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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18759/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, sostituendola con la revoca della patente di guida. Sono confermate le restanti determinazioni della sentenza impugnata (condanna per guida in stato di ebbrezza con pena detentiva e ammenda, oltre a confisca del veicolo).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della parte della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva applicato la sospensione della patente per 2 anni anziché la revoca prevista dall'art. 186 comma 2-bis del Codice della Strada, in relazione a un sinistro provocato con un tasso alcolemico di 4,05 g/l.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

    Riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata all'imputato (comma 2 lett. c) e comma 2-bis).

  • art. 186 comma 2-bis cod. strada

    la patente di guida sia "sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI" qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

    La Corte interpreta la norma come prescrizione inderogabile: quando sussistono i presupposti (incidente causato e tasso >1,5 g/l) la sanzione amministrativa accessoria della revoca deve essere applicata e non può essere sostituita con una sospensione.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale per vizio di applicazione della legge penale in materia di sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 620 comma 1 lett. i) cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza per la parte affetta da vizio, con possibilità di disporre la statuizione sostitutiva (qui: la revoca della patente).

Massime di principio

  • Quando il conducente provoca un incidente e si accerta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la revoca della patente prevista dall'art. 186 comma 2-bis è obbligatoria e non sostituibile con la sospensione.
  • La sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada è autonoma rispetto alla valutazione delle circostanze attenuanti o dell'entità della pena detentiva: il riconoscimento di attenuanti non impedisce l'applicazione della revoca se ne ricorrono i presupposti normativi.
  • Il Procuratore generale può impugnare in Cassazione l'applicazione erronea di una sanzione prevista dalla legge e ottenere, se fondata la censura, l'annullamento senza rinvio e la correzione della statuizione nel senso previsto dalla norma.
  • In casi analoghi la difesa che intenda evitare la revoca deve provare l'assenza di uno dei presupposti normativi (ad es. l'assenza di nesso causale tra guida in stato di ebbrezza e incidente, o un tasso alcolemico non superiore alla soglia prevista).
  • L'applicazione di sanzioni amministrative previste come "sempre" revocatorie richiede attenzione in sede di giudizio penale: l'errore nell'applicazione può essere rettificato dalla Cassazione anche senza rinvio.

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