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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-421/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018. — Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni. — Causa C-421/17

Giurisprudenza europea62017CJ0421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il trattamento IVA del trasferimento di un immobile effettuato da una società per azioni a favore del proprio azionista come corrispettivo per il riacquisto delle azioni in vista del loro ritiro. Ha ritenuto che il trasferimento immobiliare, se destinato all'attività economica della società, costituisca una cessione di beni a titolo oneroso imponibile. La mera circostanza che l'operazione avvenga nell'ambito di una ristrutturazione societaria o di un ritiro di azioni non esclude l'applicazione dell'IVA. La Corte ha inoltre distinto tale trasferimento dalla sola operazione di acquisto/detenzione di azioni, che non è attività economica ai fini della direttiva IVA.

IVA e trasferimento di immobile a un azionista come corrispettivo per il riacquisto/ritiro di azioni: quando l'operazione costituisce una cessione di beni a titolo oneroso imponibile

La questione giuridica

Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che il trasferimento di un immobile da una società per azioni a un azionista, effettuato come corrispettivo per il riacquisto da parte della società delle azioni detenute da tale azionista nell'ambito di una procedura di ritiro prevista dal diritto nazionale, costituisca una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'IVA.

Principio di diritto

Il trasferimento di un immobile da una società per azioni a un azionista, eseguito come corrispettivo per il riacquisto delle azioni di quest'ultimo nell'ambito di un meccanismo di ritiro previsto dal diritto nazionale, costituisce in linea di principio una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA; esso è quindi imponibile se l'immobile è destinato all'attività economica della società. La Corte distingue tale trasferimento dall'operazione societaria di riacquisto/ritiro delle azioni, che non integra di per sé un'attività economica ai fini IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 12, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e j), direttiva 2006/112/CE

Trasferimento di immobile a corrispettivo del ritiro di azioni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA. La Corte è stata chiamata a stabilire se la cessione di un immobile da una società per azioni al proprio azionista, quale corrispettivo per il riacquisto delle azioni nell'ambito di un meccanismo di ritiro previsto dal diritto nazionale, rientri nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

La Polfarmex Spółka Akcyjna, società attiva nel settore farmaceutico e soggetto passivo IVA, intendeva ristrutturare il capitale sociale mediante il riacquisto di azioni detenute da una società a responsabilità limitata. Il corrispettivo per il ritiro delle azioni sarebbe consistito nel trasferimento della proprietà di alcuni terreni, edifici e relative attrezzature. L'amministrazione fiscale polacca aveva ritenuto che il trasferimento immobiliare fosse una cessione di beni a titolo oneroso soggetta a IVA.

La società aveva contestato tale impostazione sostenendo che l'operazione costituisse un'unica operazione complessa, non imponibile, perché il ritiro delle azioni e il trasferimento dei beni sarebbero inscindibili. Il giudice di primo grado aveva accolto questa tesi, ma il Ministro delle Finanze aveva proposto ricorso in cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama principalmente:

  • l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le cessioni di beni a titolo oneroso;
  • l'articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e attività economica;
  • l'articolo 14, paragrafo 1, sulla nozione di cessione di beni;
  • l'articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e j), sulle esenzioni per talune operazioni finanziarie e cessioni di fabbricati;
  • gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, relativi ad alcune cessioni occasionali di fabbricati o terreni edificabili.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che una cessione è imponibile solo se comporta il trasferimento di un bene dietro corrispettivo, nell'ambito di un rapporto giuridico in cui vi è scambio di prestazioni reciproche. Nel caso concreto, tra Polfarmex e l'azionista esiste un rapporto sinallagmatico: la società trasferisce l'immobile e riceve in cambio le azioni oggetto di riacquisto.

La Corte respinge l'idea che si tratti di un'unica operazione complessa ai fini IVA. Le due operazioni devono essere distinte, perché l'acquisto/ritiro delle azioni e il trasferimento del bene immobile sono prestazioni reciproche tra le parti, in cui ciascuna assume al tempo stesso il ruolo di fornitore e beneficiario.

Quanto al requisito dell'attività economica, la Corte precisa che il trasferimento immobiliare è imponibile solo se il bene è destinato all'attività economica della società. In tal caso, il fatto che l'operazione sia collegata a una ristrutturazione societaria non basta a escludere l'IVA.

La Corte aggiunge che l'eventuale esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), relativa ai fabbricati diversi da quelli di nuova costruzione, non è stata oggetto della questione e dovrà essere verificata, se del caso, dal giudice nazionale. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui il mero acquisto e la mera detenzione di azioni non costituiscono attività economica, sicché l'operazione di ritiro delle azioni non è, di per sé, una prestazione imponibile.

Decisione

La Corte risponde che il trasferimento dell'immobile da una società per azioni a un azionista, effettuato come corrispettivo per il riacquisto delle azioni nell'ambito di un meccanismo di ritiro previsto dalla legge nazionale, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'IVA, purché l'immobile sia destinato all'attività economica della società.

Principio affermato

Ai fini dell'IVA, il trasferimento di un bene immobile effettuato come contropartita del riacquisto di azioni è un'operazione imponibile se sussiste un rapporto sinallagmatico di scambio e se il bene è utilizzato nell'attività economica del soggetto passivo; la natura societaria dell'operazione e il collegamento con il ritiro delle azioni non escludono, di per sé, l'applicazione dell'imposta.

Come è indicizzato

Materieivacessioni di benioperazioni societarieesenzioni ivaimmobili

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