Cassazione Civile, Ordinanza n. 25335/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
L'ente gestore di un alloggio ERP intimava il rilascio dell'immobile a una occupante che contestava la cessazione del rapporto dopo la morte dell'originaria assegnataria. In primo grado il Tribunale rigettava l'impugnazione del provvedimento di rilascio, ritenendo che la ricorrente non facesse parte del nucleo familiare dell'assegnataria e che non avesse presentato domanda di ampliamento; la Corte d'appello confermava il rigetto, valorizzando il fatto che la ricorrente non risultava indicata nel contratto di locazione, che i certificati anagrafici avevano valore solo presuntivo e che comunque la qualità di familiare avente titolo al subentro non era stata comunicata all'ente. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 12 della legge regionale Lazio n. 12/1999, sostenendo di aver convissuto con l'assegnataria già prima dell'assegnazione e quindi di avere diritto alla successione nel rapporto; con il secondo denunciava la violazione degli artt. 11 e 12 della stessa legge regionale e dell'art. 2697 c.c., assumendo che i certificati anagrafici depositati, in mancanza di elementi contrari, fossero prove incontrovertibili e che spettasse all'ente dimostrare il contrario; con il terzo lamentava la violazione degli artt. 12 l.r. Lazio 12/1999, 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la convivenza e la composizione del nucleo familiare fossero note o comunicata all'ente e che fosse onere dell'ATER provare i presupposti della decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero diretti, sotto la veste formale della violazione di legge, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la convivenza con l'assegnataria e il contenuto probatorio dei certificati anagrafici sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; analogamente, la dedotta conoscenza dell'ente e il riparto dell'onere probatorio erano invocati in modo da rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove. La decisione ha inoltre recepito la proposta di definizione accelerata già formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha condannato la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c., al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 12 l. reg. Lazio 12/99
La dedotta successione nel rapporto di locazione ERP dipende dall'accertamento in fatto della convivenza e della appartenenza al nucleo familiare, non sindacabile in cassazione se la censura mira a una diversa lettura delle prove.
art. 11 l. reg. Lazio 12/99
La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere il diritto al subentro, ma la Corte considera la censura inammissibile perché richiede una rivalutazione fattuale.
art. 2697 c.c.
Il motivo è inammissibile quando, sotto la denuncia della violazione dell'onere della prova, mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione di questa norma non può essere dedotta in modo generico per ottenere una nuova valutazione delle prove; la censura resta inammissibile se sollecita un riesame del merito.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione si conforma alla proposta di definizione accelerata già formulata nel procedimento camerale.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna della parte ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove.
- L'accertamento della convivenza e dell'appartenenza al nucleo familiare, quando rilevante ai fini del subentro nel rapporto di locazione ERP, è questione di fatto riservata al giudice di merito.
- I certificati anagrafici hanno valore probatorio da apprezzare nel complesso del materiale istruttorio; non sono automaticamente prove incontrovertibili se contestati o non supportati da ulteriori elementi.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle risultanze probatorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere un riesame del merito, ma soltanto nei limiti in cui sia denunciabile un uso processualmente scorretto del criterio di valutazione della prova.
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