Cassazione Penale, Sentenza n. 45513/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari originariamente applicata per il reato di detenzione a fini di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Savian deduce violazione di legge e vizi di motivazione per presunta erronea applicazione dell'art. 299 c.p.p. in relazione alla valutazione della persistenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva, sostenendo il proprio ravvedimento e il rispetto delle prescrizioni imposte; chiede inoltre l'autorizzazione ad assentarsi per svolgere la propria attività lavorativa (art. 284 c.p.p.), allegando difficoltà economiche e la necessità di proseguire l'attività imprenditoriale come unica fonte di reddito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato l'assenza di elementi di novità idonei a giustificare la sostituzione della misura cautelare con quella di cui all'art. 282 c.p.p., osservando che né il mero decorso del tempo né il rispetto delle prescrizioni costituiscono novità decisive. Quanto alla richiesta di autorizzazione per esigenze lavorative ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale che ha escluso lo stato di grave indigenza e l'esistenza di circostanze oggettive che impedissero di far fronte alle esigenze in altro modo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990
Norma delittuosa contestata (detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti), costituente il titolo penale alla base dell'applicazione della misura cautelare.
cod. proc. pen.
Disciplina della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva; può essere disposta solo se emergono elementi nuovi e decisivi rispetto alla valutazione già compiuta dal giudice che ha applicato la misura.
cod. proc. pen.
Articolo invocato dal ricorrente in relazione alla persistenza del pericolo di recidiva; la Corte ha ritenuto che la censura fosse, in sostanza, un'invocazione a diverso apprezzamento dei fatti e non una violazione di legge, e ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale.
cod. proc. pen.
Prevede l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per 'indispensabili esigenze di vita'; la giurisprudenza e la Corte richiedono criteri di particolare rigore e la prova di situazioni oggettive e documentate che rendano impossibile soddisfare quell'esigenza in altro modo.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo e il semplice rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare non costituiscono, di per sé, elementi nuovi idonei a giustificare la sostituzione della misura con una meno afflittiva.
- Quando il ricorrente allega fatti 'nuovi' per ottenere la revoca o la sostituzione della misura, grava su di lui l'onere di produrre elementi obiettivi e documentati che consentano di qualificare tali fatti come realmente novativi e decisivi.
- Il giudice che rigetta la richiesta di sostituzione non è tenuto a riesaminare integralmente tutte le risultanze già valutate, ma deve motivare sulle ragioni per cui non riconosce la novità o la decisività degli elementi prospettati.
- L'autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per esigenze lavorative (art. 284, comma 3) è un'eccezione che richiede prova oggettiva e rigorosa dell'impossibilità di soddisfare le esigenze di vita in altro modo; semplici dichiarazioni o allegazioni generiche non sono sufficienti.
- I ricorsi in Cassazione basati esclusivamente su un diverso apprezzamento dei fatti già valutati in sede di merito sono destinati, frequentemente, a essere dichiarati inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45294/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45295/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45296/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45297/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45298/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45299/2023 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →