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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.06.2024.

Giustizia amministrativa202501250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, divenuta definitiva. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione al Ministero e la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il creditore giudiziale può ottenere in sede di ottemperanza l'ordine rivolto all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni definitive, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, la perdurante inerzia dell'amministrazione giustifica l'accoglimento del ricorso.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, da attivare su istanza dell'interessato, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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