Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-650/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018. — A/S Bevola e Jens W. Trock ApS contro Skatteministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Libertà di stabilimento – Società residente – Utile imponibile – Sgravio fiscale – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti – Autorizzazione – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti – Esclusione – Eccezione – Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale. — Causa C-650/16

Giurisprudenza europea62016CJ0650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la normativa danese che esclude, in linea di principio, la deducibilità delle perdite delle stabili organizzazioni estere, salvo adesione al consolidato fiscale internazionale. Ha ritenuto che tale differenza di trattamento costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento quando le perdite della succursale estera sono definitive. La restrizione può essere giustificata, in generale, da ripartizione del potere impositivo, coerenza del sistema e prevenzione della doppia deduzione, ma non quando le perdite non sono più recuperabili nello Stato estero. In questa ipotesi, la deduzione deve essere consentita se il giudice nazionale accerta la definitività delle perdite.

Libertà di stabilimento e deducibilità delle perdite definitive di una stabile organizzazione non residente in presenza di un regime opzionale di consolidato fiscale internazionale

La questione giuridica

Se l’articolo 49 TFUE osti a una normativa danese che consente la deduzione delle perdite delle stabili organizzazioni residenti ma la esclude per quelle situate in altri Stati membri, anche quando tali perdite siano definitive nello Stato della stabile organizzazione, salvo che il gruppo abbia scelto il consolidato fiscale internazionale previsto dal diritto nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale che vieta a una società residente, non avvalsa del regime di consolidato fiscale internazionale, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite definitive subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, quando la società abbia esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite nello Stato della stabile organizzazione e non percepisca più ricavi da essa; in tal caso, il rischio di doppia deduzione non sussiste e la restrizione eccede quanto necessario, fermo restando l’onere per il giudice nazionale di verificare la definitività delle perdite.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 2, della legge danese relativa all’imposta sulle società
  • Articolo 31 della legge danese relativa all’imposta sulle società
  • Articolo 31 A della legge danese relativa all’imposta sulle società

Deducibilità delle perdite definitive di una stabile organizzazione estera e libertà di stabilimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) in materia di imposta sulle società. La Corte è stata chiamata a stabilire se l’articolo 49 TFUE osti a una disciplina nazionale che consente la deduzione delle perdite di stabili organizzazioni residenti ma la nega, in via ordinaria, per le stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, salvo opzione per un consolidato fiscale internazionale.

Fatti e procedimento principale

La Bevola, società danese del gruppo Jens W. Trock, aveva una succursale in Finlandia chiusa nel 2009. La società sosteneva che le perdite della succursale, per circa 2,8 milioni di DKK, non erano state né potevano essere dedotte in Finlandia dopo la chiusura e chiedeva di portarle in deduzione in Danimarca per il periodo d’imposta 2009.

L’amministrazione fiscale danese respingeva la richiesta sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge danese relativa all’imposta sulle società, che esclude dal reddito imponibile entrate e spese relative a stabili organizzazioni situate all’estero, salvo le deroghe previste, tra cui l’opzione per il consolidato fiscale internazionale di cui all’articolo 31 A.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 2, della legge danese relativa all’imposta sulle società, che esclude dal reddito imponibile le voci relative a stabili organizzazioni o immobili situati all’estero, salvo eccezioni;
  • l’articolo 31, che disciplina il consolidato fiscale nazionale;
  • l’articolo 31 A, che consente alla capogruppo di optare per un consolidato fiscale internazionale esteso anche a società, stabili organizzazioni e immobili esteri, con vincolo di durata di regola decennale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava se l’articolo 49 TFUE osti a un sistema in cui:

  • le perdite delle succursali nazionali sono deducibili;
  • le perdite delle succursali situate in altri Stati membri non lo sono;
  • ciò vale anche in situazioni assimilabili a quelle considerate nella sentenza Marks & Spencer, salvo che il gruppo abbia scelto il consolidato fiscale internazionale.

Ragionamento della Corte: restrizione alla libertà di stabilimento

La Corte afferma che la normativa danese introduce una differenza di trattamento tra società residenti con stabile organizzazione in Danimarca e società residenti con stabile organizzazione in un altro Stato membro. Tale differenza può dissuadere dall’esercizio della libertà di stabilimento mediante succursali estere e costituisce dunque, in linea di principio, una restrizione all’articolo 49 TFUE.

La Corte precisa però che la comparabilità delle situazioni va valutata alla luce dell’obiettivo della normativa fiscale nazionale, che nel caso di specie mira a prevenire la doppia imposizione degli utili e, simmetricamente, la doppia deduzione delle perdite, garantendo l’adeguamento dell’imposizione alla capacità contributiva della società.

Giustificazioni invocate dalla Danimarca

La Corte riconosce che la restrizione può essere giustificata da tre esigenze di interesse generale:

  • mantenimento di una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra Stati membri;
  • coerenza del regime fiscale danese;
  • prevenzione del rischio di doppio utilizzo delle perdite.

La Corte osserva che il regime opzionale di consolidato fiscale internazionale consente in effetti la deduzione, ma è soggetto a vincoli significativi, tra cui l’imponibilità in Danimarca dell’insieme dei redditi del gruppo e un vincolo di durata di dieci anni. Queste condizioni impediscono che il contribuente scelga liberamente, anno per anno, il luogo di imputazione delle perdite, preservando così la simmetria tra tassazione degli utili e deduzione delle perdite.

Limite della giustificazione: perdite definitive

La Corte però distingue l’ipotesi generale da quella in cui le perdite della stabile organizzazione estera siano "definitive". Quando la società ha esaurito tutte le possibilità di deduzione nello Stato della stabile organizzazione e non percepisce più ricavi da essa, non esiste più alcun rischio di doppia deduzione.

In questa ipotesi, negare la deduzione in Danimarca eccede quanto necessario per perseguire gli obiettivi invocati. Al contrario, consentire la deduzione realizza meglio il collegamento tra capacità contributiva e imposizione effettiva.

Richiamo a Marks & Spencer e precisazione del criterio di definitività

La Corte richiama la sentenza Marks & Spencer e la successiva giurisprudenza Commissione/Regno Unito per chiarire che la definitività delle perdite sussiste solo se:

  • nello Stato della stabile organizzazione non vi sono più possibilità di utilizzo fiscale delle perdite pregresse;
  • la società ha cessato di percepire ricavi dalla stabile organizzazione, così che non è più possibile compensare tali perdite con utili futuri nello Stato estero.

Tale verifica spetta al giudice nazionale nel caso della succursale finlandese della Bevola.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale che esclude la deduzione delle perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, quando tali perdite sono definitive e la società residente non ha optato per il consolidato fiscale internazionale, a condizione che il giudice del rinvio accerti la definitività delle perdite secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte.

Principio affermato

La libertà di stabilimento impone di consentire, in presenza di perdite definitive di una stabile organizzazione estera, la deduzione nel Paese di residenza della società, poiché in tale situazione non sussiste più il rischio di doppia deduzione e il diniego assoluto della deduzione risulterebbe sproporzionato.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoimposta sulle societàperdite fiscali definitivestabili organizzazioniconsolidato fiscale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.