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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-665/16

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018. — Minister Finansów contro Gmina Wrocław. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Articolo 14, paragrafo 1 – Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario – Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) – Trasmissione all’erario, dietro pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della costruzione di una strada nazionale – Nozione di “indennità” – Operazione soggetta ad IVA. — Causa C-665/16

Giurisprudenza europea62016CJ0665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’espropriazione ex lege di un immobile comunale in favore dell’erario, con indennità, rientra nella nozione di cessione di beni imponibile ai fini IVA. L’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA opera come lex specialis e richiede solo il trasferimento giuridico della proprietà, l’espropriazione e il pagamento di un’indennità. È irrilevante che il bene continui a essere gestito dal comune o che l’indennità sia corrisposta con un mero trasferimento contabile interno, se il versamento è effettivo.

IVA e espropriazione di immobili comunali: il trasferimento ex lege della proprietà all’erario, con indennità, integra una cessione di beni imponibile anche se la gestione del bene resta in capo al comune e l’indennità è regolata contabilmente all’interno del medesimo bilancio.

La questione giuridica

Se il trasferimento, previsto dalla legge, della proprietà di immobili del comune all’erario, dietro pagamento di un’indennità, costituisca un’operazione imponibile ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA, anche quando gli immobili continuino a essere gestiti dal sindaco del comune, che rappresenta contemporaneamente l’erario, e anche quando l’indennità sia corrisposta solo tramite un movimento contabile interno; e se, per la risposta, sia rilevante la natura reale o meramente interna del pagamento dell’indennità.

Principio di diritto

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che è soggetto a IVA il trasferimento, disposto ex lege, della proprietà di un immobile appartenente a un soggetto passivo e trasferito all’erario a seguito di espropriazione, quando sia previsto il pagamento di un’indennità effettivamente dovuta; ai fini di tale disposizione speciale non è necessario verificare un trasferimento del potere economico sul bene in senso sostanziale, né rileva che l’indennità sia regolata mediante scrittura contabile interna, purché il pagamento avvenga realmente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2006/112/CE

Espropriazione di immobile comunale e IVA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa polacca) in una controversia tra il Minister Finansów e la Gmina Wrocław. Il problema è l’assoggettamento a IVA del trasferimento, previsto dalla legge, della proprietà di immobili del comune all’erario per la costruzione di una strada nazionale.

Fatti e procedimento principale

Il comune di Wrocław, qualificato come soggetto passivo IVA, era proprietario di alcuni immobili. In forza di una decisione dell’autorità competente, la proprietà è stata trasferita all’erario ai fini della costruzione di una strada nazionale, con separata determinazione dell’indennità dovuta al comune. Il Ministro delle Finanze ha ritenuto l’operazione imponibile, sostenendo che il comune fosse il soggetto passivo e che dovesse emettere fattura, mentre il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza di una cessione imponibile perché cedente e cessionario coincidevano fiscalmente.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se il trasferimento ex lege della proprietà di immobili comunali all’erario, accompagnato da indennità, costituisse un’operazione imponibile ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, anche quando:

  • gli immobili restano gestiti dal sindaco del comune, che rappresenta anche l’erario;
  • l’indennità è versata solo tramite un trasferimento contabile interno nel bilancio comunale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, che definisce in via generale la cessione di beni come trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario;
  • l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), che considera cessione di beni il trasferimento della proprietà, accompagnato da indennità, in forza di espropriazione;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, sugli enti pubblici che agiscono come pubbliche autorità.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), è una disposizione speciale rispetto al paragrafo 1 dello stesso articolo. Ne deriva che per ricadere nella sua sfera non è necessario dimostrare anche il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario in senso economico: basta il trasferimento giuridico della proprietà, purché ricorrano le altre condizioni della norma.

La Corte individua tre condizioni cumulative per applicare l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a):

  • trasferimento del diritto di proprietà;
  • trasferimento in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o a norma di legge;
  • pagamento di un’indennità.

Quanto al carattere oneroso, la Corte precisa che la nozione di «indennità» dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), non coincide necessariamente, nei suoi elementi costitutivi, con la nozione generale di operazione «a titolo oneroso» dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a). È però decisivo che l’indennità sia effettivamente dovuta e collegata direttamente al trasferimento della proprietà. Pertanto, il fatto che il pagamento avvenga mediante una compensazione o un movimento contabile interno non esclude la soggezione a IVA, se il versamento è reale.

La Corte precisa inoltre che l’eventuale continuità materiale della gestione del bene in capo al comune e la coincidenza tra la persona che rappresenta il comune e quella che rappresenta l’erario non incidono sulla qualificazione giuridica dell’operazione, sempre che il trasferimento di proprietà e l’indennità sussistano effettivamente. Le questioni relative alla qualità di soggetto passivo o all’agire in quanto pubblica autorità restano affidate alla verifica del giudice nazionale, ma non impediscono, nel caso concreto, l’applicazione della norma speciale.

Decisione

La Corte risponde che il trasferimento della proprietà di un immobile appartenente a un soggetto passivo IVA, a favore dell’erario di uno Stato membro, eseguito ex lege e dietro pagamento di un’indennità, costituisce un’operazione soggetta a IVA anche se la stessa persona rappresenta sia l’amministrazione espropriante sia il comune espropriato, e anche se il bene continua a essere gestito dal comune e l’indennità è corrisposta tramite un trasferimento contabile interno.

Principio affermato

L’espropriazione con trasferimento formale della proprietà e pagamento di indennità integra, di per sé, una cessione di beni imponibile ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA; non è richiesto un ulteriore trasferimento del potere economico sul bene, né è decisiva la modalità contabile del pagamento dell’indennità, purché quest’ultima sia effettivamente corrisposta.

Come è indicizzato

Materieivacessioni di beniespropriazioneenti pubbliciimponibilità delle operazioni

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