Cassazione Civile, Ordinanza n. 00279/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da due procedimenti incrociati di verifica dello stato passivo in una procedura fallimentare. In un primo procedimento, un soggetto aveva chiesto l’ammissione al passivo della fallita per un credito derivante, secondo la prospettazione, da prestazioni professionali e da un pegno sulle quote sociali; il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria postergata limitatamente alla garanzia pignoratizia. Un diverso fallimento, che aveva presentato a sua volta domanda tardiva di ammissione al passivo della medesima procedura, aveva impugnato tale ammissione ex art. 98 l. fall.; il Tribunale di Monza aveva ritenuto l’impugnazione ammissibile e fondata, escludendo il credito del soggetto ammesso perché, a suo dire, il credito reale non era della fallita ma di altre società e perché, inoltre, il socio titolare del pegno avrebbe approvato un bilancio che riclassificava gli apporti come versamenti in conto capitale, con effetti abdicativi/rinunciativi. Nel secondo procedimento, era stato invece il fallimento che aveva promosso l’impugnazione ad essere a sua volta ammesso o comunque valutato come creditore tardivo; il Tribunale aveva poi respinto la sua opposizione allo stato passivo ritenendo che i versamenti fossero finanziamenti non ripetibili, che la riclassificazione di bilancio e il voto favorevole del socio pignoratizio integrassero rinuncia al credito, e che la domanda fosse stata tempestiva e il giudizio non sospendibile. In cassazione, il soggetto ammesso al passivo ha censurato la decisione del Tribunale sotto il profilo dell’interesse ad agire e della legittimazione dell’ente fallimentare avversario a impugnare un credito ammesso quando la sua pretesa era ancora sub iudice, deducendo violazione dell’art. 100 c.p.c. e, in subordine, la necessità di sospensione ex art. 295 c.p.c.; il fallimento che aveva visto respinta la propria opposizione ha invece dedotto violazione degli artt. 1236, 1324 e 1362 c.c., travisamento della prova e omessa pronuncia, sostenendo che la riclassificazione di bilancio non poteva valere come remissione del debito e che il Tribunale aveva ampliato indebitamente il thema decidendum. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento che contestava la propria legittimazione ad impugnare il credito ammesso e, per effetto di ciò, ha accolto il primo motivo del ricorso dell’altro soggetto, cassando senza rinvio il decreto di esclusione perché l’impugnazione endofallimentare era inammissibile per difetto sopravvenuto della legittimazione processuale dell’impugnante, una volta definitivamente accertata la sua insussistenza di creditore concorsuale.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile il ricorso con r.g. n. 2885/2024, ha accolto il primo motivo del ricorso con r.g. n. 16707/2023 e ha assorbito i restanti motivi. Conseguentemente ha cassato senza rinvio il decreto del Tribunale di Monza n. 949/23, perché la domanda di impugnazione dello stato passivo era inammissibile. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, ed è stato posto a carico della ricorrente fallimentare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
L’impugnazione dello stato passivo presuppone la qualità di creditore concorsuale; se tale qualità viene definitivamente meno, l’impugnazione non è ammissibile.
art. 99 l. fall.
Richiamato nel secondo ricorso per sostenere la tardività dell’impugnazione, ma il motivo resta assorbito dalla decisione di inammissibilità del ricorso principale collegato.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire/impugnare del creditore tardivo sorge dalla proposizione della domanda e permane sino all’accertamento definitivo dell’insussistenza del diritto al concorso, salvo soddisfazione in riparto.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è invocabile per evitare interferenze e possibili contrasto di giudicati tra giudizi connessi sulla verifica del credito e sull’impugnazione dello stato passivo.
art. 1236 c.c.
Richiamato per contestare la qualificazione in termini di remissione/rinuncia del credito derivante dalla riclassificazione di bilancio.
art. 1324 c.c.
Richiamato quale norma di rinvio ai canoni di interpretazione degli atti unilaterali, compresa l’asserita rinuncia al credito.
art. 1362 c.c.
Richiamato per censurare l’interpretazione del comportamento e del bilancio come rinuncia tacita al credito.
art. 115 c.p.c.
Invocato per sostenere un travisamento della prova documentale; la Corte ribadisce che tale censura non può tradursi in una nuova valutazione del contenuto della prova.
art. 382, u.c., c.p.c.
Applicato per la cassazione senza rinvio del decreto, una volta accertata l’inammissibilità originaria dell’impugnazione endofallimentare.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell’impugnante.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione dello stato passivo, la legittimazione del creditore tardivo a impugnare l’ammissione di un altro credito sussiste finché la sua domanda di ammissione non sia stata definitivamente respinta: il solo fatto che la domanda sia sub iudice è sufficiente a fondare l’interesse all’impugnazione.
- Se il creditore che impugna non risulta più, in via definitiva, titolare di un credito concorsuale, l’impugnazione da lui proposta diventa inammissibile e ciò travolge il provvedimento che aveva dato ingresso alla sua contestazione.
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione del negozio non consente in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio: occorre specificare quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.
- Il travisamento della prova, quando non si risolva in un vero errore di fatto revocatorio o in una censura ammissibile ex art. 360 c.p.c., non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del contenuto dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
- L’omessa pronuncia è configurabile solo su domande o eccezioni ritualmente ammissibili; se il tema nuovo ampliava indebitamente il perimetro della domanda originaria, il vizio non è configurabile in cassazione.
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