Corte di giustizia, Sentenza C-457/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 marzo 2024. — Commissione europea contro Repubblica di Slovenia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Mancata trasposizione e comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità – Criteri per stabilire l’importo della sanzione – Parziale rinuncia agli atti. — Causa C-457/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accertato che la Slovenia non aveva trasposto né comunicato le misure di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 entro il termine fissato nel parere motivato, respingendo le giustificazioni tratte da difficoltà legislative interne e da circostanze impreviste. Ha poi ritenuto applicabile l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e, pur prendendo atto del successivo recepimento tardivo che ha reso inutile la penalità giornaliera, ha condannato lo Stato membro al pagamento di una somma forfettaria di EUR 800000. La Corte ha inoltre posto le spese a carico della Slovenia, tenendo conto del fatto che la rinuncia parziale della Commissione era conseguenza del comportamento tardivo dello Stato membro.
Inadempimento della Slovenia per mancata trasposizione e comunicazione della direttiva (UE) 2018/1972 entro il termine: condanna a somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE e criteri di quantificazione della sanzione.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire, in primo luogo, se la Slovenia sia venuta meno agli obblighi di recepimento e notifica previsti dall’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; in secondo luogo, se sussistano i presupposti per irrogare una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; infine, quale sia l’importo adeguato della sanzione, tenuto conto di gravità, durata e capacità finanziaria, nonché della parziale rinuncia della Commissione alla domanda di penalità dopo il recepimento tardivo.
Principio di diritto
Se, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, uno Stato membro non ha adottato e comunicato le misure necessarie per trasporre una direttiva adottata secondo la procedura legislativa ordinaria, la Corte può dichiararne l’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE e condannarlo, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una somma forfettaria. Ai fini della quantificazione, la durata dell’infrazione si calcola, in linea di principio, dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fino alla cessazione effettiva dell’inadempimento; non rilevano le difficoltà interne o costituzionali dello Stato membro né la sola cooperazione con la Commissione. Nel caso di specie, considerata la totale assenza di notifica al termine del parere motivato, la rilevanza sistemica della direttiva sulle comunicazioni elettroniche e la lunga durata dell’inadempimento, la Slovenia è stata condannata a una somma forfettaria di EUR 800000; la domanda di penalità è divenuta invece priva di oggetto dopo il tardivo recepimento.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
- Regolamento di procedura della Corte, articoli 138 e 141
- Comunicazione 2011/C 12/01 della Commissione
- Comunicazione SEC(2005) 1658 della Commissione
- Comunicazione 2019/C 70/01 della Commissione
- Comunicazione 2022/C 74/02 della Commissione
Mancata trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972 da parte della Repubblica di Slovenia
La causa è un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Slovenia ai sensi degli articoli 258 TFUE e 260, paragrafo 3, TFUE. Oggetto del contendere è il mancato recepimento, nel termine previsto, della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Fatti e svolgimento del procedimento
La Commissione ha contestato alla Slovenia di non aver adottato, entro il 21 dicembre 2020, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di non averle comunicate. Dopo la lettera di messa in mora del 4 febbraio 2021 e il parere motivato del 23 settembre 2021, le autorità slovene hanno più volte segnalato ritardi dovuti a incidenti nel procedimento legislativo interno, a un cambio di legislatura e alla richiesta di referendum consultivo. La legge di recepimento è stata infine adottata il 28 settembre 2022 ed è entrata in vigore il 10 novembre 2022. Successivamente, con atto del 20 giugno 2023, la Commissione ha preso atto del completamento del recepimento e ha rinunciato alla domanda di penalità, mantenendo la richiesta di somma forfettaria.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 258 TFUE, base del ricorso per inadempimento;
- l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, relativo alla possibilità di chiedere una sanzione pecuniaria per mancata comunicazione delle misure di recepimento;
- l’articolo 288, terzo comma, TFUE, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per l’attuazione delle direttive;
- l’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, che fissava al 21 dicembre 2020 il termine di recepimento;
- gli articoli 138 e 141 del regolamento di procedura della Corte, ai fini delle spese;
- le comunicazioni della Commissione del 2005, 2011, 2019 e 2022 sui criteri di calcolo delle sanzioni pecuniarie.
Accertamento dell’inadempimento
La Corte ribadisce la giurisprudenza costante secondo cui l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, senza tener conto dei mutamenti successivi. Alla data del 23 febbraio 2022 la Slovenia non aveva ancora adottato né comunicato alcuna misura di recepimento della direttiva.
La Corte respinge gli argomenti difensivi fondati su:
- un incidente nel procedimento legislativo interno;
- il cambio di legislatura;
- la richiesta di referendum consultivo;
- la cooperazione leale con la Commissione.
Tali circostanze interne non possono giustificare il mancato recepimento, poiché prassi o situazioni dell’ordinamento interno non possono prevalere sugli obblighi e sui termini imposti dal diritto dell’Unione.
Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
Poiché l’inadempimento consiste nella mancata comunicazione delle misure di trasposizione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa ordinaria, esso rientra nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
Penalità giornaliera
La Commissione ha ritirato la domanda di penalità dopo aver preso atto del recepimento completo intervenuto il 10 novembre 2022. La Corte, quindi, non si pronuncia più su questo capo della domanda.
Somma forfettaria
La Corte conferma che, anche in presenza di successivo recepimento, può essere irrogata una somma forfettaria per sanzionare la persistente lesione dell’effettività del diritto dell’Unione e prevenire future infrazioni analoghe.
Nel valutare l’importo, la Corte considera:
- la gravità dell’infrazione, sempre elevata quando manca totalmente la comunicazione delle misure di recepimento;
- la durata dell’infrazione, calcolata dal 22 dicembre 2020 all’11 novembre 2022, per un totale di 688 giorni;
- la capacità finanziaria dello Stato membro, valutata sulla base del PIL.
La Corte riconosce che la direttiva 2018/1972 è l’atto legislativo principale nel settore delle comunicazioni elettroniche e che il suo mancato recepimento incide sia sul funzionamento del mercato interno sia sui diritti degli utenti finali e sulla prevedibilità regolatoria per le imprese. Pur tenendo conto della cooperazione della Slovenia e delle circostanze eccezionali legate alla pandemia di COVID-19, la Corte ritiene necessaria una sanzione deterrente.
La Corte non segue integralmente il metodo della Commissione sul fattore "n" e sul coefficiente di adeguamento legato al peso istituzionale dello Stato membro, richiamando la propria giurisprudenza recente. In esercizio del proprio potere discrezionale, fissa la somma forfettaria in EUR 800000, inferiore alla proposta della Commissione.
Spese
La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione. La Corte giustifica tale soluzione osservando che la rinuncia parziale della Commissione è stata provocata dal comportamento tardivo dello Stato membro, che ha recepito la direttiva solo dopo la proposizione del ricorso.
Dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 per non aver adottato e comunicato tempestivamente le misure di recepimento. La condanna al pagamento della penalità è assorbita dalla rinuncia della Commissione, mentre viene imposta una somma forfettaria di EUR 800000 e la condanna alle spese a carico della Slovenia.
Principi affermati
Il mancato recepimento e la mancata notifica delle misure di trasposizione di una direttiva entro il termine fissato nel parere motivato integrano un inadempimento sanzionabile anche con somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Le difficoltà interne del procedimento legislativo non giustificano il ritardo, e la successiva trasposizione non elimina l’interesse a una sanzione, quando l’infrazione ha compromesso per un lungo periodo la piena effettività del diritto dell’Unione.
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