Sentenza del 06/10/2015 n. 7809 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Accertamento induttivo - Elementi incompatibili con la mancanza di redditi o la relativa irrisorietà - Legittimità accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha ricostruito maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico ai costi di acquisto dichiarati. La contestazione riguardava, in particolare, l'utilizzo di tale metodo sulla base delle perdite o dei redditi molto esigui dichiarati negli anni precedenti e delle incongruenze emerse dallo studio di settore.
La decisione
L'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo. La presenza, per più periodi d'imposta, di redditi negativi o manifestamente esigui, unitamente alle anomalie risultanti dallo studio di settore, costituisce un insieme di elementi incompatibili con la dichiarazione di ricavi molto bassi. È quindi ammissibile la ricostruzione dei maggiori ricavi mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico ai costi di acquisto dichiarati dallo stesso contribuente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento induttivo delle imposte sui redditi
L'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla ricostruzione induttiva quando gli elementi disponibili risultano incompatibili con i ricavi o redditi dichiarati, anche mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico ai costi risultanti dalla contabilità o dalle dichiarazioni del contribuente.
Studi di settore
Le incongruenze evidenziate dallo studio di settore possono concorrere, insieme ad altri elementi presuntivi, a fondare l'accertamento dei maggiori ricavi; non devono necessariamente costituire l'unico elemento utilizzato dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La reiterata dichiarazione di perdite o di redditi irrisori può essere considerata un elemento presuntivo contrario alla normale continuità dell'attività d'impresa, soprattutto se non adeguatamente giustificata.
- L'accertamento induttivo può essere legittimo quando si fonda su una pluralità di elementi convergenti, come redditi dichiarati anomali, dati contabili e incongruenze degli studi di settore.
- La percentuale di ricarico applicata ai costi di acquisto dichiarati può costituire un criterio valido per ricostruire i ricavi presunti, purché sia ragionevole e coerente con l'attività esercitata.
- In una situazione analoga, il contribuente deve fornire prove concrete delle ragioni delle perdite o dei bassi ricavi e contestare specificamente l'affidabilità della percentuale di ricarico o degli elementi presuntivi utilizzati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 158 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Rimini
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Rimini
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 655 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 660 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 685 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →