Sentenza n. 4925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva accolto il ricorso di SVAS contro la sua esclusione dalla gara relativa al lotto 5 e i successivi atti adottati all’esito del soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (concorrente e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello era diretto contro la sentenza con cui il TAR aveva ritenuto illegittima l’esclusione di SVAS dalla procedura aperta per la fornitura di kit destinati alla nutrizione parenterale. L’esclusione era stata motivata dalla non conformità del prodotto offerto, denominato Pharmapore PU IV Frame Style, rispetto al requisito del sistema di fissaggio per catetere venoso centrale; il RUP lo aveva qualificato come semplice medicazione trasparente, non idonea al fissaggio richiesto. A.M.G. Medical ha dedotto che il dispositivo offerto da SVAS fosse inadeguato all’uso previsto dalla lex specialis, relativo all’alimentazione endovenosa di pazienti lungodegenti, e che il suo costo fosse significativamente inferiore a quello dei sistemi di fissaggio a lungo termine per cateteri venosi centrali. Ha quindi prospettato la configurabilità di un aliud pro alio non rimediabile e la violazione della par condicio competitorum. L’appellante ha inoltre censurato il TAR per avere sostituito, senza verificazione o consulenza tecnica d’ufficio, la valutazione tecnica del RUP con una propria valutazione, recependo acriticamente una perizia di parte e pronunciandosi sull’attendibilità di linee guida e articoli scientifici.
La decisione
Nel corso del giudizio d’appello il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione tecnica, affidata all’A.O.U. Policlinico Umberto I, per accertare se il dispositivo offerto da SVAS fosse conforme ai requisiti del lotto 5. Il verificatore ha concluso che il Pharmapore PU IV Frame Style era conforme alla lex specialis, poiché idoneo a soddisfare congiuntamente il requisito della medicazione trasparente sterile e quello del sistema di fissaggio per catetere venoso centrale, svolgendo entrambe le funzioni nel contesto della nutrizione parenterale. Dopo il deposito della verificazione, A.M.G. Medical ha rinunciato all’appello, dichiarando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. SVAS non si è opposta alla rinuncia, ma ha chiesto la condanna alle spese. Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha compensato le spese del grado, ritenendo che l’omesso esperimento dell’incombente istruttorio decisivo nel primo grado giustificasse la compensazione ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a. Ha posto invece integralmente a carico dell’appellante le spese della verificazione, da liquidarsi con successivo decreto collegiale previa istanza del verificatore.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
Individua la disciplina della procedura aperta con cui è stata indetta la gara, ma non costituisce oggetto di una specifica statuizione finale, essendo il giudizio estinto per rinuncia.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiara estinto il giudizio
Costituisce la base processuale per la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia all’appello.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Consente di compensare le spese quando ricorrono giusti motivi; il Collegio ha valorizzato l’omesso esperimento, in primo grado, dell’incombente istruttorio decisivo.
art. 84 c.p.a.
Richiamato per la disciplina della rinuncia e della regolazione delle spese processuali.
art. 85 c.p.a.
Richiamato unitamente agli artt. 35 e 84 c.p.a. nell’ambito della declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello, quando determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e non vi è opposizione della parte costituita, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., secondo la disciplina degli artt. 84 e 85 c.p.a.
- L’omesso esperimento, in primo grado, di un incombente istruttorio decisivo su una questione tecnica può costituire giusto motivo per compensare le spese del grado d’appello, anche quando il giudizio si estingue per rinuncia.
- Le spese di una verificazione disposta nel giudizio possono essere poste integralmente a carico della parte che vi ha dato causa o che, alla luce dell’esito processuale, ne sopporta l’imputazione, anche se le spese generali del grado sono compensate.
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