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Sentenza

Sentenza del 15/10/2018 n. 953 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO TRIBUTARIO - Il sindacato sulla denegata autotutela può riguardare l'illegittimità del rifiuto ma non l'atto impositivo definitivo - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava il diniego dell'Agenzia delle Entrate di esaminare e liquidare una dichiarazione integrativa relativa all'IRAP 2011, contenente una richiesta di rimborso per imposte ritenute non dovute a causa di errori contabili commessi dai propri commercialisti. Sosteneva che fosse ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa e che il diniego di autotutela potesse essere impugnato, non essendovi stata una pronuncia giurisdizionale sul merito della pretesa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il giudizio sul diniego di autotutela può riguardare solo l'illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione rispetto a ragioni di rilevante interesse generale, non la fondatezza dell'atto impositivo ormai definitivo. Le cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 non erano state impugnate nei termini e, pertanto, erano divenute definitive e non più riesaminabili nel merito mediante autotutela o dichiarazione integrativa. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Le cartelle emesse a seguito dei controlli automatizzati, se non impugnate tempestivamente, diventano definitive e non possono più essere contestate nel merito attraverso un'istanza di autotutela o una dichiarazione integrativa.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione 5, n. 7616 del 28 marzo 2018

    In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria.

    Il giudice può verificare se il rifiuto di esercitare l'autotutela sia illegittimo in relazione a un rilevante interesse generale, ma non può riaprire il merito di un atto impositivo divenuto definitivo.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 13378/2016

    Il richiamo alla non applicabilità di determinate decadenze riguarda le decadenze previste in sede amministrativa e non si estende al termine, di natura giurisdizionale, per impugnare un atto impositivo.

Massime di principio

  • L'autotutela tributaria non costituisce un mezzo alternativo per impugnare tardivamente un avviso, una cartella o altro atto impositivo ormai definitivo.
  • Nel giudizio contro il diniego di autotutela si possono contestare i vizi propri del rifiuto e l'eventuale mancata considerazione di un rilevante interesse generale, ma non si può normalmente discutere nuovamente la correttezza della pretesa fiscale originaria.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'atto impositivo determina una decadenza di natura giurisdizionale, distinta dalle decadenze amministrative, e impedisce il riesame del merito tramite dichiarazioni integrative o istanze di autotutela.
  • Una dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per superare la definitività di un atto impositivo non impugnato, soprattutto quando mira a ottenere il rimborso di somme già richieste con atti divenuti incontestabili.
  • Per preservare il diritto di difesa, gli atti impositivi devono essere impugnati entro i termini processuali previsti, anche quando il contribuente ritenga di poter successivamente ricorrere all'autotutela.

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