Cassazione Penale, Ordinanza n. 25337/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati hanno impugnato l'ordinanza/sentenza con cui la Corte di appello aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico. Con un unico motivo hanno dedotto censure attinenti alla dosimetria della pena e alla qualificazione giuridica della fattispecie associativa. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché, contro la decisione resa all'esito del concordato in appello, non sono proponibili censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione; parimenti inammissibili sono le contestazioni sulla qualificazione del fatto. È stato inoltre ribadito che il giudice di secondo grado, nel recepire la richiesta concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su nullità/inutilizzabilità non devolute, poiché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello sulla pena, cui segue una decisione con cognizione limitata ai profili non rinunciati
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, contestata ai ricorrenti
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reati in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti, contestati unitamente all'associazione
art. 129 c.p.p.
il giudice dell'appello concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento se la questione non è devoluta
art. 616 c.p.p.
regola la condanna del ricorrente soccombente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza resa all'esito di concordato in appello non sono deducibili in cassazione le censure riferite a motivi di appello espressamente rinunciati.
- La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di regola, un vizio deducibile quando la decisione sia il frutto di un concordato in appello e la questione non sia rimasta devoluta.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena sono inammissibili se non denunciano un'ipotesi di illegalità della sanzione, cioè una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili quando incidono su profili coperti dalla rinuncia ai motivi nel concordato in appello.
- Nel concordato in appello il giudice di secondo grado ha una cognizione circoscritta ai motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare su nullità assolute o inutilizzabilità non devolute.
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