Cassazione Civile, Sentenza n. 1189/2020 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Regione)
La controversia
La controversia riguardava gli obblighi finanziari assunti dalla Regione nell’ambito della costituzione di una fondazione destinata alla realizzazione e gestione di un centro oncologico d’eccellenza, iniziativa promossa con un’università. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 10 novembre 2015, aveva riconosciuto la giurisdizione ordinaria e condannato la Regione a pagare alla fondazione Euro 25.822.845 quale dotazione iniziale per attrezzature e tecnologie, previa verifica della regolarità delle procedure di acquisto, della congruità dei prezzi e dell’efficienza delle attrezzature; Euro 47.500.003.000 quale dotazione iniziale per il funzionamento negli anni 2006 e 2007; ed Euro 7.893.214,18 quale differenza tra i contributi deliberati per il 2009 e il 2010 e quelli effettivamente erogati. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 4 dicembre 2017, accolse l’appello principale della Regione, rigettò le domande della fondazione e la condannò a restituire Euro 7.893.214,18 percepiti in forza di un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. La fondazione ricorse per cassazione con tre motivi. Primo: denunciò violazione dei criteri di interpretazione contrattuale dell’art. 1362 c.c., sostenendo che lo statuto prevedesse un conferimento finanziario regionale di Euro 25.822.845 per consentirle di acquistare dall’università attrezzature e tecnologie già nella disponibilità di quest’ultima. Secondo: contestò l’interpretazione dello statuto quanto ai contributi annuali, sostenendo che il contributo non dovesse essere limitato alle prestazioni sanitarie effettivamente erogate; invocò i criteri di conservazione e interpretazione complessiva del contratto e dedusse inoltre che le somme per il centro avrebbero dovuto gravare su specifici finanziamenti statali, non sul Fondo sanitario regionale, e che la normativa richiamata non vietasse né sanzionasse con la nullità contributi non commisurati alle prestazioni. Terzo: censurò la prescrizione del credito relativo al 2006, invocando la violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. e deducendo anche una rinuncia tacita alla prescrizione. La Regione propose ricorso incidentale condizionato, riproponendo questioni di giurisdizione e di frazionamento del credito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Sul primo motivo ha ritenuto che la fondazione non avesse indicato una concreta violazione dei canoni ermeneutici: la Corte d’appello aveva interpretato lo statuto considerando che le attrezzature erano già state conferite dall’università, che la fondazione non ne aveva effettuato l’acquisto e che l’università aveva azionato giudizialmente verso la Regione un credito avente la medesima causale. La diversa lettura proposta dalla fondazione avrebbe richiesto una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo, la censura relativa ai criteri interpretativi è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui non attaccava la ratio fondata sul protocollo d’intesa anteriore allo statuto, che parametrava i contributi annuali ai posti letto attivati e alle prestazioni effettivamente erogate; le ulteriori doglianze sulla pretesa debenza di un contributo annuale fisso sono state ritenute infondate. La contribuzione annuale non poteva essere considerata un diritto automatico a Euro 50 milioni, indicati nello statuto come tetto massimo, perché doveva rispettare la programmazione e i criteri di sostenibilità della spesa sanitaria ed essere commisurata ai posti letto e alle prestazioni effettivamente erogate. Le ulteriori censure relative agli artt. 1362 e 1363 c.c. sono rimaste assorbite. Sul terzo motivo, la Corte ha confermato l’applicabilità della prescrizione quinquennale ai contributi periodici; la censura sulla rinuncia tacita alla prescrizione è stata dichiarata nuova, perché non dedotta nei precedenti gradi. Il ricorso incidentale condizionato della Regione è rimasto assorbito. La fondazione è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in Euro 40.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire alla clausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e ss..
L’interpretazione della volontà negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile se l’iter motivazionale non è ricostruibile oppure se è specificamente denunciata la violazione delle regole legali d’interpretazione. Non è sufficiente proporre una diversa lettura della clausola.
artt. 1362 e ss. c.c.
L’ultima censura svolta nel ricorso principale, con cui è denunciata violazione dell’art. 1362 c.c., è infondata in quanto la Corte di appello ha interpretato correttamente le clausole statutarie in ordine alla previsione di contributi annuali da parte della Regione Calabria, giacché ha correttamente fatto riferimento non solo alla volontà manifestata dai soci fondatori nel protocollo di intesa stipulato prima della costituzione della fondazione, ma anche ai limiti normativi imposti alla Regione Calabria nell’impiego delle risorse del fondo sanitario, nonché al generale criterio di sostenibilità della spesa pubblica impiegata per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali.
La clausola statutaria sui contributi va interpretata tenendo conto della volontà negoziale manifestata nel protocollo d’intesa anteriore, dei limiti normativi all’impiego delle risorse sanitarie e della sostenibilità della spesa pubblica.
art. 1367 c.c.
Ne consegue che la dedotta violazione dell’art. 1367 c.c. in relazione all’art. 4 dello statuto non è in alcun modo condivisibile proprio perchè la corretta esegesi dell’ora ricordata norma statutaria si fonda sulla correlazione tra la stessa ed i sopra menzionati indici normativi, che iscrivono l’obbligo contributivo nell’ambito della normativa nazionale e regionale richiamata dallo stesso art. 4 dello statuto.
Il criterio di conservazione degli effetti del contratto non consente di interpretare la clausola statutaria isolandola dal quadro normativo cui essa stessa rinvia: l’obbligo contributivo resta condizionato dai limiti e dai criteri di programmazione della spesa sanitaria.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-quinquies e 8-sexies
Senza contare che i richiamati D.Lgs. n. 517 del 1999, artt. 1 e 7 prevedono espressamente che l’attività assistenziale per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’università sia determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale e che l’attività assistenziale e didattica sia sostenuta da risorse messe a disposizione sia dall’università sia dal Fondo regionale sanitario.
La contribuzione relativa all’attività assistenziale deve essere letta nel quadro della programmazione nazionale e regionale e del sistema di risorse previsto per l’attività universitaria; non fonda un diritto automatico a un contributo fisso svincolato dalle prestazioni rese. La sentenza richiama inoltre gli artt. 8-quinquies e 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 nel valutare i limiti di finanziamento.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-quinquies e 8-sexies
Se così è, allora non è predicabile in alcun modo un diritto al pagamento della somma annuale di 50 milioni di Euro, prevista nell’art. 4 dello statuto della fondazione come tetto massimo erogabile, proprio perchè tale erogazione sarebbe del tutto svincolata dal criterio, normativamente fissato ed espressamente previsto anche nel protocollo di intesa (di cui alla Delib. giunta regionale n. 799 del 2004), secondo cui la contribuzione annuale deve essere regolata sulla base dei posti letto forniti e delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate.
Il tetto statutario annuale di 50 milioni di euro non equivale a un importo automaticamente dovuto: il contributo deve essere regolato in relazione ai posti letto forniti e alle prestazioni sanitarie effettivamente erogate.
D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288
Senza contare che i richiamati D.Lgs. n. 517 del 1999, artt. 1 e 7 prevedono espressamente che l’attività assistenziale per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’università sia determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale e che l’attività assistenziale e didattica sia sostenuta da risorse messe a disposizione sia dall’università sia dal Fondo regionale sanitario.
La Corte richiama la disciplina dell’integrazione tra attività assistenziale e universitaria e la colloca nel quadro della programmazione e delle risorse pubbliche disponibili. Il passaggio riportato, tuttavia, menziona il D.Lgs. n. 517/1999, non il D.Lgs. n. 288/2003; quest’ultimo non è utilizzato autonomamente nella motivazione della Corte.
art. 2948, n. 4, c.c.
Sotto quest’ultimo profilo, osserva la Corte come la motivazione impugnata abbia correttamente evidenziato, sulla base della chiara lettera della clausola statutaria, che l’erogazione del contributo regionale riveste una natura periodica, di talchè non è dubitabile l’applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4.
Ai contributi regionali dovuti con carattere periodico si applica la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.
art. 2937 c.c.
La ulteriore doglianza articolata in relazione alla presunta violazione dell’art. 2937 c.c., u.c., e alla dedotta rinuncia tacita alla prescrizione è invece questione nuova non dedotta nelle precedenti gradi del giudizio.
La questione della rinuncia tacita alla prescrizione non può essere esaminata in cassazione se non è stata dedotta nei precedenti gradi del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire alla clausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e ss..
La censura per violazione o falsa applicazione delle norme ermeneutiche deve individuare in modo specifico lo scostamento del giudice di merito dai canoni legali; la mera richiesta di una diversa interpretazione del contratto non integra un vizio scrutinabile in cassazione.
art. 186-ter c.p.c.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro – decidendo sull’appello principale proposto dalla Regione Calabria nei confronti della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori ” T.C.” e su quello incidentale presentato da quest’ultima, in relazione alla sentenza emessa in data 10 novembre 2015 dal Tribunale di Catanzaro (con la quale quest’ultimo, dopo aver affermato la giurisdizione del g.o. in relazione alla domanda avanzata dalla predetta fondazione, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della fondazione della somma pari ad Euro 25.822.845 quale fondo di dotazione iniziale per l’acquisizione delle attrezzature e tecnologie per il centro oncologico “previa verifica della regolarità formale delle procedure di acquisto, della congruità dei prezzi e dell’efficienza delle attrezzature”, oltre che della somma pari ad Euro 47.50003.000, quale fondo di dotazione iniziale per il funzionamento delle attività della Fondazione per gli anni 2006 e 2007 e della ulteriore somma pari ad Euro 7.893.214,18, quale differenza tra il contributo deliberato dalla Regione Calabria per l’attività della fondazione negli anni 2009 e 2010 e gli importi a tale titolo effettivamente erogati) – ha, in riforma della sentenza impugnata, accolto l’appello principale proposto dalla Regione Calabria, rigettando, pertanto, tutte le domande proposte dalla predetta Fondazione T.C. e condannando quest’ultima alla restituzione in favore della Regione Calabria delle somme percepite in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ex art. 186 ter c.p.c., pari ad Euro 7.893.214,18.
La norma è menzionata per identificare l’ordinanza in base alla quale erano state percepite le somme poi oggetto di restituzione; la Cassazione non ne svolge un’interpretazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’interpretazione della volontà negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione non consente di ricostruire l’iter logico seguito oppure se il ricorrente indica specificamente la violazione dei canoni ermeneutici. La mera proposta di una diversa interpretazione della clausola è inammissibile.
- La previsione statutaria di un importo massimo annuale per il finanziamento di un’attività non attribuisce, di per sé, il diritto a percepire l’intero importo: se lo statuto va letto con un protocollo d’intesa che commisura il contributo ai posti letto attivati e alle prestazioni effettivamente erogate, il credito sorge e si determina secondo tali criteri, nel rispetto della programmazione e dei limiti di sostenibilità della spesa pubblica.
- La natura periodica dei contributi dovuti in base a una clausola statutaria comporta l’applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c.
- La deduzione in cassazione di una rinuncia tacita alla prescrizione costituisce questione nuova se non è stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
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