Circolare numero 52 del 5-3-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il DM 7 gennaio 1998 sulle retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Precisa che tali valori valgono anche per le prestazioni economiche di malattia e maternità riferite al 1998, richiama le fasce e le modalità di determinazione nei casi particolari previsti dal decreto e indica come regolarizzare eventuali omissioni contributive del mese di gennaio 1998, con termini, interessi e modalità di compilazione del DM 10/2.
Retribuzioni convenzionali imponibili 1998 per lavoratori italiani all'estero
Retribuzioni convenzionali imponibili per il 1998 per i lavoratori italiani all'estero
La circolare n. 52 del 5 marzo 1998 dell'INPS comunica l'adozione, per l'anno 1998, delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo della contribuzione dovuta dai lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Il documento richiama inoltre le regole per l'utilizzo di tali valori ai fini delle prestazioni di malattia e maternità e disciplina la regolarizzazione delle eventuali differenze relative al mese di gennaio 1998.
Quadro normativo e ambito di applicazione
La circolare si fonda sull'art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398, e dà comunicazione del DM 7 gennaio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998. Il decreto stabilisce le retribuzioni convenzionali imponibili da assumere a base del calcolo dei contributi per i lavoratori italiani all'estero in Stati extracomunitari, limitatamente alle assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali
I valori fissati dal decreto non sono rilevanti solo ai fini contributivi, ma possono essere utilizzati anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità, quando occorra fare riferimento alle retribuzioni relative all'anno 1998. In questo modo il decreto assicura un criterio uniforme sia per gli adempimenti contributivi sia per la determinazione delle prestazioni economiche.
Fasce retributive e casi particolari previsti dal decreto
La circolare precisa che, come già avvenuto negli anni precedenti, il decreto contiene disposizioni specifiche per particolari categorie di lavoratori. In particolare:
- gli articoli 2 e 3 prevedono fasce di retribuzione convenzionale per categorie particolari;
- il decreto disciplina anche la determinazione della retribuzione giornaliera nei casi di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento avvenuti nel corso del mese. Per l'applicazione concreta di tali regole la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.
Regolarizzazione delle omissioni per gennaio 1998
Le aziende che non abbiano potuto adeguare, per il mese di gennaio 1998, le retribuzioni convenzionali ai nuovi valori del DM 7 gennaio 1998 possono effettuare la regolarizzazione secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere eseguita entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale computati dal 21 febbraio 1998 fino alla data del versamento.
La circolare avverte che eventuali regolarizzazioni oltre il termine indicato saranno assoggettate alla disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Modalità operative per il modello DM 10/2
Ai fini della compilazione del modello DM 10/2, le aziende interessate devono:
- calcolare le differenze in aumento tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio 1998 e quelle già assoggettate a contribuzione per il medesimo mese;
- portare tali differenze ad incremento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti;
- indicare in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l'importo degli interessi al tasso legale del 5% sulle differenze contributive, utilizzando il codice "Q900" e precedendolo con la dicitura "oneri accessori".
Datori di lavoro con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Per i datori di lavoro con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, iniziato prima del 10 ottobre 1997, identificati dal C.A. "7Y" e ancora tenuti alla contribuzione per il servizio sanitario, le differenze retributive conseguenti alla regolarizzazione devono essere sommate alla retribuzione imponibile del mese in cui avviene la sistemazione. Sul totale così determinato devono essere calcolati, oltre ai contributi sanitari, anche gli interessi al tasso legale del 5% dal 21 febbraio fino alla data del versamento.
Punti principali
Oggetto e ambito di applicazione
La circolare riguarda le retribuzioni convenzionali imponibili per l'anno 1998 dei lavoratori italiani che operano all'estero in Paesi extracomunitari, limitatamente alle assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi in materia di sicurezza sociale. Il riferimento normativo è l'art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398, come modificata e integrata.
Decreto ministeriale e utilizzo dei valori convenzionali
Viene trasmesso il DM 7 gennaio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, che ha determinato i valori delle retribuzioni convenzionali per l'anno in corso. Tali retribuzioni sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità quando occorra fare riferimento alle retribuzioni dell'anno 1998.
Fasce retributive e casi particolari
Il decreto prevede, agli articoli 2 e 3, fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori e regole per la determinazione della retribuzione giornaliera nei casi di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento intervenuti nel corso del mese. Per l'applicazione di tali disposizioni la circolare rinvia ai chiarimenti già forniti con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.
Regolarizzazione delle omissioni di gennaio 1998
Le aziende che non abbiano potuto adeguarsi alle nuove retribuzioni convenzionali per il mese di gennaio 1998 possono regolarizzare il periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve avvenire entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con aggiunta degli interessi al tasso legale calcolati dal 21 febbraio 1998 fino alla data del versamento.
Modalità di compilazione del modello DM 10/2
Per la regolarizzazione tramite DM 10/2 le aziende devono: calcolare le differenze, in aumento, tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 1998 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; sommare tali differenze alla retribuzione imponibile del mese in cui avviene la regolarizzazione; calcolare i contributi sui totali così ottenuti; indicare nei righi in bianco dei quadri B-C l'importo degli interessi al tasso legale del 5% sulle differenze contributive con il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "oneri accessori".
Datori di lavoro con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Per i datori di lavoro con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, iniziato prima del 10 ottobre 1997, identificati dal C.A. "7Y", e ancora tenuti alla contribuzione per il servizio sanitario, le differenze retributive derivanti dalla regolarizzazione devono essere portate ad incremento della retribuzione imponibile del mese di sistemazione. Sul totale devono essere calcolati, oltre ai contributi sanitari, anche gli interessi al tasso legale del 5% dal 21 febbraio fino alla data di versamento.
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