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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-568/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 giugno 2018. — Alberto Spagnolli e a. contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Decesso del coniuge funzionario – Aventi diritto del funzionario deceduto – Pensione di reversibilità – Pensione di orfano – Cambio di posto del funzionario, coniuge superstite – Adeguamento salariale – Metodo di calcolo delle pensioni di reversibilità e di orfano – Articolo 81bis dello Statuto – Avviso di modifica dei diritti a pensione – Atto che reca pregiudizio ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto – Articolo 85 dello Statuto – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Domanda di risarcimento del danno materiale e morale. — Cause riunite T-568/16 e T-599/16

Giurisprudenza europea62016TJ0568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso nella causa T‑568/16, confermando che il tetto dell’articolo 81 bis dello Statuto può incidere anche sulle pensioni di orfano. Nella causa T‑599/16 annulla invece la decisione di recupero delle somme indebitamente versate, ritenendo non provata l’evidenza dell’errore richiesta dall’articolo 85 dello Statuto. Sono respinte o dichiarate irricevibili le domande risarcitorie e ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Funzionari UE: legittimità del calcolo della pensione di reversibilità e di orfano in presenza del limite dell’articolo 81 bis dello Statuto e condizioni per la ripetizione dell’indebito ex articolo 85 dello Statuto

La questione giuridica

1) Se l’articolo 81 bis dello Statuto debba essere interpretato nel senso che il limite massimo delle pensioni di reversibilità si applica anche alle pensioni di orfano. 2) Se l’avviso di modifica n. 3 fosse un atto lesivo autonomamente impugnabile o un atto meramente confermativo degli avvisi precedenti. 3) Se la decisione di ripetizione dell’indebito fosse legittima ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto, in particolare quanto alla prova della conoscenza dell’irregolarità o della sua evidenza. 4) Se sussistessero i presupposti per il risarcimento del danno materiale e morale.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che l’articolo 81 bis dello Statuto si applica anche alle pensioni di orfano, poiché tali prestazioni sono pensioni in senso proprio e concorrono, insieme alla pensione di reversibilità, alla formazione del reddito familiare da prendere in considerazione per evitare un arricchimento della famiglia in conseguenza del decesso del funzionario. Tuttavia, nel caso concreto, la ripetizione dell’indebito ex articolo 85 dello Statuto non era legittima, perché l’irregolarità del versamento non era così evidente che il beneficiario non potesse non accorgersene, tenuto conto della complessità delle regole applicate, dell’assenza di indicazioni chiare e degli errori ripetuti dell’amministrazione. L’avviso n. 3 era un atto lesivo e non meramente confermativo, mentre la domanda risarcitoria è stata respinta o dichiarata irricevibile nei limiti indicati in motivazione.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 79 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 80 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 81 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 81 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 82 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 21 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192

Funzionari UE: pensione di reversibilità, pensione di orfano e ripetizione dell’indebito

La pronuncia riguarda due ricorsi riuniti proposti da un funzionario della Commissione e dai suoi figli contro gli atti del PMO che avevano rideterminato, più volte, l’ammontare delle pensioni di reversibilità e di orfano dopo il decesso della coniuge funzionaria. Il Tribunale si pronuncia sia sulla legittimità del metodo di calcolo applicato dalla Commissione sia sulla successiva decisione di recupero delle somme ritenute indebitamente versate.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Elisa Simonazzi, funzionaria della Commissione, era deceduta nel 2011 lasciando il coniuge, Alberto Spagnolli, anch’egli funzionario UE, e tre figli a carico. Il PMO aveva inizialmente riconosciuto la pensione di reversibilità al coniuge superstite e la pensione di orfano ai figli, poi aveva rivisto più volte i calcoli a seguito del distacco del sig. Spagnolli presso l’EFSA, del suo avanzamento di scatto e di un errore di calcolo riscontrato negli avvisi precedenti. Nel 2015 il PMO aveva emesso l’avviso n. 3 con nuovi importi e, poco dopo, una decisione di recupero di somme indebitamente versate. I ricorrenti avevano impugnato sia l’avviso n. 3 sia la decisione di ripetizione dell’indebito, chiedendo anche il risarcimento di danni materiali e morali.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale affronta anzitutto una questione di ricevibilità: l’avviso n. 3 era un atto lesivo autonomamente impugnabile o soltanto confermativo degli atti precedenti? Successivamente esamina il merito dei motivi diretti contro l’avviso n. 3, in particolare l’interpretazione dell’articolo 81 bis dello Statuto e la sufficienza della motivazione. Nella seconda causa valuta la legittimità della decisione di recupero alla luce dell’articolo 85 dello Statuto, che consente la ripetizione dell’indebito solo se il beneficiario conosceva l’irregolarità del pagamento o se questa era così evidente da non poter essere ignorata. Esamina infine le domande risarcitorie, sia per danno morale sia per danno materiale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama le disposizioni dello Statuto sui diritti pensionistici dei superstiti e degli orfani:

  • articolo 79, sulla pensione di reversibilità;
  • articolo 80, sulla pensione di orfano;
  • articolo 81 e articolo 81 bis, sul coordinamento con gli assegni familiari e sul tetto massimo delle prestazioni;
  • articolo 82, sulla fissazione delle pensioni;
  • articolo 85, sulla ripetizione dell’indebito;
  • articolo 41 dell’allegato VIII, sulla revisione delle pensioni in caso di errore o omissione. Richiama inoltre l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione, l’articolo 270 TFUE per il ricorso del personale e il regolamento n. 260/68 sull’imposta UE.

Ricevibilità dell’avviso n. 3

Il Tribunale respinge l’eccezione della Commissione secondo cui l’avviso n. 3 sarebbe un atto meramente confermativo dell’avviso n. 1. Sottolinea che l’avviso n. 3 è stato adottato dopo due riesami della posizione dei ricorrenti e sulla base di fatti nuovi, cioè l’errore riscontrato nell’avviso n. 2 e l’avanzamento di scatto del sig. Spagnolli. Ne deriva che l’avviso n. 3 incideva direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti e costituiva un atto lesivo ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto.

Motivazione dell’avviso n. 3

Il terzo motivo di ricorso, relativo alla motivazione insufficiente e contraddittoria, viene respinto. Il Tribunale afferma che la motivazione dell’avviso n. 3, letta insieme alla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, consentiva di comprendere:

  • il metodo di calcolo utilizzato;
  • l’obiettivo perseguito, cioè evitare un arricchimento della famiglia in conseguenza del decesso;
  • l’errore corretto rispetto all’avviso n. 2;
  • il ruolo degli assegni per figli a carico nel calcolo del reddito fittizio e del reddito reale. Il Tribunale osserva inoltre che la motivazione non deve necessariamente esporre ogni dettaglio aritmetico, purché l’interessato possa comprendere la ratio della decisione e contestarla utilmente in giudizio.

Interpretazione dell’articolo 81 bis dello Statuto

Sul punto centrale della controversia, il Tribunale interpreta l’articolo 81 bis nel senso che il suo ambito si estende anche alle pensioni di orfano. La Corte valorizza diversi elementi:

  • le pensioni di orfano sono pensioni vere e proprie, disciplinate dallo Statuto;
  • l’articolo 80 e l’allegato VIII mostrano che pensione di reversibilità e pensione di orfano sono strettamente collegate;
  • il tetto dell’articolo 81 bis mira a impedire che la famiglia tragga un vantaggio economico eccessivo dal decesso del funzionario;
  • includere gli orfani tra gli aventi diritto evita disparità di trattamento irragionevoli tra i diversi figli. Il Tribunale respinge quindi l’argomento secondo cui l’articolo 81 bis riguarderebbe solo la pensione di reversibilità in senso stretto.

Conseguenze sulla causa T-568/16

Poiché il metodo applicato dalla Commissione era corretto sotto il profilo giuridico e la motivazione era sufficiente, il ricorso nella causa T‑568/16 viene respinto integralmente.

Ripetizione dell’indebito e articolo 85 dello Statuto

Nella causa T‑599/16 il Tribunale annulla invece la decisione di recupero. Ricorda che l’articolo 85 richiede, per la ripetizione dell’indebito, la prova della conoscenza effettiva dell’irregolarità o della sua evidenza oggettiva. Il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che il sig. Spagnolli sapesse che l’avviso n. 2 conteneva un errore nel computo degli assegni per figli a carico, né che tale errore fosse così evidente da non poter essere ignorato. Pesano, in particolare:

  • la complessità delle regole statutarie applicate;
  • l’assenza di istruzioni generali o note di servizio;
  • l’ambiguità della formulazione utilizzata negli avvisi;
  • la mancanza di dettaglio dei calcoli;
  • i precedenti errori commessi dalla stessa amministrazione. Ne consegue che non era soddisfatto il presupposto dell’evidenza dell’irregolarità e la decisione di recupero va annullata.

Domande risarcitorie

Le domande risarcitorie vengono respinte o dichiarate irricevibili. Quanto al danno morale, il Tribunale rileva che esso era fondato su un comportamento non decisionale dell’amministrazione, cioè sul ritardo nella revisione dei calcoli e nell’adozione della decisione di recupero; pertanto, sarebbe stato necessario seguire il procedimento precontenzioso previsto per le domande di risarcimento ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, cosa che non era avvenuta. Quanto al danno materiale, il Tribunale osserva che una parte della domanda era subordinata all’eventuale conferma della decisione di recupero, mentre la parte residua non poteva comunque essere accolta per mancanza di nesso causale diretto tra la condotta contestata e il pregiudizio lamentato. La scelta del distacco e il mantenimento della residenza a Parma dipendevano infatti da decisioni del ricorrente e non da un comportamento illecito dell’amministrazione.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • respinge il ricorso nella causa T‑568/16;
  • annulla la decisione di ripetizione dell’indebito nella causa T‑599/16;
  • respinge il resto del ricorso nella causa T‑599/16;
  • pone le spese a carico di ciascuna parte per la propria causa.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che, nell’ambito del regime pensionistico dei funzionari UE, il limite dell’articolo 81 bis dello Statuto si applica anche alle pensioni di orfano; tuttavia, per recuperare somme già versate è necessario dimostrare, in concreto, che l’irregolarità fosse conosciuta o oggettivamente evidente per il beneficiario, secondo l’articolo 85 dello Statuto.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uepensioni di reversibilitàpensione di orfanoripetizione dell’indebitoresponsabilità extracontrattuale dell’unione

Testo integrale

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