Sentenza n. 3026/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dimed S.r.l. in data 8/11/2023, per l’annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0137118 del 10.07.2023, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile 2020” (allegato 1); b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 114247 del 09.06.2023 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile 2020. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2020 e successivi atti di chiusura del procedimento e recupero del saldo amministrativo-contabile
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di un centro di radiologia accreditato con il SSN, ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL, a fronte di un fatturato prodotto e trasmesso pari a euro 662.591,92, ha ritenuto liquidabile soltanto l’importo di euro 642.900,99, qualificando come non liquidabile la somma di euro 19.690,93. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche la nota di chiusura del procedimento amministrativo finalizzato al recupero del saldo contabile 2020 e la comunicazione di avvio del procedimento. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione ordinaria. La società, nelle more, ha aderito a tale eccezione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui le controversie sulla regressione tariffaria riguardano la debenza dei corrispettivi e non l’esercizio di poteri autoritativi di programmazione sanitaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia non riguardava la determinazione del tetto di spesa, la rettifica della capacità operativa massima, la ripartizione della spesa tra attività assistenziali o, più in generale, l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria. Le censure investivano invece le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria, nonché il recupero delle somme ritenute non dovute dall’ASL, quindi profili meramente patrimoniali del rapporto contrattuale tra azienda sanitaria e struttura accreditata. In tale ambito l’ASL agisce mediante atti paritetici e privatistici, diretti a determinare o recuperare il corrispettivo dovuto, e il giudice ordinario può accertare le singole voci costitutive del credito. Il giudice amministrativo può considerare gli atti di programmazione sanitaria a monte soltanto come fatti, senza sindacarne la legittimità. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate, in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
«quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di concessione di pubblico servizio non comprende le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell’udienza straordinaria di smaltimento mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate relative esclusivamente alla debenza, liquidazione o recupero dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni sanitarie, compresa l’applicazione della regressione tariffaria, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando non investono l’esercizio di poteri autoritativi di programmazione sanitaria.
- Rientrano invece nella giurisdizione amministrativa le controversie che contestano direttamente la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima, la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali o altri atti autoritativi di programmazione sanitaria; la questione patrimoniale è in tal caso conseguenziale allo scrutinio del potere pubblico.
- Gli atti con cui l’azienda sanitaria applica i criteri di regressione tariffaria o procede al recupero di somme ritenute non dovute, senza esercitare discrezionalità autoritativa sul rapporto concessorio, sono atti paritetici e privatistici, riconducibili all’attuazione dell’accordo contrattuale.
- Nel giudizio avente a oggetto la regressione tariffaria, il giudice ordinario può accertare direttamente le singole voci costitutive del credito della struttura privata accreditata; gli atti di programmazione sanitaria a monte sono considerati come meri fatti, senza necessità di valutarne la legittimità.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
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