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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 1377 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Raddoppio dei termini di accertamento - Regime transitorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dagli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972, nonché il coordinamento tra i regimi transitori introdotti dal d.lgs. 128/2015 e dalla l. 208/2015. In particolare, si discute se il regime transitorio dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015, volto a salvaguardare gli atti impositivi notificati prima dell'entrata in vigore della novella, sia stato abrogato dal successivo art. 1, comma 132, della l. 208/2015, che ha eliminato il raddoppio dei termini.

La decisione

La sentenza aderisce all'orientamento della Suprema Corte, richiamando Cass. n. 26037/2016, e stabilisce che il regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015 non è stato abrogato dal successivo regime transitorio della l. 208/2015. Restano quindi salvaguardati gli atti impositivi notificati entro l'entrata in vigore del d.lgs. 128/2015, anche quando la denuncia penale non sia stata presentata entro gli ordinari termini di accertamento. Il testo non indica espressamente le parti né il dispositivo completo, ma l'indirizzo interpretativo è favorevole alla validità dell'azione accertativa dell'amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973

    Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e costituisce una delle disposizioni cui si collegava il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti.

  • Art. 57 d.P.R. 633/1972

    Disciplina i termini per l'accertamento in materia di IVA e costituisce l'altra disposizione cui si collegava il raddoppio dei termini.

  • Art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015

    Prevede un regime transitorio volto a salvaguardare gli atti impositivi notificati entro l'entrata in vigore della novella, evitando l'illegittimità derivante dalla mancata presentazione della denuncia penale entro gli ordinari termini di accertamento.

  • Art. 1, comma 132, l. 208/2015

    Ha eliminato l'istituto del raddoppio dei termini, ma il relativo regime transitorio non ha abrogato né superato quello precedentemente previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015.

Massime di principio

  • Quando una norma abroga un istituto ma prevede un proprio regime transitorio, tale disciplina deve essere coordinata con i precedenti regimi transitori e non si presume automaticamente abrogativa di questi ultimi.
  • Per gli atti impositivi notificati nel periodo transitorio individuato dal d.lgs. 128/2015, il raddoppio dei termini può rimanere applicabile anche se la denuncia penale non è stata presentata entro gli ordinari termini di accertamento.
  • La successiva eliminazione del raddoppio dei termini da parte della l. 208/2015 opera principalmente per il futuro e non incide, in assenza di un'espressa previsione, sulla salvaguardia degli atti già disciplinati dal precedente regime transitorio.
  • In casi analoghi è necessario verificare innanzitutto la data di notifica dell'atto, la data di entrata in vigore delle modifiche normative e l'eventuale presenza di una disciplina transitoria specifica.

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