Cassazione Civile, Ordinanza n. 06153/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica emesso dall'Amministrazione doganale per IVA all'importazione relativa a una dichiarazione doganale. La società importatrice aveva affidato l'operazione a uno spedizioniere che agiva come rappresentante diretto: questi aveva presentato una dichiarazione doganale infedele e aveva utilizzato il meccanismo del pagamento differito tramite conto di debito. Secondo la società, l'IVA era stata comunque pagata e l'eventuale omissione o errata imputazione dipendeva dal comportamento fraudolento dello spedizioniere e/o da errori e omissioni dell'Amministrazione; inoltre la rettifica sarebbe stata illegittima per mancato contraddittorio endoprocedimentale e per difetto di motivazione. I motivi del ricorso per cassazione erano quattro: (1) violazione dell'art. 38 TULD, assumendo che l'importatore non potesse essere gravato della responsabilità per il fatto fraudolento del terzo e proponendo questione di legittimità costituzionale; (2) violazione del Regolamento CE n. 450/2008 e del principio di legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; (3) violazione del principio del contraddittorio preventivo in materia doganale; (4) violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per asserito difetto di motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'importatore risponde della dichiarazione resa dal proprio rappresentante diretto e che non era configurabile una buona fede esimente, sia perché la società era consapevole delle modalità operative dello spedizioniere, sia perché non vi era un errore imputabile a un comportamento attivo dell'Amministrazione doganale. Ha inoltre escluso i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale e per il rinvio pregiudiziale. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che in materia doganale il contraddittorio procedimentale rileva solo se la sua omissione abbia concretamente inciso sul diritto di difesa, circostanza non dedotta né provata. Ha respinto anche il quarto motivo, giudicando sufficiente la motivazione dell'avviso, basata sulla divergenza tra la fattura allegata alla dichiarazione e quella in possesso della società. Spese compensate per la novità della questione; disposta altresì la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
la responsabilità per il debito doganale/IVA all'importazione ricade sull'importatore anche quando la dichiarazione sia resa dal rappresentante diretto e risulti infedele, se il pagamento non è stato effettivamente imputato alla specifica operazione doganale
artt. 78 e 79 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
disciplinano il pagamento differito dei diritti doganali tramite conto di debito per operatori abituali
art. 90 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
prevede un'esenzione dalla garanzia nell'ambito del pagamento differito, ritenuta non illegittima nel caso esaminato
art. 82, § 2, Regolamento CE n. 450/2008
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile ratione temporis all'importazione controversa
art. 220 Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
applicabile alla fattispecie; la buona fede dell'importatore non ha efficacia esimente automatica e richiede un errore incolpevole imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale
art. 11 d.lgs. n. 374/1990
richiamato come fonte del principio del contraddittorio procedimentale in materia doganale
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
l'atto impositivo deve essere motivato in modo da rendere comprensibili le ragioni della pretesa; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 267 TFUE
richiamato in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale, respinta per difetto di rilevanza e ammissibilità
art. 6 CEDU
richiamato sul principio di pubblicità dell'udienza, ritenuto derogabile in presenza di particolari ragioni obiettive e razionali
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'importatore che si avvalga di un rappresentante doganale diretto risponde degli effetti della dichiarazione resa in suo nome, anche se infedele, e resta tenuto al pagamento dei diritti dovuti se il versamento non è stato correttamente imputato alla specifica operazione.
- Il beneficio del pagamento differito dei diritti doganali e il funzionamento del conto di debito possono comportare che somme materialmente versate non estinguano il debito relativo alla singola importazione, quando siano imputate, anche solo in parte, a pregresse esposizioni dello spedizioniere o dell'operatore.
- La buona fede dell'importatore non esonera dalla contabilizzazione a posteriori se l'errore non deriva da un comportamento attivo dell'autorità doganale; non basta un errore indotto da dichiarazioni inesatte del rappresentante o da rischi ordinari dell'attività commerciale.
- In materia doganale, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale incide sulla validità dell'atto solo se ha concretamente leso il diritto di difesa del contribuente, onere che deve essere allegato e provato.
- La motivazione dell'avviso di rettifica è sufficiente quando consenta di comprendere la ragione logico-giuridica della pretesa; l'eventuale mancata produzione in giudizio del documento presupposto attiene alla prova della pretesa, non alla motivazione dell'atto.
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