Corte di giustizia, Sentenza C-163/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018. — Christian Louboutin e Christian Louboutin Sas contro van Haren Schoenen BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lRechtbank Den Haag. — Rinvio pregiudiziale – Marchi – Impedimenti assoluti alla registrazione o motivi di nullità – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto – Nozione di “forma” – Colore – Posizione su una parte del prodotto – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub iii). — Causa C-163/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, ha chiarito l’ambito della nozione di "forma" ai fini del divieto di registrazione dei marchi costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto. Ha escluso che un marchio consistente nel colore rosso applicato alla suola di una scarpa con tacco alto possa essere qualificato come segno costituito esclusivamente dalla forma. Ne consegue che il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE non si applica a un segno di questo tipo.
Marchi: un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto non rientra nel divieto di registrazione per i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto.
La questione giuridica
Se la nozione di "forma" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto oppure comprenda anche altre caratteristiche non tridimensionali, come il colore apposto su una parte specifica del prodotto, e quindi se un segno come il rosso applicato sulla suola di una scarpa sia esclusivamente costituito dalla forma.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto non è un segno costituito esclusivamente dalla "forma" del prodotto. La nozione di forma, intesa come insieme di linee o contorni che delimitano il prodotto nello spazio, non comprende un colore in sé né, quando il marchio tutela principalmente l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto, ricade nel divieto riservato ai segni esclusivamente formali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/95/CE
- Articolo 2 della direttiva 2008/95/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE
- Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli)
- Articolo 2.1 della Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale
Marchio di colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal rechtbank Den Haag nell’ambito di una controversia per contraffazione tra Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS, da un lato, e Van Haren Schoenen BV, dall’altro. La questione centrale concerneva la portata del divieto, previsto dalla direttiva 2008/95/CE, per i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto.
Fatti e procedimento principale
Christian Louboutin aveva registrato un marchio Benelux descritto come il colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa, limitato successivamente alle calzature con tacco alto. Van Haren aveva commercializzato scarpe con tacco alto con suola rossa e, nel procedimento principale, aveva eccepito la nullità del marchio sostenendo che si trattasse in realtà di un marchio figurativo bidimensionale, ossia una superficie rossa.
Il giudice del rinvio ha ritenuto, invece, che il colore rosso fosse inscindibilmente connesso alla suola della scarpa e che il marchio non potesse essere ridotto a un semplice segno bidimensionale. Ha inoltre osservato che, per i consumatori, il segno era percepito come indicatore d’origine e che la suola rossa dava un valore sostanziale al prodotto.
Questione pregiudiziale
Il rechtbank Den Haag ha chiesto se la nozione di "forma" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE debba essere limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto, come contorni, dimensioni e volume, oppure se comprenda anche altre caratteristiche non tridimensionali, come il colore.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE, che ammette come marchi i segni riproducibili graficamente idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della stessa direttiva, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- l’articolo 2.1 della Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale, rilevante nel procedimento nazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2008/95/CE non definisce la nozione di "forma" e che, secondo il significato abituale del termine e il contesto del diritto dei marchi, essa designa un insieme di linee o contorni che delimitano il prodotto nello spazio.
Ne deriva che:
- un colore in sé, privo di delimitazione spaziale, non può costituire una forma;
- il fatto che un colore sia applicato su una parte specifica del prodotto non trasforma automaticamente il segno in una forma;
- nel caso di specie, la registrazione non mirava a proteggere una particolare forma della suola, poiché la descrizione del marchio precisava che il contorno della scarpa non faceva parte del marchio ma serviva soltanto a evidenziare la posizione del colore;
- l’oggetto principale della tutela era un colore identificato da un codice internazionale, e pertanto il segno non poteva considerarsi costituito esclusivamente dalla forma.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto non è costituito esclusivamente dalla forma. Il divieto di registrazione per i segni costituiti esclusivamente dalla forma non si applica, dunque, a un marchio del tipo oggetto del procedimento principale.
Principio affermato
La nozione di "forma" ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE riguarda le caratteristiche tridimensionali che delimitano il prodotto nello spazio e non include un colore applicato su una parte del prodotto quando la tutela richiesta riguarda essenzialmente quel colore e non la forma del bene.
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