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Sentenza

Sentenza n. 13996/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della risposta, trasmessa via p.e.c. dall’ANAC in data 4 febbraio 2026, con la quale l’Autorità ha stabilito “(…) si comunica che l'interdizione dell'operatore economico BLUE SERVICE SRL è cessata in data 29/09/2025 e pertanto, alla data odierna, lo stesso non risulta interdetto dal contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti. Inoltre si comunica che l'annotazione è stata integrata dando atto del ricorso pendente innanzi al TAR Lazio. L'annotazione non può essere cancellata in assenza di un provvedimento del MIT che annulli il decreto interdittivo; pertanto, la stessa permane quale notizia utile per le SS.AA., ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, co.1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 (…) e per la durata prevista dal Regolamento sulla gestione del Casellario. (…)”; - nonché, per l’effetto, dell’annotazione nell’area B del Casellario informatico ANAC relativa alla ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202603006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ANAC che ha negato la cancellazione dell’annotazione relativa al provvedimento interdittivo dal Casellario informatico e l’annotazione stessa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrative)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva impugnato la nota con cui ANAC, pur dando atto della cessazione dell’interdizione al 29 settembre 2025 e dell’integrazione dell’annotazione con l’indicazione del ricorso pendente, aveva negato la cancellazione dell’iscrizione relativa al provvedimento interdittivo adottato dal MIT il 18 novembre 2025. L’interdizione traeva origine da una sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’ASL il 25 agosto 2025 per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, poi revocata il 29 settembre 2025 dopo l’adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione. La ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 94 e seguenti e 222 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 758/1994, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità, sostenendo che l’estinzione per oblazione dei reati contravvenzionali avrebbe privato di utilità la permanenza dell’annotazione; 2) violazione degli artt. 3 e 7 e seguenti della l. 241/1990 e dell’art. 23, comma 10, del Regolamento ANAC sul Casellario, nonché difetto di istruttoria e motivazione, per non avere ANAC adeguatamente valutato i contributi procedimentali dell’impresa e l’intervenuta estinzione dei reati.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’annotazione dei provvedimenti interdittivi previsti dall’art. 94, comma 5, lettere e) e f), del d.lgs. 36/2023 sia obbligatoria e vincolata, senza margini di valutazione discrezionale da parte di ANAC. L’annotazione assolve a una funzione di pubblicità-notizia, trasparenza e prevenzione, consentendo alle stazioni appaltanti di conoscere anche vicende pregresse rilevanti per la selezione e la valutazione dell’affidabilità degli operatori economici. La revoca della sospensione dell’attività ha prodotto effetti ex nunc: ha fatto cessare la misura per il futuro, senza incidere sulla legittimità e sugli effetti già prodotti durante il periodo dal 25 agosto al 29 settembre 2025. Il conseguente decreto interdittivo del MIT è rimasto valido, sebbene temporalmente limitato al periodo di efficacia della sospensione. La permanenza dell’annotazione è quindi legittima anche dopo la cessazione dell’interdizione, poiché la notizia continua a essere utile per i controlli delle stazioni appaltanti e può rilevare, per tre anni dalla commissione del fatto, ai fini della causa di esclusione non automatica prevista dall’art. 95, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023. L’estinzione per oblazione dei reati contravvenzionali incide soltanto sulla rilevanza penale del fatto e non elimina la legittimità della sospensione amministrativa, del provvedimento interdittivo o della relativa annotazione. È stata respinta anche la censura partecipativa, ritenuta meramente formale, non essendo stato indicato quale contributo istruttorio avrebbe potuto impedire l’annotazione, che era obbligatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 222 d.lgs. 36/2023

    Nel casellario informatico dell’ANAC “sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94” e il comma 10 prevede l’iscrizione automatica dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 94, comma 5, lettere e) e f).

    L’annotazione dei provvedimenti interdittivi previsti dalla norma è obbligatoria e vincolata; ANAC non può ometterla per ragioni di opportunità o di merito.

  • art. 94, comma 5, lettere e) e f), d.lgs. 36/2023

    Individua i provvedimenti interdittivi la cui adozione comporta l’annotazione automatica nel Casellario informatico ANAC.

  • art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti il sussistere di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

    La notizia del provvedimento interdittivo può rilevare per tre anni dalla commissione del fatto ai fini della causa di esclusione non automatica, anche dopo la cessazione dell’interdizione.

  • art. 20 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico, delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025

    Impone ad ANAC di annotare i provvedimenti interdittivi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

  • art. 23, comma 10, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario

    È richiamato dalla ricorrente con riguardo agli obblighi procedimentali relativi all’annotazione; il TAR esclude che la censura possa condurre all’annullamento dell’atto, poiché l’annotazione era obbligatoria.

  • artt. 3 e 7 e ss. l. 241/1990

    Le garanzie di motivazione e partecipazione non impongono una diversa valutazione quando l’amministrazione esercita un’attività vincolata e il contributo procedimentale non avrebbe potuto incidere sull’esito.

  • artt. 20 e 24 d.lgs. 758/1994

    L’oblazione e l’estinzione dei reati contravvenzionali incidono sulla responsabilità penale, ma non eliminano gli effetti amministrativi già prodotti dalla sospensione dell’attività e dal conseguente provvedimento interdittivo.

Massime di principio

  • L’annotazione nel Casellario informatico ANAC dei provvedimenti interdittivi previsti dall’art. 94, comma 5, lettere e) e f), del d.lgs. 36/2023 costituisce attività vincolata e obbligatoria, priva di margini di valutazione discrezionale quanto all’opportunità dell’iscrizione.
  • La revoca ex nunc di una sospensione amministrativa dell’attività fa cessare la misura per il futuro, ma non incide sulla legittimità né sugli effetti già prodotti durante il periodo di efficacia; il provvedimento interdittivo conseguente resta valido nei limiti temporali di tale periodo.
  • L’annotazione di un’interdizione può legittimamente permanere nel Casellario anche dopo la cessazione dell’efficacia dell’interdizione, quando conservi una funzione di trasparenza, tracciabilità e controllo per le stazioni appaltanti, anche ai fini della valutazione di una causa di esclusione non automatica.
  • L’estinzione per oblazione di reati contravvenzionali incide sulla rilevanza penale del fatto, ma non priva di fondamento gli effetti amministrativi autonomi già prodotti da una legittima sospensione dell’attività, dal conseguente divieto di contrarre e dalla relativa annotazione nel Casellario.
  • Quando l’annotazione è obbligatoria e il privato non indica quale concreto apporto istruttorio avrebbe potuto modificarne l’esito, la censura relativa alla violazione della partecipazione procedimentale non è idonea a determinare l’annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTrasparenza e pubblicitàPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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