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Circolare

Circolare numero 55 del 5-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce gli effetti di alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di intervento del Fondo di Garanzia ex d.lgs. n. 80/1992, modificando l’interpretazione del computo dei 12 mesi per le ultime tre mensilità e chiarendo la cumulabilità con l’indennità di mobilità. Inoltre fornisce precisazioni sugli oneri accessori sul T.F.R. ex legge n. 297/1982, confermando che essi vanno corrisposti fino al saldo anche in caso di ritardo immotivato nella domanda e che, in sede di riesame, vale il termine prescrizionale quinquennale. Viene altresì chiarito che gli oneri accessori sono dovuti anche se non espressamente indicati nello stato passivo, previa verifica delle somme richieste.

Sentenze Corte di Giustizia Europea su Fondo di Garanzia e oneri accessori sul T.F.R.

Decreto legislativo n. 80/1992 e oneri accessori sul T.F.R.

La circolare recepisce gli effetti di alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di Fondo di Garanzia e, parallelamente, fornisce chiarimenti operativi sugli oneri accessori del T.F.R. ai sensi della legge n. 297/1982. Le indicazioni incidono sia sul calcolo temporale delle ultime mensilità garantite sia sul regime di cumulabilità con altre prestazioni, oltre a correggere precedenti istruzioni interne.

Sentenze della Corte di Giustizia Europea: computo dei dodici mesi

Per l’intervento del Fondo di Garanzia previsto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, l’art. 2, comma 1, collega il pagamento delle ultime tre mensilità al fatto che esse rientrino nei dodici mesi precedenti la data del provvedimento che apre la procedura concorsuale o la data di inizio dell’esecuzione forzata. La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 10 luglio 1997, ha tuttavia precisato che l’"insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro" coincide con la data della domanda di apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori.

In conseguenza di tale orientamento, la circolare modifica la precedente circolare n. 206 del 10 agosto 1992 e stabilisce che il "dies a quo" per il calcolo dei dodici mesi coincide con la data della domanda di dichiarazione di insolvenza. Restano ferme le istruzioni precedenti nei casi in cui il lavoratore continui a prestare attività: in tali ipotesi il periodo di dodici mesi decorre dal provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio o di cessazione dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio. Se la risoluzione del rapporto di lavoro interviene durante la continuazione dell’attività dell’impresa, la data rilevante è quella della risoluzione del rapporto.

Ultime tre mensilità e indennità di mobilità

La circolare affronta anche l’art. 2, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 80/1992, che prevedeva l’incumulabilità delle somme garantite con l’indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia Europea ha però affermato, con la stessa seduta del 10 luglio 1997, che gli artt. 4, n. 3, e 10 della direttiva CEE 80/987 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può vietare il cumulo tra le somme garantite dalla direttiva e un’indennità come quella di mobilità.

La circolare ne trae la conseguenza che le ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro sono cumulabili con l’indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge n. 223/1991 per i tre mesi successivi alla cessazione del rapporto. Resta invece ferma l’incumulabilità con il trattamento CIGS e con le retribuzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b), del d.lgs. n. 80/1992.

La medesima sentenza ha inoltre chiarito che l’espressione "ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro" deve intendersi come ultimi novanta giorni di lavoro non retribuiti. Le precisazioni rese valgono anche per le domande già presentate, purché non sia ancora scaduto il termine prescrizionale di un anno di cui all’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 80/1992.

Oneri accessori sul T.F.R.: domanda tardiva e saldo

La seconda parte della circolare riguarda la legge 29 maggio 1982, n. 297, e gli oneri accessori sul T.F.R. Con la precedente circolare n. 91 del 9 aprile 1997 erano state impartite istruzioni per il pagamento degli oneri accessori fino al momento del saldo, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione. A fronte di chiarimenti richiesti da alcune Sedi, viene precisato che tali oneri devono essere corrisposti fino al saldo anche se il ritardo nell’erogazione della prestazione dipende da un immotivato ritardo nella presentazione della domanda.

La circolare osserva che l’art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge n. 297/1982 configura il termine di quindici giorni come condizione di proponibilità della domanda e non come termine perentorio di tempestiva presentazione. Inoltre, l’art. 2948, n. 5, c.c. individua nella prescrizione quinquennale l’unica conseguenza dell’inerzia del titolare del diritto al T.F.R.

Oneri accessori su T.F.R. già erogato e termini di prescrizione

Per le richieste di ulteriori oneri accessori relative a T.F.R. già pagato, la circolare richiama la posizione della Corte di Cassazione secondo cui il T.F.R., anche quando corrisposto dal Fondo di Garanzia, non è prestazione previdenziale ma retribuzione differita. Ne deriva l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 5, c.c., valido per tutti i crediti di lavoro.

Tale termine si applica anche alle richieste di riesame presentate da lavoratori che abbiano già ricevuto il T.F.R. e i relativi oneri accessori secondo le precedenti disposizioni. Le domande di riesame possono quindi essere accolte fino al saldo, se presentate entro cinque anni dalla data del pagamento del T.F.R.

Indicazioni operative per le Sedi

Infine, la circolare chiarisce che gli oneri accessori sul T.F.R. sono dovuti anche se non espressamente indicati nello stato passivo. Le Sedi devono tuttavia verificare se gli importi riportati nello stato passivo e richiesti a carico del Fondo di Garanzia si riferiscano al solo T.F.R. oppure comprendano anche gli oneri accessori. Tale controllo è necessario per la corretta definizione delle domande e dei riesami.

Punti principali

Computo dei dodici mesi per le ultime tre mensilità

Il "dies a quo" per il calcolo dei dodici mesi, entro i quali devono rientrare le tre mensilità non pagate dal datore di lavoro, coincide con la data della domanda di apertura del procedimento di insolvenza del datore di lavoro. La precedente circolare n. 206/1992 viene quindi modificata in tal senso. Resta ferma, però, l’applicazione delle istruzioni precedenti nei casi in cui il lavoratore abbia continuato a prestare attività: in tali ipotesi il periodo di dodici mesi decorre dal provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio o di cessazione dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio, oppure dalla risoluzione del rapporto di lavoro se intervenuta durante la prosecuzione dell’attività.

Cumulabilità tra ultime tre mensilità e indennità di mobilità

La circolare recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia Europea secondo cui non può essere vietato il cumulo tra gli importi garantiti dalla direttiva e l’indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991 per i tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, le ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro sono cumulabili con l’indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge n. 223/1991, mentre permane l’incumulabilità con il trattamento CIGS e con le retribuzioni, come previsto dall’art. 2, comma 4, lett. a) e b), del d.lgs. n. 80/1992.

Definizione di ultimi tre mesi come ultimi novanta giorni non retribuiti

La Corte di Giustizia ha chiarito che l’espressione "ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro" deve intendersi come ultimi novanta giorni di lavoro non retribuiti. Tale interpretazione incide sulla delimitazione temporale delle prestazioni garantite dal Fondo di Garanzia.

Applicazione anche alle domande già presentate

Le modifiche interpretative introdotte trovano applicazione anche alle domande già presentate, purché non sia ancora decorso il termine prescrizionale di un anno previsto dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 80/1992.

Oneri accessori sul T.F.R. in caso di domanda presentata in ritardo

In materia di T.F.R., gli oneri accessori devono essere corrisposti fino al momento del saldo anche quando il ritardo nell’erogazione derivi da un immotivato ritardo nella presentazione della domanda. La circolare modifica quanto indicato nella n. 91/1997, richiamando il fatto che il termine di quindici giorni previsto dalla legge n. 297/1982 è condizione di proponibilità della domanda e non termine di tempestività, mentre l’unica conseguenza per l’inerzia del titolare del diritto è la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5, c.c.

Riesame e prescrizione quinquennale per T.F.R. già erogato

Per le richieste di riesame relative a oneri accessori su T.F.R. già pagato, la circolare richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il T.F.R. è retribuzione differita e non prestazione previdenziale. Si applica quindi il termine prescrizionale quinquennale dell’art. 2948, n. 5, c.c., decorrente dalla data del pagamento del T.F.R. Possono essere accolte le domande di riesame presentate entro tale termine per la liquidazione degli oneri accessori fino al momento del saldo.

Oneri accessori dovuti anche se non indicati nello stato passivo

Viene precisato che gli oneri accessori sul T.F.R. sono dovuti anche se non sono espressamente indicati nello stato passivo. Le Sedi devono però verificare se le somme indicate nello stato passivo e richieste al Fondo di Garanzia riguardino il solo T.F.R. oppure comprendano anche gli oneri accessori.

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