni e benefici legati a eventi calamitosi

Una parte rilevante dell’allegato è dedicata ai codici 7J, 7N, 7Q, 7S, 7T, 7V e 7W, tutti connessi a sospensioni contributive per eventi alluvionali o sismici. Sono indicati i comuni o le regioni interessate, i periodi di sospensione, i termini di ripresa dei versamenti e della modulistica, nonché le limitazioni territoriali di utilizzo dei codici e le compatibilità con i codici sede e con i c.s.c. I codici 7S e 7T riguardano il sisma del 26 settembre 1997 in Marche e Umbria, mentre 7V e 7W disciplinano la proroga della sospensione fino al 31.12.98 per soggetti specificamente individuati dall’ordinanza 2728/97. Il codice 7N concerne Crotone, il 7Q Massa Martana (PG), il 7J gli eventi alluvionali nel napoletano e il 8J gli eventi alluvionali del giugno 1996 in alcune province del Nord Italia.

Ulteriori codici speciali e decorrenze

Sono riportati anche il codice 7P, per i piloti dei porti costituiti in corporazioni e per i pratici locali per i quali non sono dovuti contributi per S.S.N., maternità ed ex GESCAL; il codice 7Y, per aziende con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e tenute al versamento della quota SSN a proprio carico fino alla scadenza del periodo d’imposta; e il codice 4Y, relativo alle aziende operanti nelle aree obiettivo 1 del Reg. CEE n. 2081/93 che ottengono ulteriori 12 mesi di benefici contributivi in caso di trasformazione di contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato.

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