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Sentenza

Sentenza n. 5273/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento, previa sospensione cautelare della determina n. 3731/2025 del 30 dicembre 2025, che ha prorogato di un anno le concessioni dei pittori esistenti (all.2). nonchè per dichiarare l'obbligo di concludere il procedimento sull'istanza di concessione temporanea presentata in data 16 gennaio 2026 (all.1);

Giustizia amministrativa202602624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di Roma Capitale che ha prorogato di dodici mesi, fino al 28 febbraio 2027, le concessioni degli artisti vincitori della precedente gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la proroga delle concessioni, successiva a un’analoga proroga già disposta per il periodo dal 28 febbraio 2025 al 28 febbraio 2026, deducendo l’illegittimità dell’atto per insufficiente motivazione. In particolare, ha contestato che l’amministrazione non avesse adeguatamente giustificato il mancato avvio della nuova procedura selettiva. Nell’ambito del secondo motivo ha inoltre formulato una domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza del 16 gennaio 2026 volta al rilascio di una concessione temporanea o provvisoria a suo favore. Il ricorso era stato notificato soltanto a uno degli artisti vincitori della precedente gara, benché fossero presenti altri controinteressati.

La decisione

Il TAR ha definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la sola domanda di annullamento, nonostante la rinuncia del ricorrente alla domanda cautelare. Ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso contro la proroga e, per tale ragione, ha escluso la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati. Le censure relative alla motivazione, considerate accorpabili, sono state respinte: la determina esponeva che la nuova procedura selettiva non era stata bandita nei termini a causa del contenzioso instaurato sulla precedente procedura e delle interlocuzioni tra il dipartimento competente e i Municipi per individuare le aree idonee, attività destinata a concludersi con una delibera di Giunta. Secondo il TAR, tale motivazione non presentava elementi di incongruità. Il Collegio ha tuttavia osservato che, alla luce degli adempimenti indicati, un’ulteriore proroga non sarebbe allo stato giustificata. La domanda di annullamento è stata quindi rigettata. Quanto alla domanda relativa al silenzio sull’istanza di concessione temporanea, venuta meno la connessione con la domanda di annullamento, il rito è stato convertito nel rito speciale e la trattazione è stata rinviata alla prima camera di consiglio utile, nel rispetto dei termini dell’art. 87 c.p.a. Le spese relative alla domanda di annullamento sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, anche limitatamente a una domanda, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 87 c.p.a.

    Disciplina i termini del rito camerale speciale applicabile alla domanda relativa all’illegittimità del silenzio dell’amministrazione.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento può essere definita con sentenza in forma semplificata anche parzialmente, separandola da una distinta domanda relativa al silenzio della pubblica amministrazione.
  • La proroga temporanea di concessioni in attesa dell’espletamento di una nuova procedura selettiva è adeguatamente motivata quando l’amministrazione indica le ragioni concrete del ritardo, quali il contenzioso pendente e gli adempimenti organizzativi necessari all’individuazione delle aree disponibili.
  • L’assenza di incongruità nella motivazione dell’atto di proroga consente il rigetto della domanda di annullamento, anche se il giudice può rilevare che gli stessi adempimenti non giustificherebbero un’ulteriore proroga oltre quella esaminata.
  • Quando una domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio perde la connessione processuale con la domanda di annullamento definita separatamente, il giudice può convertire il rito e fissarne la trattazione secondo il rito speciale previsto per il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoDecisione e riti specialiTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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