Cassazione Penale, Sentenza n. 11093/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia (22/02/2023) che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della "Torna Group s.r.l.". All'imputato era contestato di aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento d'affari per l'anno 2012. In cassazione si deducevano: violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (artt. 516 ss. c.p.p.), perché la Corte di appello avrebbe qualificato il reato come una falsificazione documentale specifica invece che come la fattispecie generica contestata; errore di diritto per mancato accertamento del dolo specifico richiesto per la falsificazione; vizio di motivazione perché la Corte avrebbe descritto l'elemento soggettivo nei termini del dolo generico e non in quelli richiesti dalla fattispecie della falsificazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente qualificato il fatto come bancarotta fraudolenta documentale "generica" ex art. 216 legge fall., in quanto nel 2012 vi erano numerose mancanze e discrepanze contabili che rendevano impossibile la ricostruzione delle posizioni creditorie; la Corte territoriale ha accertato omissioni di annotazioni rilevanti e annotazioni originarie non rispondenti al vero, non interventi manipolativi su una contabilità definitivamente formata. È stato precisato che la fattispecie generica può essere integrata anche da annotazioni originarie false (falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità) e richiede il dolo generico. Per questi motivi i motivi di ricorso sono infondati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
Richiamati in relazione al principio di correlazione tra imputazione e decisione: il ricorso sosteneva violazione del principio, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse difformità sostanziale fra la contestazione e la qualificazione del fatto operata in sentenza
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha interpretato che la seconda ipotesi (annotazioni originarie false o omesse) è integrata dalle omissioni e dalle annotazioni non rispondenti al vero rilevate nel caso, e richiede dolo generico
Legge fallimentare
Richiamati nei motivi di ricorso relativi a applicazione della norma e motivazione; la Corte ha valutato correttamente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie richiamata
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321
Sostiene che la condotta di falsificazione delle scritture contabili può essere materiale o ideologica e che l'annotazione originaria di dati falsi (o l'omessa annotazione di dati veri), se integrano le connotazioni richieste dalla norma, rientrano nella fattispecie della bancarotta documentale generica
Massime di principio
- Distinguere la "prima parte" della bancarotta documentale (manipolazione di scritture già formate) dalla "seconda parte" (annotazioni originarie false o omissioni): la seconda può essere integrata da omissioni o annotazioni originarie false e non richiede un intervento su una contabilità già definitivamente formata
- La qualificazione del fatto operata dal giudice deve essere valutata nella sostanza: non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione una diversa formulazione se la fattispecie sostanziale è la stessa rispetto a quanto contestato
- Per la fattispecie di bancarotta documentale nella sua forma "generica" la giurisprudenza ammette che l'annotazione originaria di dati falsi o l'omessa annotazione di dati veri integri il reato; tale ipotesi richiede il dolo generico, non un dolo specifico
- La prova può essere desunta dalle discrasie e dalle omissioni contabili tali da impedire la ricostruzione delle posizioni creditorie; la difficoltà del curatore a determinare i crediti può essere elemento probatorio rilevante
- In fase difensiva, se si contesta una mancata correlazione tra imputazione e decisione, è essenziale dimostrare che la qualificazione giuridica operata dal giudice comporta una fattispecie sostanzialmente diversa rispetto a quella contestata, non solo una diversa descrizione formale
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente l'addebito delle spese processuali al ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre ricorso quando la qualificazione del fatto è difendibile
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